L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 dicembre 2001, Premesso che: l'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) "emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati"; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n.164/00), stabilisce con l'articolo 21 norme per la separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale; con delibera 10 luglio 1998, n.80/98, l'Autorita' ha avviato un procedimento per la formazione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95 nel settore del gas (di seguito: delibera n.80/98); Vista la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativo a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; Visti: la legge 8 giugno 1990, n. 142; la legge n.481/95; il disegno di legge contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e in particolare l'articolo 35 recante norme per i servizi pubblici; il decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, recante attuazione delle direttive europee 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); il decreto legislativo n.164/00; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 7 luglio 1995, che determina lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni, recante individuazione della rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Viste: la delibera n.80/98; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001; la deliberazione dell'Autorita' 7 settembre 2001, n. 193/01, recante disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo della dei terminali di Gnl, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 217 del 18 settembre 2001; la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n.310/01 per la semplificazione e l'aggiornamento della deliberazione 11 maggio 1999, n. 61/99, recante direttiva per le separazioni contabili e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Considerati l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 80/98, le osservazioni ricevute e gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni speciali in seguito alla diffusione del documento per la consultazione dell'Autorita' del 13 marzo 2001; Considerato che alcuni soggetti operano contemporaneamente nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica, e che di conseguenza tali soggetti sono tenuti all'osservanza delle due soprarichiamate direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica; Ritenuto che sia opportuno: emanare, con riferimento alle imprese che operano nel settore del gas, una direttiva per le separazioni contabile e amministrativa, di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95; armonizzare le direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas; richiedere che le imprese operanti nel settore del gas predispongano conti annuali separati per attivita', comparti e servizi comuni riservati all'Autorita' e pubblichino nella relazione annuale sulla gestione i dati salienti relativi alle attivita' del settore del gas; limitare le elaborazioni richieste alle imprese operanti nel settore del gas a quanto indispensabile all'Autorita' per l'esercizio delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilita' del medesimo settore, contenendo gli oneri a cui devono far fronte i soggetti di dimensioni minori, a motivo del principio di proporzionalita' fra adempimenti e finalita', e rispettando la riservatezza dei dati e delle informazioni; DELIBERA Articolo 1 Finalita' 1.1 Le separazioni contabile e amministrativa hanno, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti giuridici che operano nel settore del gas (di seguito richiamati anche come imprese del gas), e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta per area geografica e per categoria di utenza. 1.2 La direttiva per le separazioni contabile e amministrativa contiene regole che i soggetti giuridici che operano nel settore del gas applicano anche al fine della promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita', nonche' della garanzia di adeguati livelli di qualita' dei servizi in condizioni di economicita' e redditivita'.