Ai    Prefetti   della   Repubblica
                                  (esclusa Sicilia)
                                  Al    Presidente    della    giunta
                                  regionale   autonoma   della  Valle
                                  d'Aosta
                                  Al  Commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  Commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  AIl'Assessorato regionale agli enti
                                  locali - regione Sicilia
                                  e, per conoscenza
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri   -   Dipartimento   della
                                  funzione pubblica
                                  Al Ministero dell'economia e delle
                                  finanze    -   Dipartimento   della
                                  ragioneria generale dello Stato
                                  Ai  prefetti della Repubblica (solo
                                  Sicilia)
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento della Valle d'Aosta
                                  A11'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.

  L'art.  19  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448, disciplina le
facolta'  assunzionali, per le amministrazioni locali nell'anno 2002,
prevedendo il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato  per  quegli enti che non abbiano rispettato per l'anno
2001 le disposizioni del patto di stabilita' interno.
  In  relazione  a  tale  disciplina  numerose amministrazioni locali
hanno chiesto indicazioni e chiarimenti alle amministrazioni centrali
interessate.
  Le  questioni  poste coinvolgono in primo luogo la competenza della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione
pubblica  in  ragione  del  ruolo  di  indirizzo  e  di coordinamento
generale  in materia di pubblico impiego allo stesso attribuito dalla
legge.  Sotto  il profilo dei riflessi sulla spesa pubblica emerge la
competenza  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Questa
amministrazione  e' interessata per l'attivita' di collaborazione con
gli  enti  locali  che essa svolge, in sede centrale e periferica, ai
sensi dell'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
  In ragione di quanto precede, le problematiche emergenti sono state
esaminate  congiuntamente  in  un'apposita riunione, alla quale hanno
partecipato,  oltre  ai rappresentanti delle suddette amministrazioni
centrali anche quelli dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.
  Al  fine  di  offrire  agli  enti  locali  un  utile  strumento  di
orientamento  generale  nell'applicazione  della  nuova normativa, si
ritiene  opportuno  fornire,  di  seguito, le risultanze del suddetto
incontro.
  In  via  preliminare, deve rilevarsi come il contenuto dell'art. 19
della  legge  28  dicembre  2001, n. 448 debba essere letto alla luce
delle  modifiche  recentemente  apportate  al  titolo  V  della parte
seconda della nostra Corta costituzionale, per cui ai sensi dell'art.
119  primo comma "i comuni, le province, le citta' metropolitane e le
regioni  hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa" e secondo
il  disposto dell'art. 117 lo Stato ha potesta' legislativa esclusiva
in  tema di "perequazione delle risorse finanziarie" e concorrente in
tema  di  "armonizzazione  dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza  pubblica";  ne  deriva  che  il contenuto delle disposizioni
limitative  alle  facolta'  assunzionali proprie e' riferibile solo a
quegli enti che non avendo rispettato per l'anno 2001 le disposizioni
del  patto  di  stabilita'  interna,  si sono posti al di fuori delle
normative  gia'  dettate  in  tema  di  coordinamento  della  finanza
pubblica.
  Relativamente,  quindi,  al  campo  di  applicazione  della  norma,
concordemente  a quanto sostenuto dal Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con nota
n.  3733 in data 16 gennaio 2001, il divieto, previsto al comma 1 del
citato  art.  19,  di  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo
indeterminato,   nell'anno  2002,  per  province,  comuni,  comunita'
montane  e  consorzi di enti locali e' applicabile solo a quegli enti
che  non  abbiano  rispettato le disposizioni sul patto di stabilita'
interno per l'anno 2001.
  Al  riguardo, l'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria  2001),  nel  disciplinare il patto di stabilita' interno
per l'anno 2001, ha disposto al comma 1, lettera a) che le regole del
patto   si   applicano  alle  regioni,  alle  province  e  ai  comuni
escludendo,  pertanto,  le  comunita'  montane  e  i consorzi di enti
locali,  e al comma 4 che le disposizioni sul patto non si applichino
ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  Da  cio',  consegue,  che  il citato divieto di assunzioni non puo'
valere  per  i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per
le  comunita'  montane  e per i consorzi di enti locali giacche' enti
non  tenuti  al rispetto delle regole del patto di stabilita' interno
per il 2001.
  Analogamente,  i  divieti  posti  dalla  norma  in  esame  non sono
riferibili  alle  unioni di comuni, previste dall'art. 32 del decreto
legislativo  18 agosto 2000, n. 267, poiche' enti non sottoposti, per
l'anno 2001, al patto di stabilita' interno.
