IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  In  data  odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Gaetano  Rasi  e  del  dott.  Mauro  Paissan,  componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 22, comma 1, della citata legge n.
675/1996, il quale individua i dati personali "sensibili";
  Considerato  che  i  soggetti privati e gli enti pubblici economici
possono  trattare  i  dati  sensibili  solo  previa autorizzazione di
questa  Autorita'  e,  ove  necessario, con il consenso scritto degli
interessati;
  Visti  gli  articoli  22, comma 3 e comma 3-bis e 23 della medesima
legge n. 675/1996;
  Visto  l'art.  17  del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, nonche' il provvedimento
del   Garante  n.  1/P/2000  del  30 dicembre  1999-13 gennaio  2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2000, con il
quale  sono  state  individuate  le  rilevanti finalita' di interesse
pubblico di cui all'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996;
  Visto  l'art.  23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996 che prevede
modalita'  semplificate  per  le informative di cui all'art. 10 della
medesima  legge  e  per  la prestazione del consenso; considerato che
analoghe  modalita' semplificate sono previste dall'art. 17, comma 3,
del decreto legislativo n. 135/1999;
  Considerato  che  il  trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996);
  Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte di numerosi
titolari del trattamento;
  Ritenuto  opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione
di   quelle   in   scadenza   il  31 gennaio  2002,  armonizzando  le
prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
  Visto  l'art.  17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n.  135  (come  integrato  e  modificato  dall'art.  16  del  decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 281), secondo cui il trattamento dei
dati  genetici  da  chiunque  effettuato  e' consentito nei soli casi
previsti  da  apposita autorizzazione; considerato che il trattamento
dei  dati  genetici  puo'  essere  proseguito  nei  limiti  di quanto
disposto   dalla  presente  autorizzazione  fino  al  rilascio  della
predetta autorizzazione;
  Ritenuto  opportuno che anche tali nuove autorizzazioni provvisorie
siano  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'art. 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 31 marzo 1998 n. 501, in relazione alla
prevista  emanazione  del  testo  unico della normativa in materia di
protezione  dei  dati personali, in attuazione della legge n. 127 del
2001;
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,   nonche'  per  la  dignita'  delle  persone,  principi
valutati  anche  sulla base delle raccomandazioni adottate in materia
di  dati  sanitari  dal  Consiglio  d'Europa  ed in particolare dalla
raccomandazione N.R (97) 5, in base alla quale i dati sanitari devono
essere   trattati,   di   regola,  solo  nell'ambito  dell'assistenza
sanitaria  o sulla base di regole di segretezza e di efficacia pari a
quelle previste in tale ambito;
  Considerato  che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare
lo  stato di salute e la vita sessuale e' effettuato per finalita' di
prevenzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per
ricerche   scientifiche   o   per  la  fornitura  all'interessato  di
prestazioni, beni o servizi;
  Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996;
  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
adottato  con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318;
  Visto  l'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 marzo 1998, n. 501;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Mauro Paissan;

                             Autorizza:

    a) gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  a  trattare i dati
idonei  a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni
siano indispensabili per tutelare l'incolumita' fisica e la salute di
un  terzo o della collettivita', e il consenso non sia prestato o non
possa essere prestato per effettiva irreperibilita';
    b) gli  organismi  e  le case di cura private, nonche' ogni altro
soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
    c) gli   organismi  sanitari  pubblici,  istituiti  anche  presso
universita',  ivi  compresi  i  soggetti  pubblici allorche' agiscano
nella  qualita'  di  autorita'  sanitarie, a trattare i dati idonei a
rivelare  lo  stato  di  salute,  anche  per  il  perseguimento delle
finalita'  di  rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 17,
comma  1, del decreto legislativo n. 135/1999 o dal provvedimento del
Garante  n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000, o da altro
provvedimento   di  questa  Autorita'  parimenti  adottato  ai  sensi
dell'art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996, qualora ricorrano
contemporaneamente le seguenti condizioni:
      1) il  trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumita'
fisica e della salute di un terzo o della collettivita';
      2) manchi  il consenso (art. 23, comma 1, ultimo periodo, legge
n.  675/1996), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato
per effettiva irreperibilita';
      3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge
che  specifichi,  ai  sensi  dell'art.  22,  comma  3, della legge n.
675/1996,  come  modificato  dall'art.  5  del decreto legislativo n.
135/1999,  i  tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite;
    d) anche  soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e
c)  a  trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale,  qualora  il trattamento sia necessario per la salvaguardia
della  vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo,
nel  caso  in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso
per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita'
d'intendere o di volere.
  Il  consenso,  ove  previsto,  e'  acquisito in conformita' anche a
quanto  previsto dall'art. 23, commi 1-bis e 1-quater, della legge n.
675/1996  e  dall'art.  17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.

