L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di Consiglio del 20 febbraio 2002;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e
la  regolazione  dei  servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
  Vista  la  direttiva  92/44/CEE  del  Consiglio  del 5 giugno 1992,
sull'applicazione  della  fornitura  di una rete aperta (Open Network
Provision - ONP) alle linee affittate;
  Visto  il  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione
della direttiva 92/44/CEE, concernente l'applicazione della fornitura
di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) alle linee affittate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318  "Regolamento  per  l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77 "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE,
in materia di telecomunicazioni";
  Vista  la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE
per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
  Vista  la  decisione 98/80/CE della Commissione del 7 gennaio 1998,
che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio;
  Vista  la  propria  delibera  n. 66/98 "Autorizzazione alla Telecom
Italia  in  relazione  all'offerta  di  circuiti diretti", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 10 novembre
1998, n. 263;
  Vista  la  propria  delibera  n.  101/99  "Condizioni economiche di
offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di
meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;
  Vista  la  propria delibera n. 197/99 "Identificazione di organismi
di  telecomunicazioni  aventi  notevole forza di mercato", pubblicata
nel bollettino ufficiale dell'Autorita' n. 1/1999;
  Vista   la   propria   delibera   n.   2/00/CIR  "Linee  guida  per
l'implementazione  dei  servizi  di accesso disaggregato a livello di
rete  locale  e  disposizioni  per la promozione della diffusione dei
servizi   innovativi",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;
  Vista   la  propria  delibera  n.  389/00/CONS  "Determinazioni  di
condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della
societa'  Telecom Italia S.p.a.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 168 del 20 luglio 2000;
  Vista  la propria delibera n. 10/00/CIR "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di interconnessione di riferimento di Telecom
Italia  2000",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 256 del 2 novembre 2000;
  Vista   la   propria  delibera  n.  711/00/CONS  "Nuove  condizioni
economiche  per  l'offerta di linee affittate da parte della societa'
Telecom  Italia  S.p.a.",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2000, s.o. n. 193;
  Vista  la  propria  delibera  n. 15/00/CIR "Condizioni economiche e
modalita'  di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di
cui  all'art.  5  della  delibera  n.  2/00/CIR:  principi generali e
applicazioni  specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di
Telecom  Italia  denominati ring e full business company", pubblicata
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  17  del
22 gennaio 2001;
  Vista  la  propria  delibera  n. 89/01/CONS "Consultazione pubblica
finalizzata  a  valutare  l'opportunita'  di  disporre  di un'offerta
"wholesale  di linee affittate da parte della societa' Telecom Italia
S.p.a.  dedicata  agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli
operatori  autorizzati",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2001;
  Vista  la  propria  delibera n. 3/01/CIR "Integrazione dell'art. 5,
comma  1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti
titolari  di  autorizzazioni generale l'accesso all'offerta wholesale
del   servizio  di  canale  virtuale  permanente",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2001;
  Vista  la  propria delibera n. 4/01/CIR "Valutazione della proposta
di  adempimento  di  Telecom  Italia alle disposizioni della delibera
15/00/CIR",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 57 del 9 marzo 2001;
  Vista  la  propria  delibera n. 18/01/CIR "Disposizioni ai fini del
corretto  adempimento  ai  contenuti  della  delibera n. 10/00/CIR da
parte  di  Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001;
  Vista  la  propria  delibera  n.  266/01/CONS  "Integrazione  della
delibera 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche
dei  circuiti  diretti  analogici  urbani", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001;
  Vista la propria decisione del 6 agosto 2001 di proroga del termine
di chiusura del procedimento istruttorio;
  Vista  la  propria  delibera  n.  393/01/CONS "Offerta wholesale di
