IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
  Visto  il  decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il
registro volontario delle varieta' di cece;
  Visti  i  registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi
dell'art.  19  della citata legge n. 1096/1971, le varieta' di specie
di  piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono
indicate nel dispositivo;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico  impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobrte 1992,
n. 421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 marzo  2001  con il quale sono
attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo  2000,  n. 450,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64
del  17  marzo  2001,  relativo  al regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10,
che  stabilisce  in  dieci  anni il periodo di durata dell'iscrizione
delle  varieta'  nei  registri  nazionali  e  prevede,  altresi',  la
possibilita'   di   rinnovare   l'iscrizione   medesima  per  periodi
determinati;
  Visto  il  citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973,  n.  1065,  modificato,  da  ultimo, dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis,
commi  4  e  5, che prevedono rispettivamente la cancellazione di una
varieta'  la cui validita' sia giunta a scadenza e la possibilita' di
stabilire  un periodo transitorio per la certificazione, il controllo
quali   sementi  standard  e  la  commercializzazione  delle  sementi
appartenenti  alla  varieta' stessa, che si protragga al massimo fino
al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
  Considerato  che  per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del
dispositivo   non   sono  state  presentate  le  domande  di  rinnovo
dell'iscrizione   ai   relativi  registri  nazionali  secondo  quanto
stabilito   dall'art.  17,  ultimo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Reppubblica n. 1065/1973, e che le varieta' stesse
non rivestono particolare interesse in ordine generale;
  Considerato   che   per   la  varieta'  indicata  nell'art.  3  del
dispositivo  e'  stata richiesta dagli interessati la concessione del
periodo  transitorio  di commercializzazione previsto dal citato art.
71-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
  Atteso  che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata
legge   n.   1096/1971,   nella  riunione  del  4 febbraio  2002,  ha
riconosciuto  nelle  varieta'  indicate  nell'art.  1 del dispositivo
l'esistenza  dei  requisiti  previsti  dall'art.  17, nono comma, del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 1065/1973, ed ha
inoltre  espresso parere favorevole alla cancellazione delle varieta'
indicate  negli  articoli  2 e 3 del dispositivo ed alla concessione,
per  la  varieta' indicata nell'art. 3, di un periodo transitorio per
la   certificazione,   il  controllo  quali  sementi  standard  e  la
commercializzazione delle relative sementi;
  Ritenuto di procedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  17, decimo comma del regolamento di esecuzione
della  legge  25 novembre  1971,  n.  1096, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
322, l'iscrizione delle sotto elencate varieta' ai registri nazionali
delle  varieta'  di  specie  di piante ortive, avvenuta con i decreti
ministeriali  a  fianco  di  ciacuna  indicati,  e' rinnovata fino al
31 dicembre 2011.

     ----> vedere tabella da pag. 20 a pag. 24 della G.U. <----