Direzione generale
                        per il coordinamento
                    degli incentivi alle imprese
   Vista  la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
n.   314   concernente  il  regolamento  recante  la  disciplina  del
procedimento  relativo  agli  interventi  a favore dell'imprenditoria
femminile;
   Visti  in  particolare  gli  articoli  14  e  15 del citato D.P.R.
314/2000 concernenti le modalita' per la presentazione delle domande,
la  concessione  e  l'erogazione  dei contributi, nel caso di mancata
integrazione delle risorse statali da parte delle regioni;
   Vista   la  circolare  2  febbraio  2001  n.  1138443  cosi'  come
rettificata dalla circolare 4 giugno 2001, n. 1140775 , relativa alle
modalita'   e  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  della
agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
   Visto  il  decreto  ministeriale  2  febbraio  2001  del  Ministro
dell'Industria  del  commercio  e  dell'artigianato  che determina le
misure  del  contributo  in  conto  capitale  da  concedere  a favore
dell'imprenditoria femminile;
   Visto  il  decreto  ministeriale  2  febbraio 2001 che individua i
criteri   di   priorita'   da  utilizzare  per  la  formazione  delle
graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato  del  2  febbraio  2001  che ha fissato i termini di
presentazione  delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore
dell'imprenditoria femminile per il bando 2001;
   Visto  il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive del 7
agosto   2001  recante  il  nuovo  elenco  della  aree  depresse  del
Centro-Nord;
   Visto che le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo
e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano non hanno provveduto
all'integrazione  delle risorse statali previste dall'articolo 13 del
D.P.R. 314/2000;
   Considerato  che  per  le  domande  di  agevolazione relative alle
iniziative  ricadenti nei territori delle predette regioni e province
autonome  le  attivita'  inerenti  la  concessione  ed erogazione dei
benefici  sono svolte, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 314/2000,
dal Ministero delle attivita' produttive;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato  del  20  dicembre 2000 con il quale, a valere sulle
risorse finanziarie disponibili per l'anno 2000, sono state assegnate
£  285.000.000.000  per la concessione di agevolazioni a favore delle
iniziative imprenditoriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)
del D.P.R. 314/2000;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato  del  20  dicembre  2000  con  il  quale  sono state
ripartite le predette risorse tra le regioni e le province Autonome;
   Visto  il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive del 7
dicembre  2001  con il quale sono state ripartite tra le Regioni e le
Province  autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2001, pari a
167,7  miliardi di lire, ed e' stata contestualmente disposta la loro
destinazione  alla  concessione  delle  agevolazioni  a  favore delle
domande  per  iniziative  imprenditoriali  presentate a valere sul 4o
bando  di  attuazione  della  legge 215/92 e cioe' entro il 31 maggio
2001;
   Considerato  che  sulla base dei predetti provvedimenti le risorse
finanziarie  disponibili  per la concessione di agevolazioni a favore
delle  iniziative  imprenditoriali  ricadenti  nelle  Regioni che non
hanno  integrato  le risorse statali ai sensi dell'art. 12 del citato
DPR 314/2000 sono le seguenti:


                               milioni di lire    migliaia di euro

regione Valle d'Aosta                 391              201,93
provincia autonoma di Bolzano         743              383,73
provincia autonoma di Trento        1.209              624,40
regione Friuli-Venezia Giulia       4.496            2.321,99
regione Abruzzo                     8.504            4.391,95

   Visto  l'articolo 17 del citato D.P.R. 314/2000 che prevede che il
Ministero  delle  attivita'  produttive possa affidare lo svolgimento
dell'attivita' istruttoria e di erogazione a soggetti convenzionati e
che  gli  oneri  derivanti  da  tali  convenzioni sono a carico degli
stanziamenti  previsti per gli interventi a favore dell'imprenditoria
femminile;
   Viste  le  convenzioni stipulate, ai sensi del citato articolo 17,
in  data  27 giugno 2001, tra il Ministero delle attivita' produttive
ed i soggetti individuati come concessionari;
   Viste le risultanze istruttorie trasmesse, ai sensi delle predette
convenzioni, dai soggetti concessionari;
   Visti  i  pareri espressi dalle regioni ai sensi dell'articolo 14,
comma 1 del citato D.P.R. 314/2000;
   Visto  l'articolo  13,  comma  8  del medesimo D.P.R. 314/2000 che
detta i criteri per la formazione delle graduatorie;
   Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e    successive    modifiche    e    integrazioni,   concernente   la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
                               Decreta
                               Art. 1
   1.  Le  graduatorie,  ripartite  per  macrosettore,  delle domande
ammissibili  alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992,
n.  215  e  presentate entro il 31 maggio 2001, sono quelle riportate
negli allegati che formano parte integrante al presente decreto:
   Allegato 1 - Regione Valle d'Aosta;
   Allegato 2 - Provincia autonoma di Bolzano;
   Allegato 3 - Provincia autonoma di Trento;
   Allegato 4 - Regione Friuli-Venezia Giulia;
   Allegato 5 - Regione Abruzzo.
   2.  Al  fine  di  facilitare  la  lettura dei dati riportati nelle
predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 6 le opportune note
esplicative.