LA CONFERENZA UNIFICATA

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art.
105,  comma  3,  dispone  l'attribuzione  diretta alle province delle
seguenti funzioni amministrative, gia' di competenza dello Stato:
    a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle
autoscuole e dalle scuole nautiche;
    b)  riconoscimento  dei  consorzi  di  scuole  per  conducenti di
veicoli a motore;
    c) organizzazione    degli    esami    per    il   riconoscimento
dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
    d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per
l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese
autorizzate;
    e) controllo   sull'osservanza   delle   tariffe  obbligatorie  a
forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
    f)  rilascio  di  licenze  per  autotrasporto  di merci per conto
proprio;
    g) organizzazione  degli  esami  per  il conseguimento dei titoli
professionali  di  autotrasportatore  di  merci  per conto terzi e di
autotrasporto  di  persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
    h) tenuta  degli  albi provinciali, quali articolazioni dell'albo
nazionale dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
ottobre  2000,  recante  "Individuazione  dei  beni  e  delle risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle
regioni  e  agli  enti  locali  per  l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi di cui all'art. 105 del decreto legislativo n.
112 del 1998";
  Visti  i quindici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  22  dicembre 2000 recanti trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni  conferite  dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
rispettivamente alle ragioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna,  Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia,  Toscana,  Umbria  e  Veneto,  e agli enti locali di ciascuna
regione;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),
la  quale  all'art.  52,  comma 1, dispone che: "Ove alla data del 31
dicembre  2000  non  sia  stata  completata la procedura di mobilita'
relativa  ai  contingenti  di  personale trasferito ai sensi di uno o
piu' dei decreti dal Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in
attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more
del  completamento  della  predetta  procedura, le regioni e gli enti
locali  possono  avvalersi,  senza  oneri aggiuntivi, per l'esercizio
delle  funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dall'art. 1,
comma  1,  della  citata  legge n. 59 del 1997, delle strutture delle
amministrazioni  o  degli  enti titolari dalle funzioni e dei compiti
prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non
piu' di un anno";
  Considerato  che  il  periodo  di  avvalimento  delle strutture del
Ministero    dalle    infrastrutture   e   trasporti   e'   terminato
contestualmente  al  trasferimento  delle risorse umane alle province
destinatarie;
  Considerato   che   la  normativa  preposta  alla  regolazione  dei
procedimenti  amministrativi relativi alle funzioni trasferite non e'
coordinata  con  il  disposto  dell'art.  105,  comma  3, del decreto
legislativo  n.  112  del  1998,  in  specie  per  quanto concerne le
funzioni  di  tenuta  degli  albi  provinciali,  quali  articolazioni
dell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto  di cose per conto terzi, nonche' per quanto concerne
le  funzioni di rilascio e gestione delle licenze per l'autotrasporto
di  cose  in  conto  proprio di cui agli articoli 31 e seguenti della
legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Considerato  altresi' che l'esercizio di parte delle province delle
funzioni  di cui all'art. 105, comma 3, lettera g) del citato decreto
legislativo  n.  112/1998  e' parzialmente subordinata all'attuazione
del decreto legislativo n. 395 del 2000 e successive modificazioni;
  Fatte  salve  le  specifiche  prerogative  delle  regioni a statuto
speciale   per   le   quali  il  trasferimento  delle  funzioni  puo'
intervenire solo dopo l'emanazione delle norme di attuazione;
  Ritenuto  opportuno  concordare modalita' organizzative e procedure
per  consentire  alle  province  la  piena  gestione  delle  funzioni
trasferite;
  Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane;
                          Sancisce accordo
ai  sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  tra  Governo,  regioni,  province,  comuni e
comunita'  montane  in  ordine  alle  modalita' organizzative ed alle
procedure  per  l'applicazione  dell'art.  105,  comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei seguenti termini;
1) Indirizzi generali
  Il presente accordo definisce linee di indirizzo per la risoluzione
uniforme   sull'intero   territorio   nazionale  delle  problematiche
connesse  ad alcuni aspetti delle funzioni trasferite, fatta salva la
normativa  emanata  o  da  emanare dai soggetti competenti anche alla
luce  della  legge  costituzionale  n.  3/2001,  al  fine  di evitare
situazioni di disomogeneita' di trattamento della stessa categoria di
utenza.
  I  procedimenti  amministrativi  relativi  alle funzioni trasferite
sono gestiti dalle province nel rispetto del principio di trasparenza
e  garantendo  la massima partecipazione dei soggetti interessati, in
forma   singola   o   associata,  con  particolare  rifrrimento  alle
associazioni  di  categoria,  comunque  nel  rispetto della normativa
vigente.
