Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                           Oli emulsionati
  1.  Le  aliquote  di  accisa  sulle  emulsioni  stabilizzate di cui
all'articolo  24,  comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
  1-bis.  ((  Le  aliquote  di cui al comma 1 si applicano, fino alla
medesima  data  del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate
di  oli  da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta
in  misura  variabile  dal  12  al 15 per cento in peso, prodotte dal
medesimo  soggetto  che  le  utilizza  per  gli  usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di
tale  soggetto,  purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche
di  cui  all'articolo  12,  comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
  1-ter.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1-bis  si  applica  a
condizione   che   il   fabbisogno   annuo  del  soggetto  ecceda  il
quantitativo  di  litri  100.000  per  le emulsioni di oli da gas con
acqua  e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile
denso con acqua.
  1-quater.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  stabilite  le  modalita'  per l'autoproduzione, l'impiego ed il
controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 24, comma 1, lettera
          d),   della   legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria  2001)",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302, supplemento ordinario:
              "Art.  24  (Riduzione  delle  aliquote delle accise sui
          prodotti  petroliferi).  -  1.  Al  fine  di  compensare le
          variazioni  dell'incidenza  sui prezzi al consumo derivanti
          dall'andamento  dei  prezzi  internazionali del petrolio, a
          decorrere  dal  1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
          aliquote  di  accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
          stabilite nella sottoindicata misura:
                a) - c) (omissis);
                d)  emulsioni  stabilizzate  di  oli da gas ovvero di
          olio  combustibile  denso  con  acqua  contenuta  in misura
          variabile   dal   12  al  15  per  cento  in  peso,  idonee
          all'impiego nella carburazione e nella combustione:
                  1)  emulsione con oli da gas usata come carburante:
          L. 474.693 per mille litri;
                  2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
          per riscaldamento: L. 474.693 per mille litri;
                  3) emulsione con olio combustibile denso usata come
          combustibile per riscaldamento:
                    3.1)  con  olio  combustibile ATZ: L. 192.308 per
          mille chilogrammi;
                    3.2)  con  olio  combustibile  BTZ: L. 57.154 per
          mille chilogrammi;
                  4)  emulsione  con  olio combustibile denso per uso
          industriale:
                    4.1)  con  olio  combustibile  ATZ: L. 80.717 per
          mille chilogrammi;
                    4.2)  con  olio  combustibile  BTZ: L. 40.359 per
          mille chilogrammi;".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 12, comma 3, della
          legge  23 dicembre  1999, n. 488, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato. (Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
              "3.   Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  caratteristiche  tecniche delle emulsioni ai
          fini   della   verifica  dell'idoneita'  all'impiego  nella
          carburazione e nella combustione.".