IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  maggio  1983,  n.  198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da
Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991
e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita',
con  i  quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per
il   condizionamento  e  l'etichettatura  dei  prodotti  del  tabacco
conformemente  alle  prescrizioni delle direttive del Consiglio delle
Comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE;
  Visto  il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Considerato  che  occorre  inserire  nella  tabella  B  - sigari -,
allegata  al  decreto  direttoriale  19  dicembre 2001, due prezzi di
vendita  al  pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti da
due fornitori esteri;
  Ritenuta l'opportunita' di provvedere alla ricognizione dei tipi di
condizionamenti    di   tabacchi   lavorati   di   cui   e'   ammessa
l'importazione;
  Considerato,  altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge
13   luglio   1965,  n.  825,  e  successive  modificazioni,  occorre
provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche
di  tabacchi  lavorati  nazionali  ed  esteri  di  provenienza UE (in
conformita'   ai  prezzi  richiesti  dalle  ditte  fornitrici)  nelle
classificazioni  dei  prezzi  di vendita di cui alle tabelle A, B e C
allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001;
  Ritenuto,  infine, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte
fornitrici:  all'inserimento  nella tariffa di vendita, tra le marche
di  provenienza  UE,  di  alcuni prodotti attualmente iscritti tra le
marche di provenienza extra UE; alla variazione di classificazione di
due  marche  di  sigaretti  ed  alla  conferma dell'inserimento tra i
sigaretti   altri   di   due   marche  di  sigaretti;  al  cambio  di
denominazione  nonche'  alla  radiazione di alcune marche di tabacchi
lavorati gia' iscritti nella tariffa di vendita al pubblico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella  tabella  B  -  sigari  - allegata al decreto direttoriale 19
dicembre  2001  sono  inseriti i prezzi di vendita al pubblico per kg
convenzionale  di  Euro  8.480,00  e di Euro 3.200,00 con la seguente
ripartizione:
                                                            Tabella B
                               Sigari

=====================================================================
    Prezzo    |            |             |             |
richiesto dal |            |             |             |
  fornitore   |  Importo   |             |             |
 (comprese le |spettante al| Imposta sul |             | Tariffa di
   spese di   |rivenditore |   valore    | Imposta di  | vendita al
distribuzione)|  (aggio)   |  aggiunto   |   consumo   |  pubblico
=====================================================================
     Euro     |    Euro    |    Euro     |    Euro     |    Euro
---------------------------------------------------------------------
   4.268,27   |   848,00   |  1.413,33   |  1.950,40   |  8.480,00
---------------------------------------------------------------------
   1.610,67   |   320,00   |    533,33   |    736,00   |  3.200,00