2)  Tenuta  degli  albi  provinciali,  quali  articolazioni dell'Albo
nazionale   della   persone   fisiche  e  giuridiche  che  esercitano
              l'autotrasporto di cose per conto terzi.
  I  compiti  di  tenuta  degli  albi  provinciali,  trasferiti  alle
province, si intendono comprensivi di tutte le attivita' di relazione
con l'utenza, istruttoria amministrativa, deliberazione ed esecuzione
dei  provvedimenti relativi alle iscrizioni nell'Albo nazionale, alle
variazioni  delle  imprese iscritte, alle cancellazioni, all'adozione
delle  sanzioni  disciplinari  e  pecuniarie previste dalla normativa
vigente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
  Le  province deliberano ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera f)
del  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267 (testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  locali)  sulle  istanze  e  sui
procedimenti avviati d'ufficio.
  Contro   i   provvedimenti   sono   esperibili   i  normali  rimedi
giurisdizionali.
  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie applicate a
norma  della  legislazione  vigente sono introitati dalle province in
quanto  titolari  delle funzioni. Si applica, per quanto compatibile,
la legge n. 689/1981 e successive modificazioni.
  Le  province  altresi'  provvedono  alla pubblicazione cartacea e/o
telematica   dei  rispettivi  albi  provinciali  quali  articolazioni
dell'Albo  nazionale,  nonche'  alla ricezione ed archiviazione delle
ricevute  dei  versamenti  annuali dovuti dalle imprese per mantenere
l'iscrizione  all'Albo ai sensi dell'art. 63 della legge n. 298/1974,
provvedendone  altresi'  alla  tempestiva  comunicazione  al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori anche in via telematica.
  Al  fine  di  garantire  la  massima partecipazione ai procedimenti
amministrativi,   le   province   istituiscono  apposite  Commissioni
consultive   a   dimensione   provinciale,   garantendo   almeno   la
partecipazione   di   esperti   designati   dai   seguenti   Enti  ed
organizzazioni:
    a) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
    b) regione;
    c) prefettura;
    d) camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
    e) Agenzia regionale per le entrate;
    f) associazioni   locali  aderenti  alle  associazioni  nazionali
dell'autotrasporto,    nonche'   alle   associazioni   nazionali   di
rappresentanza del movimento cooperativo, individua come maggiormente
rappresentative   dalla   locale   camera   di  commercio,  industria
artigianato ed agricoltura.
  Ciascun  ente o organizzazione di cui alle precedenti lettere da a)
ad  f) designa all'uopo i rappresentanti effettivi ed i supplenti, da
nominarsi con decreto del presidente della provincia. La designazione
del  rappresentante  di  cui  alla  lettera  a)  spetta  al direttore
dell'ufficio  periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e
per   i   sistemi   informativi   e  statistici  della  provincia  di
riferimento.
  Il  competente  dirigente  della provincia, o il funzionario da lui
delegato,   presiede  la  commissione  ed  assicura  le  funzioni  di
segreteria.
  I  componenti  delle  commissioni  durano  in carica tre anni dalla
nomina.
  Le commissioni emettono un parere obbligatorio e non vincolante sui
seguenti   procedimenti   amministrativi,   prima  dell'adozione  dei
rispettivi provvedimenti:
    iscrizione  delle imprese all'albo per l'esercizio dell'attivita'
con veicoli di portata utile superiore a 35 quintali;
    cancellazione  di  imprese  iscritte,  a  seguito di accertamenti
sulla carenza dei requisiti di iscrizione;
    irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie.
  Le  province  provvedono  alla  istituzione  e  corresponsione  dei
gettoni di presenza ai componenti delle commissioni.
  In attesa del riordino dell'Albo nazionale degli autotrasportatori,
il  comitato centrale per l'albo di cui all'art. 3 della legge n. 298
del  1974  promuove  incontri  con  i  rappresentanti delle province,
designati dall'Unione delle province d'Italia in considerazione della
diversa  consistenza  demografica  delle  province,  nelle materie di
rispettiva competenza.
3)  Rilascio  e gestione dalle licenze per l'autotrasporto di cose in
conto proprio.
  Sul  modello  delle commissioni consultive di cui all'art. 33 della
legge n. 298 del 1974, le province istituiscono apposite commissioni,
operanti  ai  sensi dall'art. 13 della legge 24 novembre 2000, n. 340
(legge di semplificazione 1999).
  Nelle   more   dell'istituzione   delle  commissioni,  le  province
assicurano comunque lo svolgimento delle funzioni.
