IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

   In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

                              Dispone:

   1.  Approvazione del modello di dichiarazione unificata degli enti
non   commerciali   ed   equiparati   nonche'   dei  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dei
parametri.
   1.1.  E'  approvato  il  modello "Unico 2002 - ENC", da presentare
nell'anno  2002  da  parte  degli  enti non commerciali residenti nel
territorio  dello  Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con
le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
   1.2.  Sono  approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo
d'imposta  2001,  unitamente  alle relative istruzioni. Tali modelli,
che  costituiscono parte integrante della dichiarazione "Unico 2002 -
ENC",    devono   essere   presentati   dagli   esercenti   attivita'
professionali  per  le  quali  non  sono stati approvati gli studi di
settore,  ovvero,  ancorche'  approvati,  operano  le  condizioni  di
inapplicabilita'  individuate nei provvedimenti di approvazione degli
studi stessi.
   1.3. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da:
   a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI,
RL,  RM,  RN,  RQ,  RU, RT, RK, RO, RP, RS, RY, RZ, RX e il quadro AC
relativo   alla  comunicazione  degli  amministratori  di  condomini,
costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul   reddito   delle  persone  giuridiche,  nonche'  il  modulo  RW,
concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
   valori   mobiliari,   oggetto   di   approvazione   del   presente
   provvedimento;
b) i quadri costituenti il modello IVA/2002, con esclusione del
frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 21 dicembre
2001  e  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  8 alla Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002;
   c)  i  quadri  costituenti  il  modello  770/2002  Ordinario,  con
esclusione  del frontespizio, approvato con provvedimento 21 dicembre
2001  e  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 13 alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002;
   d)  il  modello  concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno
2001, che e' approvato con separato provvedimento;
   e)  i  modelli  per  la  comunicazione  dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001;
   f) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti
ai  fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati
con   appositi  provvedimenti.  Con  i  medesimi  provvedimenti  sono
individuati  altresi'  gli  elementi  contabili  ed  extra  contabili
rilevanti  ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione
di  cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
9  luglio  1997,  n.  241, come modificato dal decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 490.
   2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
   2.1. I modelli di dichiarazione "Unico 2002 - ENC" sono resi
disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  Entrate  in  formato
elettronico   e  possono  essere  utilizzati  prelevandoli  dai  siti
Internet  www.finanze.it  e  www.agenziaentrate.it,  nel rispetto, in
fase   di   stampa,   delle  caratteristiche  tecniche  indicate  nel
successivo punto 2.4.
   2.2.  I  medesimi  modelli possono essere anche prelevati da altri
siti  Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate  nel punto 2.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono
stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
   2.3.  E'  autorizzata  la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel
rispetto  delle  caratteristiche  tecniche di cui al punto 2.4. A tal
fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle
Entrate  nel  sito  Internet  www.agenziaentrate.it  in uno specifico
formato  elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi
tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.
   2.4.  Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate
le caratteristiche tecniche contenute:
   -  nell'Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui
al punto 1.2 e per i quadri indicati nella lettera a) del punto 1.3;
   - nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri
e modelli indicati nel punto 1.
   2.5.  Per  la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei
modelli  di  dichiarazione  alle  banche  convenzionate o agli uffici
della  Poste  italiane  S.p.a.,  nei  casi  in  cui tale modalita' di
presentazione    e'    consentita,   devono   essere   osservate   le
caratteristiche  tecniche  contenute nell'Allegato 1 al provvedimento
21  dicembre  2001,  di approvazione del modello IVA/2002, pubblicato
nel  supplemento  ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 2002.
   3. Modalita' per la trasmissione dei dati della dichiarazione.
   3.1.   I  soggetti  tenuti  alla  presentazione  telematica  della
dichiarazione  e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati
contenuti  nei  modelli  di  cui  al  punto  1  secondo le specifiche
tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
   3.2.   E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322 e
successive   modificazioni,   di   rilasciare   al   contribuente  la
dichiarazione  su  modelli conformi per struttura e sequenza a quelli
approvati con il presente provvedimento.
