IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione,  nel  frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  a  decretare  in  materia  di  norme  costruttive  e
funzionali  dei  veicoli  a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al
diritto comunitario;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
del  29 marzo  1974  con il quale sono state attuate le norme, di cui
alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, relative
alla  omologazione  CEE  dei  veicoli  a  motore e dei loro rimorchi,
nonche'  dei  loro  dispositivi  di equipaggiamento, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
dell'8  maggio  1995,  di  recepimento  della direttiva 92/53/CEE del
Consiglio,  cosi'  come  emendata  dalla  direttiva  93/81/CEE  della
Commissione,  che  modifica  la  direttiva  70/156/CEE  del Consiglio
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 1995;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4   agosto  1998,  di  recepimento  della  direttiva  98/14/CE  della
Commissione  che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31 agosto 1998;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
13   maggio   1999,  di  recepimento  della  direttiva  98/91/CE  del
Parlamento  europeo e del Consiglio riguardante i veicoli a motore ed
i  loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada
e  che  modifica  la  direttiva 70/156/CEE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;
  Vista   la  direttiva  2000/40/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  26 giugno 2000, relativa ai dispositivi di protezione
antincastro  anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva
70/156/CEE  del  Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L  203 del 10 agosto 2000;
  Visto il regolamento n. 93 della Commissione economica per l'Europa
delle  Nazioni Unite (ECE/ONU) recante disposizioni uniformi relative
all'omologazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore,
dei  veicoli,  per  quanto riguarda il montaggio di un dispositivo di
protezione antincastro anteriore di tipo omologato e dei veicoli, per
quanto riguarda la protezione antincastro anteriore, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 32 del 1 febbraio
2002;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) "veicolo", i veicoli a motore definiti nell'allegato II, parte
A,  al  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8
maggio  1995 come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 4 agosto 1998;
    b) "dispositivo   di   protezione   antincastro   anteriore",  un
dispositivo  di  protezione antincastro anteriore previsto come parte
di  un  veicolo  e  che  puo' essere omologato come entita' tecnica a
norma  dell'art.  2  del  decreto  del Ministro dei trasporti e della
navigazione dell'8 maggio 1995.