Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile; Visti in particolare gli articoli 14 e 15 del citato D.P.R. 314/2000 concernenti le modalita' per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle regioni; Vista la circolare 2 febbraio 2001 n. 1138443 cosi' come rettificata dalla circolare 4 giugno 2001, n. 1140775 , relativa alle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione della agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile; Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2001 del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato che determina le misure del contributo in conto capitale da concedere a favore dell'imprenditoria femminile; Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2001 che individua i criteri di priorita' da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni; Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 2 febbraio 2001 che ha fissato i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile per il bando 2001; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 7 agosto 2001 recante il nuovo elenco della aree depresse del Centro-Nord; Visto che le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e le province autonome di Trento e Bolzano non hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'articolo 13 del D.P.R. 314/2000; Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori delle predette regioni e province autonome le attivita' inerenti la concessione ed erogazione dei benefici sono svolte, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 314/2000, dal Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 2000 con il quale, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2000, sono state assegnate £ 285.000.000.000 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 314/2000; Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 2000 con il quale sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e le province Autonome; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 7 dicembre 2001 con il quale sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2001, pari a 167,7 miliardi di lire, ed e' stata contestualmente disposta la loro destinazione alla concessione delle agevolazioni a favore delle domande per iniziative imprenditoriali presentate a valere sul 4o bando di attuazione della legge 215/92 e cioe' entro il 31 maggio 2001; Considerato che sulla base dei predetti provvedimenti le risorse finanziarie disponibili per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali ricadenti nelle Regioni che non hanno integrato le risorse statali ai sensi dell'art. 12 del citato DPR 314/2000 sono le seguenti: milioni di lire migliaia di euro regione Valle d'Aosta 391 201,93 provincia autonoma di Bolzano 743 383,73 provincia autonoma di Trento 1.209 624,40 regione Friuli-Venezia Giulia 4.496 2.321,99 regione Abruzzo 8.504 4.391,95 Visto l'articolo 17 del citato D.P.R. 314/2000 che prevede che il Ministero delle attivita' produttive possa affidare lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e di erogazione a soggetti convenzionati e che gli oneri derivanti da tali convenzioni sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi a favore dell'imprenditoria femminile; Viste le convenzioni stipulate, ai sensi del citato articolo 17, in data 27 giugno 2001, tra il Ministero delle attivita' produttive ed i soggetti individuati come concessionari; Viste le risultanze istruttorie trasmesse, ai sensi delle predette convenzioni, dai soggetti concessionari; Visti i pareri espressi dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del citato D.P.R. 314/2000; Visto l'articolo 13, comma 8 del medesimo D.P.R. 314/2000 che detta i criteri per la formazione delle graduatorie; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Decreta Art. 1 1. Le graduatorie, ripartite per macrosettore, delle domande ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e presentate entro il 31 maggio 2001, sono quelle riportate negli allegati che formano parte integrante al presente decreto: Allegato 1 - Regione Valle d'Aosta; Allegato 2 - Provincia autonoma di Bolzano; Allegato 3 - Provincia autonoma di Trento; Allegato 4 - Regione Friuli-Venezia Giulia; Allegato 5 - Regione Abruzzo. 2. Al fine di facilitare la lettura dei dati riportati nelle predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 6 le opportune note esplicative.