IL COMITATO
                    DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
                    DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
  Visto l'art. 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
configura  le  comunita'  montane  come  enti  locali  costituiti per
l'esercizio   di  funzioni  proprie,  di  funzioni  conferite  e  per
l'esercizio associato di funzioni comunali;
  Visto l'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che affida alle
comunita'  montane  il compito di promuovere l'esercizio associato di
funzioni  e  servizi  comunali,  anche  attraverso la costituzione di
strutture   tecnico-amministrative   di   supporto   alle   attivita'
istituzionali dei comuni;
  Visto l'art. 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
estende  la disciplina delle comunita' montane alle comunita' isolane
o di arcipelago;
  Visti  gli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  che  attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo,
l'esercizio  delle  funzioni  inerenti  la  gestione  del servizio di
statistica;
  Acquisito,  in  data  6 settembre  2001, il parere della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
  Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attivita'
e  delle  funzioni degli uffici di statistica delle comunita' montane
ed  isolane  o  di  arcipelago, ad integrazione delle disposizioni di
carattere generale emanate con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991,
concernente  "Disposizioni  per  gli uffici di statistica del Sistema
statistico  nazionale,  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
322/1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione;

                             A d o t t a

                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                           Organizzazione
  1. L'ufficio  di statistica delle comunita' montane ed isolane o di
arcipelago  ha  autonomia funzionale nello svolgimento dell'attivita'
statistica.   A   tal   fine,   l'ente   provvede  alla  costituzione
dell'ufficio come struttura dipendente dal presidente della comunita'
montana,  isolana o di arcipelago. Qualora cio' non sia possibile per
motivi  organizzativi o economici, la funzione statistica puo' essere
attribuita  con  altre  ad  un'unica struttura organizzativa, purche'
abbia  carattere  preminente  ed  assolva  a  finalita'  di  supporto
dell'attivita' svolta dagli organi di vertice.
  2. A  norma  degli  articoli  3 del decreto legislativo 6 settembre
1989,  numeri  322  e 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, i comuni
facenti  parte  della  comunita'  montana,  isolana  o  di arcipelago
attribuiscono  di  norma all'ufficio di statistica di quest'ultima, o
di  uno  dei  comuni  stessi,  l'esercizio  associato  della funzione
statistica  di  propria  competenza.  La costituzione dell'ufficio in
forma  associata deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fissate
con  la direttiva n. 7 del 18 dicembre 1992 del Comitato di indirizzo
e  coordinamento  dell'informazione  statistica e con le circolari n.
1/Sistan dell'8 agosto 1994 e n. 3/Sistan del 27 aprile 1999.
  3. Dei provvedimenti di costituzione dell'ufficio di statistica, in
forma  autonoma  o  associata,  ovvero di attribuzione della funzione
statistica   ad   altra   struttura   della   comunita',  viene  data
comunicazione all'Istituto nazionale di statistica.