   4.  Caratteristiche  grafiche  e  modalita'  di  indicazione degli
importi.
   4.1.  I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in due versioni
grafiche,  in  euro  o  in  lire, ciascuna corrispondente alla valuta
scelta  dal  contribuente per la compilazione della dichiarazione, ad
eccezione   del   quadro  RX,  "Compensazioni  -  Rimborsi",  che  e'
predisposto  e  deve essere compilato nella sola versione in euro. Le
istruzioni sono uniche ed ambivalenti per la compilazione dei modelli
sia nella versione in euro che in quella in lire.
   4.2.  I  modelli  nella  versione  in  euro  devono contenere, nel
frontespizio, la scritta "EURO" con il logo grafico di tale valuta e,
nei  campi  per  l'indicazione  degli  importi, i caratteri di stampa
",00".
   I   modelli   nella   versione   in  lire  devono  contenere,  nel
frontespizio,  la scritta "LIRE" e, nei campi per l'indicazione degli
importi,  i  caratteri  di stampa "000". Tali caratteri di stampa non
devono  essere  indicati  nel quadro RZ, "Dichiarazione dei sostituti
d'imposta  relativa  a interessi, altri redditi di capitale e redditi
diversi",  nelle  versioni  sia  in  lire  che  in euro, per il quale
restano applicabili le regole di compilazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta.
   4.3.  Nella versione dei modelli in euro gli importi devono essere
indicati  in  unita'  di  euro  con  arrotondamento per eccesso se la
frazione  decimale  e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per  difetto  se  inferiore  a  detto limite; nei modelli in lire gli
importi  devono  essere  arrotondati  alle mille lire superiori se le
ultime tre cifre sono superiori a 500 lire ovvero per difetto in caso
contrario.  Per  il quadro RZ restano invece applicabili le regole di
troncamento  previste  per  la  compilazione  della dichiarazione dei
sostituti d'imposta.
   4.4. Nei modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione
della dichiarazione con programmi informatici, gli elementi di cui al
punto   4.2  sono  stampati  direttamente  con  sistemi  elettronici,
garantendo  la  chiarezza  e la permanenza degli stessi nel tempo, ad
eccezione  del  logo  grafico  rappresentante la valuta euro che puo'
essere  omesso.  Nei medesimi modelli i campi per l'indicazione degli
importi  che non sono compilati possono essere privi dei caratteri di
stampa ",00" e "000" indicati nel punto 4.2.
   4.5.  I  soggetti  che  si avvalgono di sistemi informatici per la
compilazione  dei  modelli  di cui al punto 1.2, possono comunicare i
dati  relativi  all'applicazione  dei parametri utilizzando, in luogo
dei  predetti  modelli,  un prospetto conforme agli stessi, nel quale
devono  essere riportati tutti i dati esposti nella sequenza prevista
in  ciascun modello, con l'esatta indicazione del numero progressivo.
In  deroga  alla  struttura  del  modello  di  cui  al  punto 1.2, la
denominazione  e  la  descrizione dei campi possono essere trascritti
anche  in  forma  abbreviata  se tale modalita' risulta piu' agevole.
Qualora  alcuni  dati  non debbano essere valorizzati, il codice e la
relativa  dicitura  degli stessi dovra' comunque essere riportata con
l'indicazione  "0"  (zero)  nella  corrispondente casella oppure, ove
risulti  piu'  agevole,  senza  alcuna  indicazione.  Vanno  comunque
riportati gli zeri prestampati.
   Motivazioni:
   Il  presente  provvedimento,  emanato  in  base all'articolo 1 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322 e
successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'IRAP e all'IVA, approva il modello di dichiarazione "Unico 2002 -
ENC",  con  le  relative  istruzioni, da presentare nell'anno 2002 da
parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato
e  dei soggetti non residenti equiparati. Sono, altresi', approvati i
modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2001.
