5o  aggiornamento  del  19 febbraio 2002 della Circolare n. 216 del 5
agosto 1996 ("Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari
                  iscritti nell'elenco speciale").

    L'attivita'   degli   intermediari   finanziari   che  rilasciano
fideiussioni e altre garanzie nei confronti del pubblico e' cresciuta
sensibilmente   nel  corso  degli  ultimi  anni,  principalmente  con
riferimento alle garanzie prestate a beneficio dello Stato e di altri
enti pubblici.
    Allo   scopo   di  rafforzare  la  patrimonializzazione  di  tali
intermediari il Ministro del tesoro, con proprio decreto del 2 aprile
1999  ha  stabilito  che  i  soggetti  che  hanno per oggetto sociale
esclusivo  o  svolgono  in via prevalente attivita' di concessione di
finanziamenti  nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di
garanzie  devono avere un capitale sociale versato almeno pari a Euro
1.032.913,80 e mezzi patrimoniali per un importo non inferiore a Euro
5.164.568,99. Siffatte condizioni determinano l'obbligo di iscrizione
nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario,
tenuto dalla Banca d'Italia.
    L'attivita'  di  concessione  di  finanziamenti  nella  forma del
rilascio di garanzie non trova un limite nelle disponibilita' liquide
dell'intermediario  finanziario  o  nella  sua  capacita' di ottenere
finanziamenti.  Essa  puo'  pertanto  assumere dimensioni anche molto
significative  rispetto  al totale delle attivita' dell'intermediario
medesimo.  Tale  profilo  di rischio assume particolare rilevanza, in
relazione   alla   marcata   specializzazione   operativa,   per  gli
intermediari  che  hanno  come  oggetto  sociale esclusivo o comunque
svolgono in via prevalente l'attivita' di rilascio di garanzie.
    Considerata,  pertanto,  l'esigenza di prevedere adeguati presidi
prudenziali,  con  il  presente  aggiornamento  delle  "Istruzioni di
vigilanza   per  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
speciale",  viene previsto che gli intermediari che hanno per oggetto
esclusivo   ovvero   svolgono   in   via  prevalente  l'attivita'  di
concessione  di  finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma
del  rilascio  di  garanzie  devono,  fin dal momento dell'iscrizione
nell'elenco speciale, disporre di:
      1.  un patrimonio di vigilanza di importo almeno pari all'8 per
cento del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate;
      2.    attivita'    prontamente    liquidabili   (cassa,   altre
disponibilita'  liquide  o  titoli  di  debito  negoziati  su mercati
regolamentati  di  Paesi  apparternenti  all'OCSE)  per  un ammontare
almeno  pari  al  4  per  cento del valore nominale complessivo delle
garanzie rilasciate e, comunque, non inferiore all'importo minimo del
capitale  sociale  versato  richiesto  dal  decreto  del Ministro del
tesoro del 2 aprile 1999 a tali intermediari (Euro 1.032.913,80).
    Gli  intermediari  gia' iscritti nell'elenco speciale si adeguano
alle  nuove  disposizioni  nel piu' breve tempo possibile, secondo un
piano di rientro da sottoporre all'organo di vigilanza.

                             Capitolo V
                        VIGILANZA PRUDENZIALE

    (Omissis).
Sezione  III  Bis.  -  Limiti  alla  concessione di finanziamenti nei
confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie
1. Premessa.
    L'attivita'  di  concessione  di  finanziamenti  nella  forma del
rilascio di garanzie non trova un limite nelle disponibilita' liquide
dell'intermediario  finanziario  o  nella  sua  capacita' di ottenere
finanziamenti.  Essa  puo'  pertanto  assumere dimensioni anche molto
significative  rispetto  al totale delle attivita' dell'intermediario
medesimo.  Tale  profilo  di rischio, in considerazione della marcata
specializzazione  operativa,  assume  particolare  rilevanza  per gli
intermediari  che  hanno  come  oggetto  sociale esclusivo o comunque
svolgono in via prevalente l'attivita' di rilascio di garanzie.
    In  relazione a cio', appare necessario correlare la possibilita'
di    espandere    tale   attivita'   alla   dotazione   patrimoniale
dell'intermediario  e  assicurare  che  quest'ultimo presenti in ogni
momento condizioni minime di liquidita' del proprio attivo.
2. Ambito di applicazione.
    Le   disposizioni   della  presente  Sezione  si  applicano  agli
intermediari  finanziari  che  hanno  per oggetto sociale esclusivo o
svolgono   in   via   prevalente   l'attivita'   di   concessione  di
finanziamenti  nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di
garanzie.
    A tale riguardo:
      per  rilascio  di  garanzie  si  intende  l'attivita'  indicata
all'art.  2,  comma  1,  lettera f) del decreto ministeriale 6 luglio
1994 (1);
      l'esercizio  in via prevalente dell'attivita' di concessione di
finanziamenti  nella  forma del rilascio di garanzie sussiste quando,
in  base  all'ultimo  bilancio  approvato,  ricorre  uno dei seguenti
presupposti:
        a) l'ammontare  complessivo  delle  garanzie  rilasciate  sia
superiore al totale delle attivita' dello stato patrimoniale;
        b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio
di  garanzie  sia  superiore  al  cinquanta  per  cento  dei proventi
complessivi.
    Non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o
di  altri  intermediari  finanziari  in relazione alla concessione di
finanziamenti per cassa.
3. Disciplina.
    Il  patrimonio  di  vigilanza  degli  intermediari finanziari che
hanno  per oggetto esclusivo o svolgono in via prevalente l'attivita'
di  concessione  di  finanziamenti  nei  confronti del pubblico nella
forma  del  rilascio  di  garanzie  deve essere almeno pari all'8 per
cento del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate.
    In  ogni  caso,  gli intermediari in questione devono detenere in
forma liquida attivita' per un importo non inferiore al maggiore tra:
      a) 4  per  cento del valore nominale complessivo delle garanzie
rilasciate;
      b) livello  minimo  di  capitale  sociale  versato previsto dal
decreto   del   Ministro   del   tesoro   del   2 aprile  1999  (Euro
1.032.913,80).
    Rientrano tra le attivita' detenute in forma liquida:
      la cassa e le altre disponibilita' liquide;
      i  titoli di debito negoziati su mercati regolamentati di Paesi
appartenenti  all'OCSE  presenti  nel portafoglio. Tali titoli devono
essere valutati al prezzo di mercato.
    Le   predette  attivita'  devono  essere  mantenute  nella  piena
disponibilita'  dell'intermediario  ed essere prontamente liquidabili
nel caso in cui le garanzie rilasciate vengano escusse.
                               (Omissis).
    (1)   Rilascio   di  fideiusioni,  avalli,  aperture  di  credito
documentarie,   accettazioni,  girate  nonche'  impegni  a  concedere
credito.