  La  norma  prevede, altresi', che i singoli enti locali, in caso di
assunzione  di  personale,  devono  autocertificare il rispetto delle
disposizioni  relative  al  patto di stabilita' per l'anno 2001. Tale
autocertificazione,  prodromica  alle  assunzioni,  dovra'  far parte
integrante  del  piano  assunzionale dell'ente, che, in ogni caso, ai
sensi  dell'art.  91,  comma  1  del  precitato  decreto  legislativo
18 agosto  2000, n. 267, dovra' essere adottato dai competenti organi
di governo dell'ente, e sara' certificata dal competente funzionario,
responsabile dei servizi finanziari.
  Per  gli  enti,  sottoposti  al  blocco delle assunzioni, l'art. 19
legge  28 dicembre 2001, n. 448 prevede, comunque, alcune deroghe che
qui di seguito si esaminano.
  Non  sono  sottoposte  al  blocco  gli inserimenti, nella struttura
organizzativa  degli  enti,  di  personale  transitato  a  seguito di
procedure di mobilita' previste in attuazione di norme contrattuali o
legislative  vigenti,  ed  in  particolare dell'art. 30, comma 1, del
decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, il quale prevede che le
amministrazioni  possano ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio  presso  altre  amministrazioni, i quali facciano domanda di
trasferimento.   Il   trasferimento   e'   disposto  previo  consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
  A  tal  fine,  il  precitato comma 1 dell'art. 19 legge 28 dicembre
2001,  n. 448, stabilisce che alla copertura dei posti disponibili si
puo' provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste
dalle   vigenti  disposizioni  legislative  e  contrattuali,  tenendo
comunque  conto  degli attuali processi di riordino e di accorpamento
delle strutture, nonche' di trasferimento di funzioni.
  Il   ricorso   alle   predette   procedure  di  mobilita'  avviene,
preferibilmente  nell'ambito  della regione di appartenenza, infatti,
per  quegli  enti che non hanno rispettato il patto di stabilita', ai
sensi  dello  stesso  comma,  "si  puo'  ricorrere  alle procedure di
mobilita'  fuori  della regione di appartenenza dell'ente locale solo
nell'ipotesi   in   cui   il   comune  ricevente  abbia  un  rapporto
dipendenti-popolazione  inferiore  a  quello  previsto dall'art. 119,
comma   3,  del  decreto  legislativo  25 febbraio  1995,  n.  77,  e
successive modificazioni, maggiorato del 50%".
  Tale  ultima  norma  detta i rapporti medi, dipendenti-popolazione,
validi  per gli enti in condizione di dissesto, rapporti che sono per
i  comuni  appartenenti  alla  fascia demografica fino a 999 abitanti
1/95,  per  quelli  da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100, da 3.000 a 9.999
abitanti 1/105, da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95, da 60.000 a 249.999
abitanti  1/80, e oltre 250.000 abitanti 1/60. Per le amministrazioni
provinciali  tali rapporti sono, per gli enti fino a 299.999 abitanti
1/520,  per  quelli da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650, da 500.000 a
999.999  abitanti  1/830,  da  1.000.000  a 2.000.000 abitanti 1/770,
oltre 2.000.000 abitanti 1/1000.
  Per  rendere  possibile  la  copertura  di  posti  disponibili  con
personale  assunto per mobilita', il cui ente, precedentemente datore
di  lavoro, era posto al di fuori della regione di appartenenza, tali
rapporti - riferiti all'ente ricevente - vanno maggiorati del 50%. In
tal  modo,  tale facolta' e' ammessa solo per gli enti che dispongono
di  ridotte  quantita'  di  personale. Ad esempio, per un ente il cui
rapporto   medio   dipendenti-popolazione  e'  pari  a  1/100,  sara'
consentito  assumere  personale proveniente da fuori regione, solo se
dispone  di un rapporto medio dipendenti-popolazione di almeno 1/150.
Infatti,   solo  in  tal  caso,  il  rapporto  dipendenti-popolazione
(matematicamente  inteso)  sara' "inferiore" a quello della fascia di
riferimento.
  Sono,  anche,  consentite, per gli enti che non hanno rispettato il
patto  di stabilita', le assunzioni connesse al passaggio di funzioni
e  competenze  agli  enti  locali,  il  cui  onere  sia  coperto  dai
trasferimenti  erariali compensativi della mancata assegnazione delle
unita'   di   personale.   Ovviamente,   tale  deroga  e'  consentita
limitatamente   e  nell'ambito  delle  risorse  erariali  aggiuntive,
finalizzate   a  ristorare  le  amministrazioni  locali  del  mancato
trasferimento  del  personale  statale che, precedentemente gestiva i
servizi.
  Sono,  altresi',  fatte salve le assunzioni di personale relative a
figure  professionali  non fungibili, la cui consistenza organica non
sia  superiore all'unita'. Trattasi delle assunzioni relative ai c.d.