   Il    modello   Unico   2002   -   ENC   puo'   essere   compilato
indifferentemente  in  lire o in euro, ad eccezione del quadro RX che
e' stato predisposto e deve essere compilato esclusivamente in euro.
   Al  fine di agevolare i contribuenti, il predetto modello e' stato
predisposto  in  due  versioni  grafiche di diverso colore: verde per
quelli  in  lire  ed  azzurro  per  quelli in euro. Le istruzioni, da
utilizzarsi  per la compilazione di entrambe le versioni, sono invece
uniche e di colore azzurro e nero.
   Nella  versione  del  modello  in  euro  gli importi devono essere
espressi  con  arrotondamento  all'unita'  di euro (secondo le regole
matematiche  stabilite  in materia dalla disciplina comunitaria e dal
D.Lgs.  n.  213/1998). Nella versione del modello in lire gli importi
devono essere espressi con arrotondamento alle migliaia di lire.
   Con  lo  stesso  provvedimento  viene,  inoltre,  disciplinata  la
reperibilita' dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in
formato    elettronico   sui   siti   Internet   dell'Amministrazione
finanziaria,  nonche'  viene  autorizzata  la  stampa,  anche  per la
compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
   Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
   Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
   Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
   Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
   Decreto  del  Ministro  delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
   Disciplina normativa di riferimento.
   Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
   Legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (art. 3, commi da 181 a 189):
misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica.  Istituzione
dell'accertamento  dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in
base  a  parametri  elaborati  tenendo  conto delle caratteristiche e
delle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta;
   Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996:
elaborazione  dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi
e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni
di esercizio sull'attivita' svolta;
   Legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (art. 3, commi da 124 a 127):
applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi
d'imposta 1996 e 1997;
   Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
   Decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997:
correttivi  da  applicare  ai  parametri approvati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;
   Decreto   legislativo   9   luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
   Decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive  (IRAP),  revisione degli scaglioni delle aliquote e delle
detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
   Legge  8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalita' di utilizzazione
degli studi di settore in sede di accertamento;
   Decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213: disposizioni per
l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale;
   Decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
   Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del  12  agosto  1998:  modalita' tecniche di trasmissione telematica
delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di locazione e di affitto da
sottoporre  a  registrazione,  nonche'  di  esecuzione telematica dei
pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24
dicembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del 31
dicembre  1999,  nonche'  dal  decreto del Ministero delle Finanze 29
marzo  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2000;
   Legge   13  maggio  1999,  n.  133:  disposizioni  in  materia  di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
   Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1999, n. 195
(art.  4):  regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore;
   Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
   Decreto   legislativo  23  dicembre  1999,  n.  505:  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n.
314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in
materia   di  redditi  di  capitale,  di  imposta  sostitutiva  della
maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
   Decreto   legislativo  30  dicembre  1999,  n.  506:  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n.
446  e  18  dicembre  1997,  n.  472,  ed,  in  particolare,  recante
disposizioni     modificative    delle    modalita'    di    prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
   Decreto   legislativo  18  febbraio  2000,  n.  47,  e  successive
modificazioni:  riforma  della  disciplina  fiscale  della previdenza
complementare;
   Legge  27  luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente;
   Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
   Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale dello Stato;
   Decreto-legge   25   settembre   2001,  n.  350,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 409: disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
   Legge  18  ottobre  2001, n. 383: primi interventi per il rilancio
dell'economia;
   Decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:
regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  nonche'  disposizioni per la
semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
   Provvedimento   21   dicembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  8  alla  Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002:
approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 concernenti l'anno
2001,  con  le  relative  istruzioni e busta, da presentare nell'anno
2002 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' del modello IVA
74/bis con le relative istruzioni;
   Provvedimento   21   dicembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  13  alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002:
approvazione  dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la
compilazione,  concernente  la  dichiarazione dei sostituti d'imposta
nonche'   degli   intermediari   ed   altri   soggetti   tenuti  alla
comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;
   Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

       Roma, 15 febbraio 2002
                                 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara