Ai   soprintendenti   per   i  beni
                                  architettonici e per il paesaggio
                                  Ai   soprintendenti   per   i   bei
                                  architettonici  e per il paesaggio,
                                  per    il    patrimonio    storico,
                                  artistico e demoetnoantropologico
                                  Al   soprintendente   per   i  beni
                                  archeologici,  architettonici e per
                                  il  paesaggio,  per  il  patrimonio
                                  storico,         artistico        e
                                  demoetnoantropologico

  Al fine di consentire l'uniforme interpretazione della normativa in
oggetto,  si  ritiene  utile indicare i seguenti criteri direttivi ai
quali le SS.LL. vorranno attenersi.
1)  Testo  normativo.  Articoli del decreto legislativo   n. 490/1999
che interessano l'erogazione di contributi.
                              Art. 43.
                    Contributo in conto interessi
  Come  e' noto l'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 prevede
la  possibilita' di erogare contributi dello Stato in conto interessi
sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori
o detentori di immobili sottoposti alle disposizioni del titolo I del
predetto  decreto  legislativo n. 490/1999 per la realizzazione degli
interventi  di  restauro  approvati a norma dell'art. 23 del medesimo
decreto legislativo.
  Il  Ministero  autorizza la concessione del contributo nella misura
massima  corrispondente  agli  interessi calcolati ad un tasso di sei
punti percentuali sul capitale concesso a mutuo.
  Il  mutuo  e'  assistito  da  privilegio sugli immobili ai quali si
riferisce.
                              Art. 35.
             Autorizzazione e approvazione del restauro
  Il  restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore
di  beni  culturali  sottoposti  alle  disposizioni  del Titolo I del
decreto  legislativo  n.  490/1999 e' autorizzato o approvato a norma
degli art. 21 e 23.
  Il  soprintendente  approva  il progetto e si pronuncia a richiesta
dell'interessato  sull'ammissibilita'  dell'intervento  ai contributi
statali.
                              Art. 45.
           Apertura al pubblico degli immobili restaurati
  Gli  immobili di proprieta' privata per i quali sono stati concessi
contributi  in  conto  interessi,  restano  accessibili  al  pubblico
secondo  modalita' fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.
  Le  convenzioni  stabiliscono  i  limiti  temporali dell'obbligo di
apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi,
del  valore  artistico  e  storico  degli immobili e dei beni in esso
esistenti.
  A  tale  proposito  si  richiama  la  ministeriale  G.P. 5795 del 6
febbraio 2001.
                              Art. 57.
                      Altri casi di alienazione
  I  soggetti  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 490/1999
(enti  locali,  istituti  pubblici, enti ecclesiastici, fondazioni ed
associazioni  Onlus  ecc.)  sono  tenuti  ai  sensi  dell'art.  57  a
richiedere la preventiva autorizzazione alla costituzione di ipoteca.
  In  base  ad un criterio interpretativo di carattere analogico, per
l'applicazione  della  relativa procedura di autorizzazione ancorche'
non   espressamente   prevista   nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  283  del  7 settembre  2000  si ritiene costituiscano
riferimento  le  disposizioni  contenute  agli articoli 8, 10, 21 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n.
283, concernenti la disciplina delle alienazioni dei beni immobili di
interesse storico artistico.
2) Chiarimenti.
  I  contributi  in conto interessi erogati ai sensi dell'art. 43 del
decreto legislativo n. 490/1999 sono cumulabili con quelli erogati in
conto  capitale  ai  sensi  dell'art.  42  del decreto legislativo n.
490/1999.
  Non  sono  concessi  contributi  in  conto interessi per interventi
destinati al riuso ed all'adeguamento funzionale degli immobili.
  I lavori ritenuti ammissibili sono quelli concernenti il restauro e
la   conservazione   dei   beni   architettonici,  compresa  la  sola
predisposizione  degli  impianti di tipo tradizionale riguardanti gli
impianti  idrico, igienico-sanitario ed elettrico ad esclusione delle
apparecchiature.
  A  tale  proposito  si  richiama il parere espresso dal Comitato di
settore con verbale n. 18 nella seduta del 4 e 5 ottobre 1994.
