IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
   In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
   1.  Approvazione  del  modello  di  dichiarazione  unificata delle
persone fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione dei parametri.
   1.1.  e'  approvato  il  modello  "Unico 2002 - PF", da presentare
nell'anno  2002  da  parte  delle  persone  fisiche,  con le relative
istruzioni, annessi al presente provvedimento.
   1.2.  sono  approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo
d'imposta  2001,  unitamente  alle relative istruzioni. Tali modelli,
che  costituiscono parte integrante della dichiarazione "Unico 2002 -
PF",  devono  essere presentati dagli esercenti attivita' d'impresa o
attivita'  professionali  per  le  quali non sono stati approvati gli
studi  di settore, ovvero, ancorche' approvati, operano le condizioni
di  inapplicabilita'  individuate  nei  provvedimenti di approvazione
degli studi stessi.
   1.3. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da:
   a)  il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI,
RJ,  RL, RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, RY, nonche' il prospetto
dei  familiari  a  carico,  concernenti la dichiarazione agli effetti
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  il  quadro  RR,
concernente  la  determinazione  dei  contributi previdenziali dovuti
all'INPS  dai  soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali,   il   quadro   AC  relativo  alla  comunicazione  degli
amministratori  dei  condomini,  nonche'  il modulo RW, concernente i
trasferimenti  da,  per  e  sull'estero  di  denaro,  titoli e valori
mobiliari,  oggetto  di  approvazione  del  presente provvedimento. I
predetti  quadri  sono  contenuti  in  tre  distinti  fascicoli cosi'
composti:
   -  "Fascicolo  1  - Modello base", contenente il frontespizio ed i
quadri  RA,  RB,  RC,  il prospetto dei familiari a carico, nonche' i
quadri RP, RN, RV ed RX;
   -  "Fascicolo  2",  riservato  ai  contribuenti non obbligati alla
tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RH, RI, RL,
RM,  RT,  RR,  RW, AC, nonche' la guida alla compilazione del modello
"Unico 2002 - PF" per i soggetti non residenti;
   -  "Fascicolo  3", riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta
delle  scritture contabili, contenente le istruzioni comuni ai quadri
RE,  RF,  RG e RS, nonche' i quadri RE, RF, RG, RD, RS, RQ, RJ, RY ed
RU.
   b)  i  quadri  costituenti il modello IVA/2002, con esclusione del
frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 21 dicembre
2001  e  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  8 alla Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002;
   c)  i  quadri  costituenti  il  modello  770/2002  Ordinario,  con
esclusione  del frontespizio, approvato con provvedimento 21 dicembre
2001  e  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 13 alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002;
   d)  il  modello  concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno
2001, che e' approvato con separato provvedimento;
   e)  i  modelli  per  la  comunicazione  dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001;
   f) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti
ai  fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati
con   appositi  provvedimenti.  Con  i  medesimi  provvedimenti  sono
individuati  altresi'  gli  elementi  contabili  ed  extra  contabili
rilevanti  ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione
di  cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
9  luglio  1997,  n.  241, come modificato dal decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 490.
   1.4.  E' altresi' approvata la scheda da utilizzare, ai fini della
scelta  della  destinazione  dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte
dei   soggetti   esonerati   dall'obbligo   di   presentazione  della
dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
   2.1.  I  modelli  di  dichiarazione  "Unico  2002  - PF" sono resi
disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  Entrate  in  formato
elettronico   e  possono  essere  utilizzati  prelevandoli  dai  siti
Internet  www.finanze.it  e  www.agenziaentrate.it,  nel rispetto, in
fase   di   stampa,   delle  caratteristiche  tecniche  indicate  nel
successivo  punto 2.4. Il "Fascicolo 1 - Modello base", il "Fascicolo
2"  e la busta per la presentazione tramite le banche convenzionate o
gli  uffici  postali,  sono  altresi'  resi disponibili gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali.
   2.2.  I  medesimi  modelli possono essere anche prelevati da altri
siti  Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate  nel punto 2.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono
stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
   2.3.  E'  autorizzata  la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel
rispetto  delle  caratteristiche  tecniche di cui al punto 2.4. A tal
fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle
Entrate  nel  sito  Internet  www.agenziaentrate.it  in uno specifico
formato  elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi
tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.
   2.4.  Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate
le caratteristiche tecniche contenute:
   -  nell'Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui
al  punto  1.2,  per quelli indicati nella lettera a) del punto 1.3 e
per la scheda di cui al punto 1.4;
   - nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri
e modelli indicati nel punto 1.
   2.5.  Per  la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei
modelli  di  dichiarazione  alle  banche  convenzionate o agli uffici
della  Poste  italiane  S.p.a.,  nei  casi  in  cui tale modalita' di
presentazione    e'    consentita,   devono   essere   osservate   le
caratteristiche  tecniche  contenute nell'Allegato 1 al provvedimento
21  dicembre  2001,  di approvazione del modello IVA/2002, pubblicato
nel  supplemento  ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 2002.