       1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.

  1.1. L'autorizzazione e' rilasciata:
    a) ai  medici-chirurghi,  ai  farmacisti,  agli odontoiatri, agli
psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in
albi o in elenchi;
    b) al   personale  sanitario  infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione   che   esercita   l'attivita'  in  regime  di  libera
professione;
    c) alle  istituzioni  e  agli  organismi  sanitari privati, anche
quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
  In  tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata al fine di consentire
ai  destinatari  di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici
obblighi  o  di  eseguire  specifici compiti previsti da leggi, dalla
normativa  comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di
igiene   e   di  sanita'  pubblica,  di  prevenzione  delle  malattie
professionali  e  degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i
trapianti  di  organi  e  tessuti,  di  riabilitazione degli stati di
invalidita'  e  di  inabilita' fisica e psichica, di profilassi delle
malattie  infettive  e  diffusive, di tutela della salute mentale, di
assistenza  farmaceutica  e  di  assistenza  sanitaria alle attivita'
sportive o di accertamento, in conformita' alla legge, degli illeciti
previsti  dall'ordinamento  sportivo.  Il trattamento puo' riguardare
anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri
documenti  di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla
gestione  amministrativa  la  cui  utilizzazione sia necessaria per i
fini suindicati.
  Qualora  il  perseguimento  di tali fini richieda l'espletamento di
compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari
della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli
incaricati  del  trattamento  preposti  a  tali  compiti osservino le
stesse  regole  di  segretezza  alle quali sono sottoposti i medesimi
destinatari  della  presente  autorizzazione,  nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999.
  1.2. L'autorizzazione   e'   rilasciata,   altresi',   ai  seguenti
soggetti:
    a) alle   persone   fisiche   o   giuridiche,   agli  enti,  alle
associazioni  e  agli  altri  organismi privati, per scopi di ricerca
scientifica,  anche  statistica, finalizzata alla tutela della salute
dell'interessato,  di  terzi  o  della collettivita' in campo medico,
biomedico  o  epidemiologico,  allorche'  si  debba intraprendere uno
studio  delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o
indagini  su  interventi  sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o
preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e
la  disponibilita' di dati solo anonimi su campioni della popolazione
non  permetta  alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi
occorre   acquisire  il  consenso  (fermo  restando  quanto  previsto
dall'art.  23,  comma  1,  ultimo  periodo, della legge n. 675/1996 e
dall'art.  5,  comma  1,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
282),  e  il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere
di  identificare  gli  interessati  anche  indirettamente,  salvo che
l'abbinamento   al  materiale  di  ricerca  dei  dati  identificativi
dell'interessato  sia temporaneo ed essenziale per il risultato della
ricerca,  e  sia  motivato, altresi', per iscritto. I risultati della
ricerca  non  possono  essere  diffusi se non in forma anonima. Resta
fermo  quanto previsto dai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 281
e  n.  282  in  materia di ricerca scientifica e di ricerca medica ed
epidemiologica;
    b) alle   organizzazioni   di   volontariato   o   assistenziali,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire
scopi   determinati  e  legittimi  previsti,  in  particolare,  nelle
rispettive norme statutarie;
    c) alle comunita' di recupero e di accoglienza, alle case di cura
e  di  riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per   perseguire   scopi   determinati   e   legittimi  previsti,  in
particolare, nelle rispettive norme statutarie;
    d) agli  enti,  alle associazioni e alle organizzazioni religiose
riconosciute,  ivi  comprese  le confessioni religiose e le comunita'
religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
perseguire  scopi  determinati  e  legittimi previsti, ove esistenti,
nelle  rispettive  norme  statutarie, salvo quanto previsto dall'art.
22, comma 1-bis, della legge n. 675/1996;
    e) alle  persone  fisiche  e giuridiche, alle imprese, agli enti,
alle  associazioni  e  ad altri organismi, limitatamente ai dati, ove
necessario  attinenti  anche  alla  vita  sessuale, e alle operazioni
indispensabili  per  adempiere  agli  obblighi  anche precontrattuali
derivanti  da  un  rapporto  di fornitura all'interessato di beni, di
prestazioni  o  di servizi. Se il rapporto intercorre con istituti di
credito,  imprese  assicurative  o  riguarda valori mobiliari, devono
considerarsi  indispensabili  i soli dati ed operazioni necessari per
fornire  specifici  prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il
rapporto  puo'  riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio
per la vista, per l'udito o per la deambulazione;
    f) alle   persone   fisiche   e   giuridiche,   agli  enti,  alle
associazioni  e  agli  altri  organismi  che  gestiscono  impianti  o
strutture   sportive,   limitatamente   ai  dati  e  alle  operazioni
indispensabili  per  accertare l'idoneita' fisica alla partecipazione
ad attivita' sportive o agonistiche;
    g) alle  persone  fisiche  e  giuridiche  e  ad  altri organismi,
limitatamente   ai  dati  dei  beneficiari  e  dei  donatori  e  alle
operazioni  indispensabili all'effettuazione di trapianti di organi e
tessuti, nonche' di donazioni di sangue.
  1.3. La  presente  autorizzazione  e'  rilasciata, altresi', per il
trattamento  dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale,   quando  il  trattamento  sia  necessario  ai  fini  dello
svolgimento   delle   investigazioni  difensive  di  cui  alla  legge
7 dicembre  2000,  n.  397,  o comunque per far valere o difendere un
diritto  anche  da  parte di un terzo in sede giudiziaria, nonche' in
sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione
nei  casi  previsti  dalle  leggi,  dalla  normativa comunitaria, dai
regolamenti  o dai contratti collettivi, sempreche' il diritto sia di
rango  pari  a  quello  dell'interessato,  e  i  dati  siano trattati
esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per  il periodo strettamente
necessario per il loro perseguimento.

            2) Categorie di dati oggetto di trattamento.

  Il   trattamento   puo'  avere  per  oggetto  i  dati  strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto
1)  che  non  possano  essere  adempiute,  caso per caso, mediante il
trattamento  di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e
puo'   comprendere   le  informazioni  relative  a  stati  di  salute
pregressi.
  Devono  essere  considerati  sottoposti  all'ambito di applicazione
della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:
    a) le  informazioni  relative  ai  nascituri,  che  devono essere
trattate  alla  stregua  dei  dati  personali in conformita' a quanto
previsto  dalla  citata  raccomandazione  N.R  (97)  5  del Consiglio
d'Europa;
    b) i  dati  genetici,  limitatamente  alle  informazioni  e  alle
operazioni  indispensabili  per  tutelare  l'incolumita'  fisica e la
salute  dell'interessato,  di  un  terzo o della collettivita', sulla
base  del  consenso  ai  sensi  degli articoli 22 e 23 della legge n.
675/1996.  In  mancanza  del  consenso,  se il trattamento e' volto a
tutelare  l'incolumita'  fisica  e  la  salute  di  un  terzo o della
collettivita',  il trattamento puo' essere iniziato o proseguito solo
previa  apposita  autorizzazione  del  Garante.  I  dati genetici non
possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c),
d),  e)  ed  f). Le informative all'interessato previste dall'art. 10
della  legge  n.  675/1996  devono  porre  in particolare evidenza il
diritto   dell'interessato  di  opporsi,  per  motivi  legittimi,  al
trattamento  dei  dati  genetici che lo riguardano. Fino alla data in
cui  sara'  efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei
dati  genetici  prevista  dall'art.  17,  comma  5,  del  decreto  n.
135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati genetici
trattati  per  fini  di  prevenzione,  di  diagnosi  o di terapia nei
confronti   dell'interessato,   ovvero   per   finalita'  di  ricerca
scientifica,  possono essere utilizzati unicamente per tali finalita'
o  per  consentire all'interessato di prendere una decisione libera e
informata,  ovvero  per finalita' probatorie in sede civile o penale,
in conformita' alla legge.

                    3) Modalita' di trattamento.

  Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dagli articoli 9, 15 e 17
della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1999, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato
unicamente  con  logiche  e mediante forme di organizzazione dei dati
strettamente  correlate  agli  obblighi,  ai compiti o alle finalita'
sopra elencati.
  Restano  inoltre  fermi  gli  obblighi  di  acquisire  il  consenso
dell'interessato  e  di  informarlo  in conformita' a quanto previsto
dagli  articoli  10,  22  e  23  della  legge  n.  675/1996.  Per  le
informazioni  relative  ai  nascituri,  il consenso e' prestato dalla
gestante.

                     4) Conservazione dei dati.

  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati,
per  un  periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli
obblighi  o  ai  compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le
finalita'  ivi  menzionate.  A  tal  fine,  anche  mediante controlli
periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza
e  la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento
ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti
o  non  necessari  non  possono  essere  utilizzati,  salvo  che  per
l'eventuale   conservazione,  a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del
documento  che  li  contiene.  Specifica  attenzione  e' prestata per
l'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

               5) Comunicazione e diffusione dei dati.

  Ai  sensi  dell'art.  23,  comma 4, della legge n. 675/1996, i dati
idonei  a  rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se
necessario  per  finalita' di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
  I  dati  idonei  a  rivelare  la  vita  sessuale non possono essere
diffusi,  salvo  il  caso  in  cui  la  diffusione riguardi dati resi
manifestamente  pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato
stesso  non  abbia manifestato successivamente la sua opposizione per
motivi legittimi.
  I  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute, esclusi i dati
genetici,   possono   essere   comunicati,  nei  limiti  strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalita' di cui al punto
1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di
assistenza  sanitaria  integrativa, le aziende che svolgono attivita'
strettamente  correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla
fornitura  all'interessato  di beni, di prestazioni o di servizi, gli
istituti  di  credito  e  le imprese assicurative, le associazioni od
organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

                   6) Richieste di autorizzazione.

  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente   provvedimento,   salvo  che  il  loro
accoglimento  sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da    situazioni   eccezionali   non   considerate   nella   presente
autorizzazione,  relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del
consenso  comporti  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

                          7) Norme finali.

  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o di
regolamento  o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali
e, in particolare:
    a) dall'art.  5,  comma  2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, il
quale  prevede  che  la rilevazione statistica della infezione da HIV
deve   essere   effettuata   con   modalita'   che   non   consentano
l'identificazione della persona;
    b) dall'art.  11  della  legge  22 maggio  1978, n. 194, il quale
dispone  che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio
nei  quali  e' effettuato un intervento di interruzione di gravidanza
devono  inviare  al  medico provinciale competente per territorio una
dichiarazione che non faccia menzione dell'identita' della donna;
    c) dall'art.  734-bis  del  codice  penale,  il  quale  vieta  la
divulgazione  non consensuale delle generalita' o dell'immagine della
persona offesa da atti di violenza sessuale.
  Restano  altresi'  fermi  gli  obblighi  di  legge  che  vietano la
rivelazione  senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi   deontologici  previsti,  in  particolare,  dal  codice  di
deontologia  medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
  Resta  ferma,  infine,  la  possibilita' di diffondere dati anonimi
anche  aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni
a   contenuto   scientifico   o   finalizzate   all'educazione,  alla
prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

          8) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

  La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 febbraio
2002 fino al 30 giugno 2003.
  Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione
il  trattamento non sia gia' conforme alle prescrizioni non contenute
nella precedente autorizzazione n. 2/2000, il titolare deve adeguarsi
ad esse entro il 31 maggio 2002.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2002

                            Il presidente
                               Rodota'


                             Il relatore
                               Paissan


                       Il segretario generale
                             Buttarelli