Ai soprintendenti per i beni architettonici e per il paesaggio Ai soprintendenti per i bei architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico Al soprintendente per i beni archeologici, architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico Al fine di consentire l'uniforme interpretazione della normativa in oggetto, si ritiene utile indicare i seguenti criteri direttivi ai quali le SS.LL. vorranno attenersi. 1) Testo normativo. Articoli del decreto legislativo n. 490/1999 che interessano l'erogazione di contributi. Art. 43. Contributo in conto interessi Come e' noto l'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 prevede la possibilita' di erogare contributi dello Stato in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di immobili sottoposti alle disposizioni del titolo I del predetto decreto legislativo n. 490/1999 per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo. Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo e' assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. Art. 35. Autorizzazione e approvazione del restauro Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo n. 490/1999 e' autorizzato o approvato a norma degli art. 21 e 23. Il soprintendente approva il progetto e si pronuncia a richiesta dell'interessato sull'ammissibilita' dell'intervento ai contributi statali. Art. 45. Apertura al pubblico degli immobili restaurati Gli immobili di proprieta' privata per i quali sono stati concessi contributi in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in esso esistenti. A tale proposito si richiama la ministeriale G.P. 5795 del 6 febbraio 2001. Art. 57. Altri casi di alienazione I soggetti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 490/1999 (enti locali, istituti pubblici, enti ecclesiastici, fondazioni ed associazioni Onlus ecc.) sono tenuti ai sensi dell'art. 57 a richiedere la preventiva autorizzazione alla costituzione di ipoteca. In base ad un criterio interpretativo di carattere analogico, per l'applicazione della relativa procedura di autorizzazione ancorche' non espressamente prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 7 settembre 2000 si ritiene costituiscano riferimento le disposizioni contenute agli articoli 8, 10, 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, concernenti la disciplina delle alienazioni dei beni immobili di interesse storico artistico. 2) Chiarimenti. I contributi in conto interessi erogati ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 sono cumulabili con quelli erogati in conto capitale ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 490/1999. Non sono concessi contributi in conto interessi per interventi destinati al riuso ed all'adeguamento funzionale degli immobili. I lavori ritenuti ammissibili sono quelli concernenti il restauro e la conservazione dei beni architettonici, compresa la sola predisposizione degli impianti di tipo tradizionale riguardanti gli impianti idrico, igienico-sanitario ed elettrico ad esclusione delle apparecchiature. A tale proposito si richiama il parere espresso dal Comitato di settore con verbale n. 18 nella seduta del 4 e 5 ottobre 1994. I lavori di cui al preventivo di spesa, ritenuti ammissibili dal Soprintendente, dovranno essere confermati da questa direzione generale. 3) Adempimenti del richiedente. La domanda per la concessione del contributo in conto interessi deve pervenire per esigenze di programmazione entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno alla soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio. Non saranno accolte domande di contributo presentate a lavori ultimati. La domanda ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 deve essere predisposta secondo le istruzioni indicate nell'allegato n. 3 e corredata della documentazione prevista. 4) Adempimenti dell'Amministrazione - Procedura. La soprintendenza, entro sessanta giorni dalla data di arrivo, trasmette a questa direzione generale - Servizio III, la domanda di contributo, il preventivo di spesa con l'apposizione del timbro "visto si approvano le opere per lire ..." e con l'eventuale indicazione delle voci non ritenute ammissibili a contributo, la relazione tecnica vistata dal soprintendente e copia dell'atto di pronunciamento rilasciato dal soprintendente ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 490/1999 riguardante l'ammissibilita' dell'intervento ai contributi statali. Questa direzione generale, esamina il preventivo di spesa approvato, determina l'importo ritenuto ammissibile ai benefici di legge, comunica l'accoglimento dell'istanza alla soprintendenza ed all'interessato e contestualmente richiede la "Dichiarazione del soprintendente" debitamente compilata (all. 4), copia del con-tratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento. Dopo aver acquisito gli atti richiesti, questa direzione generale, seguendo l'ordine cronologico di arrivo e compatibilmente alle risorse disponibili, decreta con apposito provvedimento l'erogazione del contributo e predispone il relativo ordine di accreditamento mediante commutazione in quietanza di contabilita' speciale a favore del soprintendente. Le domande che per ragioni di ordine finanziario non vengono inserite nel piano dei contributi dell'anno di riferimento, mantengono nel successivo esercizio finanziario, l'ordine di priorita' acquisito ai fini dell'erogazione del contributo. Nel contratto di mutuo dovra' essere indicato che lo stesso viene concesso per interventi di restauro di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999. Per i mutui a tasso variabile, il contributo e' calcolato sviluppando il piano di ammortamento al tasso costante della prima rata. Ogni eventuale variazione del tasso, in aumento o diminuzione dovra' essere comunicata prima della successiva scadenza a questa direzione generale, che procedera' all'adeguamento del tasso con apposito provvedimento. Questa direzione generale, autorizza l'erogazione del contributo delegando il pagamento ai soprintendenti competenti ai quali verranno accreditati annualmente i fondi necessari. Il contributo dello Stato e' corrisposto al beneficiario in rate semestrali alle scadenze previste nel piano di ammortamento secondo le modalita' prescelte dall'Istituto mutuante il quale provvedera' a comunicarle alla soprintendenza compilando l'allegato n. 5. Il beneficiario del contributo, e' tenuto a comunicare ogni modifica del contratto di mutuo all'Amministrazione che verifichera' la permanenza dei requisiti per l'erogazione degli importi non ancora scaduti. Qualora il contratto di mutuo venga risolto il contributo dello Stato e' revocato. Il direttore generale: Cecchi