linee  affittate da parte di Telecom Italia S.p.a.", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre
2001;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato che, in data 7 novembre 2001, Telecom Italia presentava
all'Autorita' l'offerta wholesale di linee affittate, in ottemperanza
a  quanto  disposto  dall'art.  1  della delibera 393/0l/CONS, ed, in
particolare,  che - in base ad alcune assunzioni della societa' sulle
configurazioni  tecniche ed impiantistiche - i costi commerciali e di
gestione  del cliente, in questa proposta, venivano individuati nella
misura  del  2,79%  per  l'offerta  standard, mentre erano dichiarati
sostanzialmente nulli nel caso dell'offerta pianificata;
  Considerato  che  l'Autorita', con lettera del 26 novembre 2001, ha
richiesto  a  Telecom  Italia un maggior dettaglio delle informazioni
fornite   in   data   7 novembre,   con   particolare  riguardo  alla
composizione dei costi di commercializzazione e gestione del cliente;
  Considerato  che  Telecom  Italia  ha risposto, in data 28 novembre
2001, fornendo le informazioni richieste dall'Autorita';
  Considerato  che Telecom Italia ha richiesto all'Autorita', in data
17 dicembre  2001, alcuni chiarimenti di carattere tecnico, necessari
al  fine  della  predisposizione  di  un'offerta  wholesale secondo i
criteri individuati nella delibera n. 393/01/CONS;
  Considerato che l'Autorita' ha stabilito, con lettera-provvedimento
inviata   a   Telecom   Italia  il  10 gennaio  2002,  che  l'accesso
all'offerta  wholesale di linee affittate di Telecom Italia, da parte
degli   operatori  licenziatari  (OLO)  e/o  degli  Internet  Service
Providers  (ISP)  interessati, e' condizionata all'utilizzo di almeno
un  nodo  e/o  un  apparato di cui l'OLO/ISP sia proprietario o abbia
comunque disponibilita';
  Considerato   che,  in  data  18 febbraio  2002,  e'  pervenuta  in
Autorita'  la  nuova proposta di linee affittate wholesale, formulata
da   Telecom   Italia   sulla   base   delle   precisazioni  indicate
dall'Autorita';
  Considerando  che  i  valori  economici  e le condizioni di offerta
presentate  da Telecom Italia rispettano le condizioni previste dalla
delibera n. 393/01/CONS;
  Considerato  che,  in  particolare,  l'entita'  delle  riduzioni  -
rispetto all'offerta ai clienti finali - risulta essere la seguente:
    1) -10%  per i canoni mensili dei circuiti diretti numerici (CDN)
dell'offerta  standard per tutte le capacita' trasmissive e classi di
sconto, tranne per i circuiti di capacita' di 155 Mbit/s e 622 Mbit/s
dove  -  per le classi di sconto fino a 10 e da 10 a 50 miliardi - la
riduzione e' pari al 5%;
    2) -11%  per  i  contributi  di  attivazione dei circuiti diretti
numerici   (CDN)   dell'offerta  standard,  per  tutte  le  capacita'
trasmissive e classi di sconto;
    3) -3% per i canoni mensili e i contributi di attivazione dei CDN
dell'offerta pianificata, per tutte le capacita' trasmissive e classi
di sconto;
    4) -10% per i prezzi dei circuiti diretti analogici (CDA).
  Considerato  che  le  suddette  riduzioni  sono  state  ottenute da
Telecom   Italia   a  partire  dai  dati  aggregati  di  contabilita'
regolatoria,  tenuto  conto  dell'identificazione  di  configurazioni
tecniche  ed  impiantistiche  tali  da prevedere ottimizzazioni nelle
modalita' di attestazione in sede OLO/ISP;
  Considerato  che  l'entita'  delle riduzioni risulta in linea con i
risultati del benchmarking internazionale condotto dagli uffici;
  Udita  la  relazione  della  dott.ssa  Paola Manacorda, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                        Condizioni di offerta
  1.   Sono  approvate  le  condizioni  di  cui  all'allegato A  che,
pertanto,  costituiscono  l'offerta wholesale di collegamenti diretti
analogici  e numerici in ambito nazionale da parte di Telecom Italia,
dedicata  agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di
accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.
  2.  Al  fine  di  poter accedere all'offerta di cui al comma 1, gli
operatori  licenziatari (OLO) e/o i fornitori di accesso ad Internet,
titolari  di  autorizzazione  generale  (Internet Service Providers -
ISP)  interessati, dovranno utilizzare almeno un nodo e/o un apparato
di cui l'OLO/ISP sia proprietario o abbia comunque disponibilita'.
  3.   L'allegato  A  costituisce  parte  integrante  della  presente
delibera.
  4. Il Service Level Agreement, di cui all'allegato B della presente
delibera,   costituisce   parte   integrante  dell'offerta  di  linee
affittate   wholesale   di   Telecom   Italia   di  cui  al  presente
provvedimento  e,  pertanto, deve essere allegato a tutti i contratti
sottoscritti.