  I  lavori  di  cui al preventivo di spesa, ritenuti ammissibili dal
Soprintendente,   dovranno  essere  confermati  da  questa  direzione
generale.
3) Adempimenti del richiedente.
  La  domanda  per  la  concessione del contributo in conto interessi
deve pervenire per esigenze di programmazione entro e non oltre il 30
settembre   di   ciascun   anno   alla   soprintendenza  per  i  beni
architettonici e per il paesaggio competente per territorio.
  Non  saranno  accolte  domande  di  contributo  presentate a lavori
ultimati.
  La  domanda  ai  sensi  dell'art.  43  del  decreto  legislativo n.
490/1999  deve  essere  predisposta  secondo  le  istruzioni indicate
nell'allegato n. 3 e corredata della documentazione prevista.
  4) Adempimenti dell'Amministrazione - Procedura.
  La  soprintendenza,  entro  sessanta  giorni  dalla data di arrivo,
trasmette  a  questa direzione generale - Servizio III, la domanda di
contributo,  il  preventivo  di  spesa  con  l'apposizione del timbro
"visto  si  approvano  le  opere  per  lire  ..."  e  con l'eventuale
indicazione  delle  voci  non  ritenute  ammissibili a contributo, la
relazione  tecnica  vistata  dal  soprintendente e copia dell'atto di
pronunciamento  rilasciato  dal  soprintendente ai sensi dell'art. 35
del  decreto  legislativo  n.  490/1999  riguardante l'ammissibilita'
dell'intervento ai contributi statali.
  Questa   direzione   generale,   esamina  il  preventivo  di  spesa
approvato,  determina  l'importo  ritenuto ammissibile ai benefici di
legge,  comunica  l'accoglimento  dell'istanza alla soprintendenza ed
all'interessato  e  contestualmente  richiede  la  "Dichiarazione del
soprintendente"  debitamente compilata (all. 4), copia del con-tratto
di mutuo ed il relativo piano di ammortamento.
  Dopo  aver acquisito gli atti richiesti, questa direzione generale,
seguendo  l'ordine  cronologico  di  arrivo  e  compatibilmente  alle
risorse  disponibili, decreta con apposito provvedimento l'erogazione
del  contributo  e  predispone  il  relativo ordine di accreditamento
mediante  commutazione in quietanza di contabilita' speciale a favore
del soprintendente.
  Le  domande  che  per  ragioni  di  ordine  finanziario non vengono
inserite   nel   piano   dei  contributi  dell'anno  di  riferimento,
mantengono   nel   successivo   esercizio  finanziario,  l'ordine  di
priorita' acquisito ai fini dell'erogazione del contributo.
  Nel  contratto  di mutuo dovra' essere indicato che lo stesso viene
concesso  per  interventi  di restauro di cui all'art. 43 del decreto
legislativo n. 490/1999.
  Per   i  mutui  a  tasso  variabile,  il  contributo  e'  calcolato
sviluppando  il  piano  di ammortamento al tasso costante della prima
rata.
  Ogni  eventuale  variazione  del  tasso,  in  aumento o diminuzione
dovra'  essere  comunicata  prima  della successiva scadenza a questa
direzione  generale,  che  procedera'  all'adeguamento  del tasso con
apposito provvedimento.
  Questa  direzione  generale,  autorizza l'erogazione del contributo
delegando il pagamento ai soprintendenti competenti ai quali verranno
accreditati annualmente i fondi necessari.
  Il  contributo  dello  Stato e' corrisposto al beneficiario in rate
semestrali  alle  scadenze previste nel piano di ammortamento secondo
le  modalita' prescelte dall'Istituto mutuante il quale provvedera' a
comunicarle alla soprintendenza compilando l'allegato n. 5.
  Il  beneficiario  del  contributo,  e'  tenuto  a  comunicare  ogni
modifica  del contratto di mutuo all'Amministrazione che verifichera'
la permanenza dei requisiti per l'erogazione degli importi non ancora
scaduti.
  Qualora  il  contratto  di  mutuo venga risolto il contributo dello
Stato e' revocato.
                                        Il direttore generale: Cecchi