  Nelle  commissioni  sono  rappresentati  almeno  i seguenti enti ed
organizzazioni:
    a) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
    b) associazioni  locali  aderenti alle associazioni nazionali dei
settori  economici  dell'industria, commercio, artigianato, edilizia,
individuaze  come maggiormente rappresentative dalla locale camera di
commercio;
    c) associazioni   locali  aderenti  alle  associazioni  nazionali
dell'autotrasporto,    nonche'   alle   associazioni   nazionali   di
rappresentanza    del   movimento   cooperativo,   individuate   come
maggiormente rappresentative dalla locale camera di commercio;
    d) Albo  nazionale  gestori  rifiuti  presso  la locale camera di
commercio;
    e) regioni.
  Il  competente  dirigente  della provincia, o il funzionario da lui
delegato,   presiede  la  commissione  ed  assicura  le  funzioni  di
segreteria.
  I  componenti  delle  commissioni  durano  in carica tre anni dalla
nomina.
  Ciascun  ente o organizzazione di cui alle precedenti lettere da a)
ad  e)  designa all'uopo un rappresentante eflittivo ed un supplente,
da   nominarsi   con  decreto  del  Presidente  della  provincia.  La
designazione  del  rappresentante  di  cui  alla lettera a) spetta al
direttore  dell'ufficio  periferico  del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
  Le  Commissioni  esercitano le funzioni previste dall'art. 34 della
legge  n.  298  del  1974  ed  ogni  altro  compito  assegnato  dalla
provincia,  la  quale  provvede alla istituzione e corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti delle commissioni.
  Al fine di coordinare la codificazione delle attivita' economiche e
delle  classi  di cose trasportate dagli autotrasportatori di cose in
conto  proprio  con  la  vigente  normativa  in  tema di gestione dei
rifiuti,   la  classificazione  identificata  come  "Allegato  A  del
mod. CP1" si intende integrata con le seguenti sezioni:
    sub codifica delle attivita' economiche
      attivita' di gestione dei rifiuti;
      imprese esercenti l'attivita' di commercio rifiuti;
      imprese esercenti impianti di recupero rifiuti;
      imprese esercenti impianti di smaltimento rifiuti;
      imprese esercenti l'attivita' di bonifica.
    sub codifica delle cose e classi di cose
      rifiuti  allo  stato  solido destinati al recupero (comprese le
ceneri e le polveri);
      rifiuti  allo stato solido destinati allo smaltimento (comprese
le ceneri e le polveri);
      rifiuti  allo  stato  liquido destinati al recupero (compresi i
fanghi);
      rifiuti allo stato liquido destinati allo smaltimento (compresi
i fanghi);
      rifiuti alla stato gassoso destinati al recupero;
      rifiuti alla stato gassoso destinati allo smaltimento.
  L'ISTAT  provvede  agli aggiornamenti delle proprie classificazioni
tenendo conto della presente integrazione.
  Al fine di consentire la massima semplificazione amministrativa, in
specie  per  quanto  concerne  i  tempi del procedimento, le province
accedono  direttamente  ai dati contenuti nel sistema informativo del
Ministero delle infrastrutture e trasporti.
  A  tal  scopo,  il Ministero delle infrastrutture e trasporti rende
disponibili,  senza  oneri per le province, le transazioni necessarie
per  l'esercizio  delle funzioni conferite dal decreto legislativo n.
112/1998  da parte delle province. Il Ministero dei trasporti inoltre
garantisce le informazioni relative alle statistiche sull'esito degli
esami per il conseguimento delle patenti, statistiche necessarie allo
svolgimento della vigilanza tecnica sulle autoscuole.
4)  Gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneita'
professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.
  Dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di attuazione del
decreto   legislativo   22   dicembre  2000,  n.  395,  e  successive
modificazioni,  le province istituiscono, con proprio regolamento, le
commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art.
7, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.
  Il  regolamento prevede in particolare il calendario delle sessioni
d'esame e la sede di svolgimento.
  Le  commissioni  sono  composte  da  esperti  nelle materie d'esame
designati dai seguenti soggetti:
    a) Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e  per  i  sistemi
informativi   e  statistici,  designati  dal  direttore  dell'ufficio
periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento;
    b) regione;
    c) provincia.
  Il  competente  dirigente della provincia, o suo delegato, presiede
la commissione ed assicura le funzioni di segreteria.
  Tutti  i  componenti sono nominati con decreto del presidente della
provincia  e durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo
e' nominato un supplente.
  Le  province provvedono alla corresponsione dei gettoni di presenza
ai componenti delle commissioni, a valere sui trasferimenti di cui al
punto 7) del presente accordo.
  Le   province  possono  stipulare  apposite  convenzioni  ai  sensi
dell'art.  30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali  per  l'organizzazione  e lo svolgimento degli esami in base a
livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, dalle medesime
individuati.
  Il   Ministero   delle   infrastrutture  e  trasporti  assicura  la
predisposizione  dell'elenco generale dei quesiti d'esame, al fine di
garantire  l'uniformita' di trattamento sul territorio nazionale, per
tutti gli esami contemplati nel presente accordo.
