IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e della competitivita' Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; Considerato che la direttiva 2000/14/CE e' stata inserita nella legge comunitaria 2001 e che le relative disposizioni di attuazione diverranno efficaci dal 3 gennaio 2001; Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 26, del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Vista l'istanza presentata dall'organismo Istituto Giordano S.p.a., acquisita agli atti dell'ispettorato tecnico in data 11 febbraio 2002, protocollo n. 779457; Vista l'istruttoria effettuata dalla direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico; Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo Istituto Giordano S.p.a. soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE; Considerato che l'organismo Istituto Giordano S.p.A., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE; Decreta: Art. 1. L'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede legale in Bellaria Igea Marina (Rimini) - via Rossini, 2, e' autorizzato in via provvisoria, in conformita' all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti: allegato VI - Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici; allegato VII - Verifica dell'esemplare unico; allegato VIII - Garanzia di qualita' totale.