L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2001,
Premesso che:

l'articolo  2, comma 12, lettera f), della legge 14 novembre 1995, n.
    481  (di  seguito:  legge n. 481/95), prevede che l'Autorita' per
    l'energia  elettrica  e il gas (di seguito: l'Autorita) "emana le
    direttive   per  la  separazione  contabile  e  amministrativa  e
    verifica  i  costi  delle singole prestazioni per assicurare, tra
    l'altro  la  loro  corretta  disaggregazione  e  imputazione  per
    funzione  svolta,  per area geografica e per categoria di utenza,
    evidenziando  separatamente  gli oneri conseguenti alla fornitura
    del  servizio  universale definito dalla convenzione, provvedendo
    quindi  al  confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi,
    assicurando la pubblicizzazione dei dati";
il decreto  legislativo  23  maggio  2000, n. 164, recante attuazione
    della  direttiva  98/30/CE,  recante  norme comuni per il mercato
    interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17
    maggio  1999,  n. 144 (di seguito: decreto legislativo n.164/00),
    stabilisce con l'articolo 21 norme per la separazione contabile e
    societaria per le imprese del gas naturale;
con delibera  10  luglio  1998,  n.80/98,  l'Autorita'  ha avviato un
    procedimento   per   la   formazione  del  provvedimento  di  cui
    all'articolo  2,  comma 12, lettera f), della legge n. 481/95 nel
    settore del gas (di seguito: delibera n.80/98);
Vista  la  direttiva  98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
    del 22 giugno 1998 relativo a norme comuni per il mercato interno
    del gas naturale;
Visti:
la legge 8 giugno 1990, n. 142;
la legge n.481/95;
il disegno  di  legge  contenente  disposizioni per la formazione del
    bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria
    2002), e in particolare l'articolo 35 recante norme per i servizi
    pubblici;
il decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, recante attuazione delle
    direttive  europee 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria,
    relative  ai  conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo
    1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
il decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante attuazione della
    direttiva   96/92/CE   recante   norme   comuni  per  il  mercato
    dell'energia   elettrica  (di  seguito:  decreto  legislativo  n.
    79/99);
il decreto legislativo n.164/00;
il decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, recante testo unico
    delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
il decreto  del  Ministro del tesoro 26 aprile 1995, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 7 luglio 1995, che
    determina  lo  schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende
    di servizi dipendenti dagli enti locali;
il decreto    del    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
    dell'artigianato  22  dicembre  2000,  pubblicato  nella Gazzetta
    Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2001 e successive
    modifiche  e  integrazioni,  recante  individuazione  della  rete
    nazionale  dei  gasdotti  ai  sensi  dell'articolo  9 del decreto
    legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Viste:
la delibera n.80/98;
la deliberazione  dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante
    definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le
    attivita'  di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del
    mercato  vincolato,  pubblicata  nel  Supplemento ordinario, n. 2
    alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001;
la deliberazione  dell'Autorita' 7 settembre 2001, n. 193/01, recante
    disposizioni  in  materia  di  tariffe  per  il  trasporto  e  il
    dispacciamento  del  gas  naturale  e  per  l'utilizzo  della dei
    terminali    di    Gnl,   in   attuazione   della   deliberazione
    dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001,
    n.  120/01,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
    n. 217 del 18 settembre 2001;
la deliberazione  dell'Autorita'  21  dicembre  2001, n.310/01 per la
    semplificazione  e  l'aggiornamento della deliberazione 11 maggio
    1999,  n. 61/99, recante direttiva per le separazioni contabili e
    amministrativa  per  i soggetti giuridici che operano nel settore
    dell'energia  elettrica  e  relativi  obblighi di pubblicazione e
    comunicazione, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica Italiana;
Considerati  l'esito  del  procedimento  avviato  con  la delibera n.
    80/98,  le  osservazioni  ricevute  e  gli elementi acquisiti nel
    corso  delle  audizioni  speciali  in seguito alla diffusione del
    documento per la consultazione dell'Autorita' del 13 marzo 2001;
Considerato   che  alcuni  soggetti  operano  contemporaneamente  nei
    settori  del  gas  naturale  e  dell'energia  elettrica, e che di
    conseguenza  tali  soggetti  sono tenuti all'osservanza delle due
    soprarichiamate   direttive   per   le  separazioni  contabile  e
    amministrativa  per  i soggetti giuridici che operano nel settore
    del  gas  e  per  i  soggetti  giuridici  che operano nel settore
    dell'energia elettrica;
Ritenuto che sia opportuno:
emanare,  con  riferimento  alle  imprese che operano nel settore del
    gas, una direttiva per le separazioni contabile e amministrativa,
    di  cui  all'articolo  2,  comma  12,  lettera f), della legge n.
    481/95;
armonizzare   le   direttive   per   le   separazioni   contabile   e
    amministrativa  per  i soggetti giuridici che operano nei settori
    dell'energia elettrica e del gas;
richiedere  che le imprese operanti nel settore del gas predispongano
    conti  annuali  separati per attivita', comparti e servizi comuni
    riservati  all'Autorita'  e  pubblichino  nella relazione annuale
    sulla  gestione  i  dati  salienti  relativi  alle  attivita' del
    settore del gas;
limitare  le elaborazioni richieste alle imprese operanti nel settore
    del  gas  a  quanto  indispensabile all'Autorita' per l'esercizio
    delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica
    utilita'  del medesimo settore, contenendo gli oneri a cui devono
    far  fronte  i  soggetti  di  dimensioni  minori,  a  motivo  del
    principio  di  proporzionalita'  fra  adempimenti  e finalita', e
    rispettando la riservatezza dei dati e delle informazioni;
                              DELIBERA
                             Articolo 1
                              Finalita'

1.1
Le separazioni  contabile  e amministrativa hanno, nel rispetto della
    riservatezza   dei   dati   aziendali,   l'obiettivo  di  rendere
    trasparenti  e  omogenei  i  bilanci  dei  soggetti giuridici che
    operano  nel  settore  del  gas (di seguito richiamati anche come
    imprese  del  gas),  e  di consentire la verifica dei costi delle
    singole  prestazioni  assicurando,  tra l'altro, la loro corretta
    disaggregazione  e  imputazione  per  funzione  svolta  per  area
    geografica e per categoria di utenza. 1.2
La direttiva  per  le separazioni contabile e amministrativa contiene
    regole  che  i soggetti giuridici che operano nel settore del gas
    applicano  anche  al  fine  della  promozione della concorrenza e
    dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita',
    nonche'  della  garanzia  di  adeguati  livelli  di  qualita' dei
    servizi in condizioni di economicita' e redditivita'.