IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; Visto l'art. 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che configura le comunita' montane come enti locali costituiti per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali; Visto l'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che affida alle comunita' montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, anche attraverso la costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attivita' istituzionali dei comuni; Visto l'art. 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che estende la disciplina delle comunita' montane alle comunita' isolane o di arcipelago; Visti gli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica; Acquisito, in data 6 settembre 2001, il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attivita' e delle funzioni degli uffici di statistica delle comunita' montane ed isolane o di arcipelago, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione; A d o t t a la seguente direttiva: Art. 1. Organizzazione 1. L'ufficio di statistica delle comunita' montane ed isolane o di arcipelago ha autonomia funzionale nello svolgimento dell'attivita' statistica. A tal fine, l'ente provvede alla costituzione dell'ufficio come struttura dipendente dal presidente della comunita' montana, isolana o di arcipelago. Qualora cio' non sia possibile per motivi organizzativi o economici, la funzione statistica puo' essere attribuita con altre ad un'unica struttura organizzativa, purche' abbia carattere preminente ed assolva a finalita' di supporto dell'attivita' svolta dagli organi di vertice. 2. A norma degli articoli 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, numeri 322 e 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, i comuni facenti parte della comunita' montana, isolana o di arcipelago attribuiscono di norma all'ufficio di statistica di quest'ultima, o di uno dei comuni stessi, l'esercizio associato della funzione statistica di propria competenza. La costituzione dell'ufficio in forma associata deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fissate con la direttiva n. 7 del 18 dicembre 1992 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e con le circolari n. 1/Sistan dell'8 agosto 1994 e n. 3/Sistan del 27 aprile 1999. 3. Dei provvedimenti di costituzione dell'ufficio di statistica, in forma autonoma o associata, ovvero di attribuzione della funzione statistica ad altra struttura della comunita', viene data comunicazione all'Istituto nazionale di statistica.