Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino,
intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione del vino
a  denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro"
(in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer");
    Ha   espresso,   nella   riunione  del  30 gennaio  2002,  parere
favorevole  al  suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  dirigenziale,  il  disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso.
    Le  eventuali  istanze  e controdeduzioni alla suddetta proposta,
considerando  che  le variazioni apportate, non modificano in maniera
sostanziale il disciplinare di produzione, dovranno, in regola con le
disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  642  e  successive  modifiche ed integrazioni,
essere  inviate  al Ministero per le politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  via  Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta  di  modifica  al  disciplinare  di  produzione  del  vino a
denominazione  di  origine  controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro"
           (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer").
                               Art. 1.
    La  denominazione  di  origine  controllata  "Lago  di Caldaro" o
"Caldaro"   (in   lingua   tedesca  rispettivamente  "Kalterersee"  o
"Kalterer")  e'  riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.