IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29  giugno  1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri, relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16  settembre  1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  1  febbraio  2002, protocollo n. 001/002/FC,
acquisita  in  atti  di  questo  Ministero  in  data 1 febbraio 2002,
protocollo  n.  787.066, con la quale l'organismo Overtec S.r.l., con
sede  legale  in  via F. Tozzi, 13 - 00137 Roma, in forza dell'art. 9
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
ha  richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi
della direttiva medesima;
  Considerato  che  la documentazione prodotta dall'organismo Overtec
S.r.l.  - Roma soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 16 settembre
1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che  l'organismo  Overtec  S.r.l. - Roma, ha
dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di
cui  all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo Overtec S.r.l., con sede legale in via F. Tozzi, 13
- 00137 Roma, e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo
quanto  riportato  negli  alle-gati  al  decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.   Gli   oneri   relativi   al   rilascio   ed   al  mantenimento
dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  precedente,  sono  a  carico
dell'organismo  Overtec  S.r.l. - Roma e saranno determinati ai sensi
dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
  3.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  4.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
  5.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche effettuate, e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive -
Ispettorato tecnico.