"posti  unici" d'organico, per le quali, l'ente nel momento in cui ne
programma   l'assunzione   in   deroga,  dovra'  dimostrarne  la  non
sostituibilita',  in  relazione alla propria struttura organizzativa.
Pertanto,  tale deroga va riferita ai singoli profili professionali e
non  alla  categoria di appartenenza, che, ovviamente, puo' riferirsi
ad una pluralita' di profili.
  Sono, inoltre, permesse, integralmente, le assunzioni relative alle
categorie  protette, in relazione alla funzione sociale che le stesse
assolvono.
  Infine,  il  comma  1  dell'art. 19 legge 28 dicembre 2001, n. 448,
stabilisce   che   i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  per
l'assunzione   di   personale  presso  le  amministrazioni  pubbliche
sottoposte al blocco delle assunzioni sono prorogati di un anno.
  Ai  sensi  della  predetta  normativa,  pertanto, negli enti locali
viene   ad   essere  diversificato  il  termine  di  validita'  delle
graduatorie   in   atto,   che   diviene   di  quattro  anni  per  le
amministrazioni  che  non  hanno  rispettato  il patto di stabilita',
mentre continua ad essere di tre anni, ai sensi dell'art. 91, comma 4
del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per tutte le altre.
Peraltro,  deve  sottolinearsi come il predetto termine di validita',
in  tal  modo  differenziato  in relazione alla tipologia degli enti,
debba,  in ogni caso, decorrere dalla data di entrata in vigore della
graduatoria  stessa,  e  non  fare  riferimento  all'anno  solare  di
attinenza.
  Il  comma in esame, infine, stabilisce che in ogni caso, per l'anno
2002,  la  spesa  relativa  al  personale  a  tempo determinato o con
convenzioni  sostenuta  dalle  province,  dai comuni, dalle comunita'
montane  e  dai  consorzi di enti locali, non puo' superare l'importo
della   spesa  sostenuta  al  medesimo  titolo  nell'anno  2001,  con
incremento  pari  al  tasso  di  inflazione  programmata indicato nel
documento di programmazione economico-finanziaria.
  Tale dettato normativo, come, d'altra parte, l'intero contenuto del
comma  1,  dell'art. 19, legge 28 dicembre 2001, n. 448, si riferisce
esclusivamente  agli  enti  -tenuto  comunque conto delle sopracitate
esclusioni  -  che  nell'anno  2001  non hanno rispettato il patto di
stabilita'.
  Per  tali  enti,  e'  posto  un  limite di spesa relativamente alle
assunzioni  a  tempo  determinato  o  con  convenzioni.  Per quel che
riguarda    le    assunzioni    a    tempo    determinato    bisogna,
esemplificativamente,  fare riferimento alle facolta' di assunzione a
termine  previste dagli articoli 3 (contratti di formazione e lavoro)
e  7 (contratti a termine) del C.C.N.L. in data 14 settembre 2000, ai
contratti  a tempo determinato di cui all'art. 90, comma 1 (personale
addetto  agli  uffici  di supporto agli organi di direzione politica)
del  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267, agli incarichi a
contratto  di  cui  all'art.  110, commi 1 e 2, del precitato decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267. Per le convenzioni, possiamo,
esemplificativamente,  riferirci  al  disposto  di  cui  all'art.  7,
comma 6  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e dell'art.
110, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  Pertanto,    come    sopra    detto,    in   relazione   a   quanto
esemplificativamente  indicato,  gli  enti  che  non hanno rispettato
nell'anno  2001 il patto di stabilita' interno, non potranno superare
il precitato tetto di spesa.
  E'  necessario, altresi', rammentare la sanzione prevista dal comma
7  del predetto art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo
il  quale  le assunzioni effettuate in violazione del disposto di cui
al medesimo articolo sono nulle di diritto, e, come tali, operando in
un   regime   di   piena  privatizzazione  del  rapporto  di  lavoro,
insanabili.
  Il  comma 8, infine, ribadendo, per gli enti locali di cui all'art.
2  del  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, l'obbligo che i
documenti   di  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  siano
improntati  al  rispetto  del  principio  della riduzione complessiva
della  spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ed  imponendo  agli  organi  di  revisione contabile di accertarne il
rispetto,  precisa  che  eventuali  deroghe  a tale principio debbano
essere analiticamente motivate.
  Tutto cio' premesso, nel tradizionale spirito di collaborazione che
contraddistingue   i   rapporti  di  questa  Amministrazione  con  le
autonomie  locali,  si  prega  voler  portare a conoscenza degli enti
interessati  quanto  sopra  enunciato,  fornendo  un cortese cenno di
assicurazione.
    Roma, 4 marzo 2002
                                    Il Ministro dell'interno: Scajola