   3. Modalita' per la trasmissione dei dati della dichiarazione.
   3.1.   I  soggetti  tenuti  alla  presentazione  telematica  della
dichiarazione  e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati
contenuti  nei  modelli  di  cui  al  punto  1  secondo le specifiche
tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
   3.2.   E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322 e
successive   modificazioni,   di   rilasciare   al   contribuente  la
dichiarazione  su  modelli conformi per struttura e sequenza a quelli
approvati con il presente provvedimento.
   3.3.  I  soggetti  di cui al punto 1.4 possono consegnare le buste
contenenti  le  schede per la scelta della destinazione dell'otto per
mille  dell'IRPEF ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata,
utilizzando  una  normale  busta di corrispondenza sulla quale devono
essere  apposte le indicazioni: "Scelta per la destinazione dell'otto
per mille dell'IRPEF", "anno 2002", nonche' il cognome, il nome ed il
codice fiscale del soggetto che effettua la scelta. Le medesime buste
possono  essere  consegnate,  inoltre, ad un intermediario abilitato,
che   deve  trasmettere  in  via  telematica  i  dati  ivi  contenuti
osservando   le   specifiche   tecniche  di  cui  all'Allegato  C  al
provvedimento 12 febbraio 2002.
   4.  Caratteristiche  grafiche  e  modalita'  di  indicazione degli
importi.
   4.1.  I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in due versioni
grafiche,  in  euro  o  in  lire, ciascuna corrispondente alla valuta
scelta  dal  contribuente per la compilazione della dichiarazione, ad
eccezione   del   quadro  RX,  "Compensazioni  -  Rimborsi",  che  e'
predisposto  e  deve essere compilato nella sola versione in euro. Le
istruzioni sono uniche ed ambivalenti per la compilazione dei modelli
sia nella versione in euro che in quella in lire.
   4.2.  I  modelli  nella  versione  in  euro  devono contenere, nel
frontespizio, la scritta "EURO" con il logo grafico di tale valuta e,
nei  campi  per  l'indicazione  degli  importi, i caratteri di stampa
",00".  I  modelli  nella  versione  in  lire  devono  contenere, nel
frontespizio,  la scritta "LIRE" e, nei campi per l'indicazione degli
importi, i caratteri di stampa "000".
   4.3.  Nella versione dei modelli in euro gli importi devono essere
indicati  in  unita'  di  euro  con  arrotondamento per eccesso se la
frazione  decimale  e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per  difetto  se  inferiori  a  detto limite; nei modelli in lire gli
importi  devono  essere  arrotondati  alle mille lire superiori se le
ultime tre cifre sono superiori a 500 lire ovvero per difetto in caso
contrario.
   4.4. Nei modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione
della dichiarazione con programmi informatici, gli elementi di cui al
punto   4.2  sono  stampati  direttamente  con  sistemi  elettronici,
garantendo  la  chiarezza  e la permanenza degli stessi nel tempo, ad
eccezione  del  logo  grafico  rappresentante la valuta euro che puo'
essere  omesso.  Nei medesimi modelli i campi per l'indicazione degli
importi  che non sono compilati possono essere privi dei caratteri di
stampa ",00" e "000" indicati nel punto 4.2.
   4.5.  I  soggetti  che  si avvalgono di sistemi informatici per la
compilazione  dei  modelli  di cui al punto 1.2, possono comunicare i
dati  relativi  all'applicazione  dei parametri utilizzando, in luogo
dei  predetti  modelli,  un prospetto conforme agli stessi, nel quale
devono  essere riportati tutti i dati esposti nella sequenza prevista
in  ciascun modello, con l'esatta indicazione del numero progressivo.
In  deroga  alla  struttura  del  modello  di  cui  al  punto 1.2, la
denominazione  e  la  descrizione dei campi possono essere trascritti
anche  in  forma  abbreviata  se tale modalita' risulta piu' agevole.
Qualora  alcuni  dati  non debbano essere valorizzati, il codice e la
relativa  dicitura  degli stessi dovra' comunque essere riportata con
l'indicazione  "0"  (zero)  nella  corrispondente casella oppure, ove
risulti  piu'  agevole,  senza  alcuna  indicazione.  Vanno  comunque
riportati gli zeri prestampati.
   Motivazioni:
   Il  presente  provvedimento,  emanato  in  base all'articolo 1 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322 e
successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore  aggiunto,  approva  il modello di dichiarazione "Unico 2002 -
PF",  con  le  relative  istruzioni,  da presentare nell'anno 2002 da
parte delle persone fisiche.
   Sono,  altresi', approvati i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dei  parametri per il periodo
d'imposta  2001 nonche' la scheda da utilizzare, ai fini della scelta
della  destinazione  dell'otto  per  mille  dell'IRPEF,  da parte dei
soggetti  esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
ai  sensi  dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   Il modello Unico 2002 - PF puo' essere compilato indifferentemente
in  lire  o  in  euro,  ad  eccezione  del  quadro  RX  che  e' stato
predisposto e deve essere compilato esclusivamente in euro.