  Nelle   more   di   approvazione  del  regolamento  provinciale  di
istituzione  delle  commissioni,  l'espletamento  degli  esami  viene
assicurato dalle commissioni esistenti.
5)   Gestione   degli   esami   per   l'accertamento   dell'idoneita'
all'attivita'   di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto  su  strada e dell'idoneita' degli insegnanti ed istruttori
di autoscuole.
  Le  province  istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni
d'esame  per  lo  svolgimento  degli esami previsti dall'art. 5 della
legge  n.  264  del  1991  e  dall'art.  123,  comma  7,  del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
  Nelle commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di
un  rappresentante  del Dipartimento trasporti terresti del Ministero
delle   infrastrutture  e  trasporti,  designato  dal  direttore  del
Dipartimento  trasporti  terrestri  della  provincia  di riferimento,
nonche'  di  un  esperto nelle materie d'esame, anche su designazione
della regione.
  Per  la  disciplina  del funzionamento delle rispettive commissioni
d'esame vale quanto prescritto al punto 4) del presente accordo.
  Nelle   more   di   approvazione  del  regolamento  provinciale  di
istituzione  delle  commissioni,  l'espletamento  degli  esami  viene
assicurato dalle commissioni esistenti.
6)  Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 360, di
modifica   dall'art.  239  del  codice  della  strada  relativo  alle
autorizzazioni   alle   officine   di   revisioni   automobilistiche:
disciplina del periodo transitorio.
  Il  procedimento  per  le  autorizzazioni,  di cui all'art. 239 del
regolamento  d'esecuzione  del  codice  della  strada,  avviato e non
concluso  prima  dell'entrata  in  vigore  del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 360, di modifica dello stesso art.
239,   e'   regolato   dalla   normativa  vigente  al  momento  della
presentazione delle istanze (art. 11 delle preleggi).
  L'ulteriore   requisito   professionale   richiesto   al   titolare
dell'impresa  o  ai  responsabili tecnici, introdotto dall'art. 2 del
citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 360/2001 all'art.
240,  comma  1, lettera h), concernente il superamento di un apposito
corso  di  formazione,  si applica dopo l'espletamento degli appositi
corsi.
  L'obbligo  di superamento del corso di formazione, di cui trattasi,
si applica a tutti i titolari o responsabili tecnici.
  A  tal  fine  sia  i  nuovi  soggetti, sia quelli gia' autorizzati,
dovranno  dimostrare  il  superamento  del  corso di formazione nella
prima  o  nella  seconda  sessione  utile, pena la disattivazione dei
collegamenti  telematici dell'impresa con il centro elaborazione dati
del Ministero dei trasporti.
  A  tale riguardo le regioni, a norma della legge 21 settembre 1978,
n.  845,  o  le  province,  ove  delegate  dalle  regioni, promuovono
l'organizzazione dei corsi, nel piu' breve tempo possibile, secondo i
criteri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.
  I  provvedimenti  di concessione, rilasciati a norma del previgente
art.  80  del  codice  della  strada, prima della modifica introdotta
dall'art.  105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono trasformati ope legis in autorizzazioni.
  Il  controllo  tecnico  sull'idoneita'  dei  locali, attrezzature e
strumentazioni,  propedeutico  al rilascio dell'autorizzazione di cui
al   citato   art.  239  del  Regolamento,  e'  svolto  dagli  uffici
provinciali  del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture   e   trasporti,  a  norma  dell'art.  104,  comma  1,
lettera nn), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  Si applica la legge 7 agosto 1990 n. 241.
  Corsi   di   formazione   potrebbero  essere  effettuati  anche  in
videoconferenza  fatto  salvo  il  riconoscimento della validita' del
corso  stesso a norma della legge 21 settembre 1979, n. 845, da parte
di una delle regioni italiane o province delegate.
7) Risorse finanziarie ed entrate erariali.
  Con  successivo  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, verranno
individuale,  con  i  criteri previsti dal decreto legislativo n. 112
del  1998,  ulteriori risorse finanziarie da trasferire alle province
in  relazione a quelle attivita' che al momento della quantificazione
delle risorse furono valutate non attinenti alle funzioni conferite.
  Verra'  costituito  un  apposito gruppo di lavoro misto, coordinato
dall'Ufficio   del   commissario   straordinario   del   Governo  per
l'attuazione  del  decentramento  amministrativo,  per  l'esame della
legislazione statale che ha previsto entrate erariali connesse con le
funzioni  conferite  alle province, al fine di formulare una proposta
di razionalizzazione da sottoporre ai competenti organi governativi.
  Il presente accordo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 febbraio 2002
                                             Il presidente: La Loggia