IL RETTORE

  Vista  la  legge  9  maggio  1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed in
particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
  Visto  lo  statuto  di  Ateneo,  emanato  con  decreto rettorale 30
settembre  1994,  n.  1196,  cosi' come successivamente modificato ed
integrato;
  Ritenuto necessario apportare modifiche al testo dell'art. 37 dello
statuto di Ateneo al fine di renderlo conforme alla normativa vigente
ed  in particolare alla legge n. 127/1997 recante "Misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e controllo", alla legge n. 370/1999 recante "disposizioni
in  materia  di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica" e
al  decreto  legislativo n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
  Vista  la delibera del senato accademico n. 51 del 14 dicembre 2001
con la quale il senato medesimo ha approvato, con modifiche, il nuovo
testo dell'art. 37 dello statuto di Ateneo;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione n. 307 del 18
dicembre  2001  con  la  quale  il consiglio medesimo, nell'esaminare
l'art.  37  come  modificato  dal  senato  accademico,  ha  formulato
ulteriori proposte di modifica;
  Vista  la  delibera del senato accademico n. 75 del 15 gennaio 2002
con  la  quale  e'  stato  approvato il testo definitivo dell'art. 37
dello statuto;
  Vista  la  nota prot. n. 03-591 del 24 gennaio 2002 con la quale le
suddette  modifiche  sono state trasmesse al MIUR per il controllo di
legittimita' e di merito previsto dalla legge n. 168/1989;
  Vista  la  nota  prot. n. 8032 del 25 febbraio 2002 con la quale il
MIUR,  esperito  il controllo di legittimita' e di merito comunica di
non avere osservazioni da formulare in merito;
  Ritenuto  altresi',  necessario  disporre  l'immediata  entrata  in
vigore  delle  modifiche in questione, in considerazione del processo
di   riorganizzazione   delle   strutture   amministrative   centrali
attualmente  in  corso, relativamente al quale la modifica statutaria
si pone come prodromica;

                              E m a n a

le  seguenti  modifiche  allo  statuto  di Ateneo emanato con decreto
rettorale  30 settembre  1994,  n.  1196,  cosi' come successivamente
modificato ed integrato.

                               Art. 1.
  1 - All'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche:
  2  -  Al  comma  4,  dopo  le parole "in particolare coordinando le
attivita'   dei   responsabili   dei   procedimenti,   verificando  e
controllando  l'attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo
in  caso  di inerzia degli stessi", il periodo "proponendo al rettore
l'adozione delle misure conseguenti alla inosservanza delle direttive
e   alla   valutazione   negativa   dei   risultati   della  gestione
amministrativa." e' eliminato.
  Il  capoverso "L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito
dal  rettore,  previa delibera del consiglio di amministrazione, a un
dirigente  dell'Universita'  di  Pisa  o di altra sede universitaria,
ovvero   di   altra   amministrazione  pubblica,  previo  nulla  osta
dell'amministrazione   di   appartenenza.   L'incarico   e'  a  tempo
determinato,  per  una  durata  minima di due e una durata massima di
quattro  anni  finanziari  e puo' essere rinnovato" e' sostituito dal
seguente  "L'incarico  del  direttore amministrativo e' conferito dal
rettore,    con    proprio   decreto,   sentito   il   consiglio   di
amministrazione,   a  un  dirigente  delle  universita'  o  di  altra
amministrazione    pubblica,    ovvero   anche   ad   estranei   alla
amministrazione pubblica, per una durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e' di
tipo  subordinato,  regolato  da  un contratto di diritto privato. E'
istituita  la  figura  del  direttore amministrativo vicario al quale
spetta  collaborare  con  il direttore amministrativo in tutte le sue
funzioni e sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza.".
  3  -  Al  comma  5,  dopo  le  parole  "per il raggiungimento degli
obiettivi  assegnati  di cui rimangono responsabili" sono aggiunte le
seguenti  "provvedendo  alla  gestione  del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali loro assegnate".
  Dopo  le parole "e assicurano il rispetto dei termini e degli altri
adempimenti," il seguente periodo "l'attribuzione di ciascun incarico
di  funzione  dirigenziale  e  il  passaggio ad incarichi di funzione
dirigenziale  diversi  sono  deliberati  con  decreto  del rettore su
proposta  del  direttore  amministrativo"  e' sostituito dai seguenti
periodi,  "anche  con  potere  sostitutivo  in  caso di inerzia degli
stessi.
  L'incarico  di  direzione  di  uffici  di  livello  dirigenziale e'
conferito,  con  provvedimento  del  direttore  amministrativo,  a un
dirigente  di  ruolo dell'Universita' di Pisa ovvero, con contratto a
tempo  determinato, a personale dell'Universita' di Pisa appartenente
alla  categoria  EP,  ovvero  a soggetti anche estranei alla pubblica
amministrazione,  secondo  quanto  stabilito  dalla  regolamentazione
interna   di   Ateneo.  La  durata  dell'incarico  e'  stabilita  nel
provvedimento  di  conferimento,  nel  rispetto  dei  limiti minimi e
massimi  previsti  dalla  normativa vigente, con facolta' di rinnovo.
L'incarico e' conferito".
  Dopo  le parole "e applicando ove possibile e opportuno il criterio
della  rotazione  degli  incarichi.",  i  periodi  "Con  la  medesima
procedura  sono  conferiti  gli  incarichi di funzione ispettiva e di
consulenza,  studio  e ricerca di livello dirigenziale. L'incarico ha
una  durata  minima  di  due  anni finanziari e una durata massima di
quattro e puo' essere rinnovato.
  Alla  revoca  dell'incarico si procede, nei casi di cui al punto 4,
ultimo  capoverso,  con decreto motivato del rettore, su proposta del
Direttore  amministrativo  e  previa contestazione all'interessato.",
sono sostituiti dai seguenti:
    "Con  provvedimento  del  direttore  amministrativo  sono inoltre
conferiti,  ai  dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di
uffici  dirigenziali, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca.
  La   revoca   degli   incarichi   dirigenziali   e'   disposta  con
provvedimento    motivato   dal   direttore   amministrativo   previa
contestazione  all'interessato,  in  caso di risultati negativi della
gestione  amministrativa  o  reiterata  inosservanza  delle direttive
degli organi di governo.
  L'accesso  alla  qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le
modalita'    previste    dalla    legislazione    statale   e   dalla
regolamentazione interna di Ateneo".
  4  -  Al  comma  6,  dopo le parole "secondo le modalita' stabilite
dalla  legislazione  statale" la parola "vigente" e' eliminata e sono
aggiunte le parole "e dalla regolamentazione interna di Ateneo.".
  5 - Il comma 7 e' abrogato.