   Al  fine di agevolare i contribuenti, il predetto modello e' stato
predisposto  in  due  versioni  grafiche di diverso colore: verde per
quelli  in  lire  ed  azzurro  per  quelli in euro. Le istruzioni, da
utilizzarsi  per la compilazione di entrambe le versioni, sono invece
uniche e di colore azzurro e nero.
   Nella  versione  del  modello  in  euro  gli importi devono essere
espressi  con  arrotondamento  all'unita'  di euro (secondo le regole
matematiche  stabilite  in materia dalla disciplina comunitaria e dal
D.Lgs.  n.  213/1998). Nella versione del modello in lire gli importi
devono essere espressi con arrotondamento alle migliaia di lire.
   Con  lo stesso provvedimento viene, inoltre, autorizzata la stampa
dei  modelli,  anche per la compilazione meccanografica degli stessi,
definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
   Per  quanto  concerne la reperibilita', i suddetti modelli saranno
resi  disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle Entrate, sia in
forma  cartacea  presso i Comuni, sia in formato elettronico sui siti
Internet dell'Amministrazione finanziaria.
   Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
   Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
   Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
   Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
   Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
   Decreto  del  Ministro  delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
   Disciplina normativa di riferimento.
   Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
   Legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (art. 3, commi da 181 a 189):
misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica.  Istituzione
dell'accertamento  dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in
base  a  parametri  elaborati  tenendo  conto delle caratteristiche e
delle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta;
   Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996:
elaborazione  dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi
e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni
di esercizio sull'attivita' svolta;
   Legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (art. 3, commi da 124 a 127):
applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi
d'imposta 1996 e 1997;
   Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
   Decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997:
correttivi  da  applicare  ai  parametri approvati con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;
   Decreto   legislativo   9   luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
   Decreto  legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di
armonizzazione,    razionalizzazione    e    semplificazione    delle
disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
   Decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive  (IRAP),  revisione degli scaglioni delle aliquote e delle
detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
   Legge  8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalita' di utilizzazione
degli studi di settore in sede di accertamento;
   Decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213: disposizioni per
l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.
   Decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
   Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del  12  agosto:  modalita' tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  Finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
   Decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  e successive
modificazioni:  istituzione  di  una addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
   Legge   13  maggio  1999,  n.  133:  disposizioni  in  materia  di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
   Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1999, n. 195
(art.  4):  regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore;
   Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
   Decreto   legislativo  23  dicembre  1999,  n.  505:  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n.
314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in
materia   di  redditi  di  capitale,  di  imposta  sostitutiva  della
maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
   Decreto   legislativo  30  dicembre  1999,  n.  506:  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n.
446  e  18  dicembre  1997,  n.  472,  ed,  in  particolare,  recante
disposizioni     modificative    delle    modalita'    di    prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
   Decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  47:  riforma  della
disciplina fiscale della previdenza complementare;
   Legge  27  luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente;
   Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
   Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale dello Stato;
   Decreto   legislativo   12   aprile  2001,  n.  168:  disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n. 47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare;
   Decreto-legge   25   settembre   2001,  n.  350,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 409: disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
   Legge  18  ottobre  2001, n. 383: primi interventi per il rilancio
dell'economia;
   Provvedimento   30   novembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 263 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001:
approvazione  dello  schema  di certificazione unica CUD 2002, con le
relative   istruzioni,   nonche'   definizione   delle  modalita'  di
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
   Decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:
regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  nonche'  disposizioni per la
semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
   Provvedimento   21   dicembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  8  alla  Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002:
approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 concernenti l'anno
2001,  con  le  relative  istruzioni e busta, da presentare nell'anno
2002 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' del modello IVA
74bis con le relative istruzioni;
   Provvedimento   21   dicembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  11  alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002:
approvazione dei modelli 730/2002 con le relative istruzioni, nonche'
della  busta  per  la  consegna  del  modello  730-1,  concernenti la
dichiarazione  semplificata  agli  effetti  dell'imposta  sul reddito
delle  persone  fisiche,  da  presentare  nell'anno 2002 da parte dei
soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale;
   Provvedimento   21   dicembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  13  alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002:
approvazione  dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la
compilazione,  concernente  la  dichiarazione dei sostituti d'imposta
nonche'   degli   intermediari   ed   altri   soggetti   tenuti  alla
comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;
   Provvedimento  12  febbraio  2002:  approvazione  delle specifiche
tecniche  per  la  trasmissione  telematica  dei dati contenuti nelle
dichiarazioni modelli 730/2002, nelle comunicazioni di cui ai modelli
730-4  e 730-4 integrativo nonche' nelle schede riguardanti la scelta
della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. Approvazione delle
istruzioni   per   lo  svolgimento  degli  adempimenti  previsti  per
l'assistenza   fiscale   da  parte  dei  sostituti  d'imposta  e  dei
CAF-dipendenti.
   Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
     Roma, 15 febbraio 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara