IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996, con il
quale  e'  stato  emanato  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi
dell'Aquila;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999, recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
  Vista   la  proposta  di  modifica  allo  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (senato accademico del 29
gennaio 2001, consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2001);
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica del 28 gennaio 2002, prot. n. 169, con la
quale  lo  stesso  Ministero  comunica  di  non avere osservazioni da
formulare alle modifiche proposte;
                              Decreta:
  Gli  articoli  4,  7,  9,  10,  11,  12,  13  e  30  dello  statuto
dell'Universita' degli studi dell'Aquila sono parzialmente modificati
come segue:
  "Art.   4  (Ricerca,  istruzione  superiore  e  formazione).  -  1.
L'Universita'   dell'Aquila   provvede   alla   istituzione  ed  alla
organizzazione  delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio,
garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale.
  2.   L'Universita'  dell'Aquila  provvede  a  tutti  i  livelli  di
istruzione  e  formazione  universitaria nell'osservanza dei principi
generali   in   materia  di  ordinamenti  didattici,  secondo  quanto
specificato nel regolamento didattico di Ateneo, di cui alla legge 15
maggio  1997, n. 127, e al successivo decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509.
  3.    L'Universita'   dell'Aquila   promuove   collaborazioni   con
universita'  ed enti di ricerca italiani e stranieri e puo' prevedere
adeguati  strumenti per favorire l'operosita' scientifica del proprio
personale.
  4.  L'Universita'  dell'Aquila realizza le sue finalita' attraverso
lo strumento della programmazione. A tale scopo organizza con cadenza
di  norma  quadriennale  un  confronto  aperto  a tutte le componenti
universitarie  per  la  verifica  del  conseguimento  degli obiettivi
prefissati  in  ambito scientifico, didattico ed amministrativo e per
la conseguente elaborazione del proprio programma di sviluppo.".
  "Art.  7  (Rapporti con l'esterno). - 1. Nel rispetto della propria
autonomia  e dei propri fini istituzionali, l'Universita' dell'Aquila
sviluppa  rapporti di collaborazione culturale e scientifica con enti
pubblici   e   privati  anche  attraverso  contratti,  convenzioni  e
consulenze.
  2. Al fine di sviluppare i rapporti tra l'Universita' dell'Aquila e
il   territorio,   l'Ateneo   prevede  la  costituzione  di  comitati
permanenti  paritetici  con  la  partecipazione di rappresentanti del
comune,  dell'amministrazione  provinciale e della regione nonche' di
altri enti.
  3.   L'Universita'   dell'Aquila  promuove  e  favorisce  forme  di
interscambio con professori, ricercatori e studenti di universita' di
Paesi  stranieri  con i quali esistono accordi di reciprocita', anche
con interventi di natura economica.
  4.   L'Universita'  dell'Aquila  in  collaborazione  con  le  altre
universita',  con enti pubblici e privati, anche internazionali, puo'
istituire  centri  e strutture per attivita' di ricerca e di servizio
di  comune  interesse.  Tali  collaborazioni  possono  attuarsi anche
mediante forme associative di diritto privato.
  5. L'Universita' dell'Aquila puo' avvalersi della collaborazione di
altre  universita', enti pubblici e privati per attivita' didattiche,
tramite   specifici   accordi,   con  la  facolta'  di  prevedere  la
costituzione   di   consorzi,   anche  di  diritto  privato,  per  la
istituzione  di  nuovi  corsi  di  studio  o  strutture didattiche in
comune.
  6.  L'Universita'  dell'Aquila  puo' partecipare a societa' o altre
forme  associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita'
didattiche  e  di  ricerca  o comunque utili per il conseguimento dei
propri fini istituzionali.
  La partecipazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione su
parere  vincolante del senato accademico, e deve comunque conformarsi
ai seguenti principi:
    a) disponibilita'   delle  risorse  finanziarie  o  organizzative
richieste;
    b) previsione di un comitato tecnico-scientifico a partecipazione
universitaria almeno paritetica;
    c) espressa   previsione  di  patti  parasociali  a  salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
    d) limitazione   del  concorso  dell'Ateneo,  nel  ripiano  delle
eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
    e) destinazione  a finalita' istituzionali di eventuali dividendi
spettanti all'Ateneo;
    f) designazione  autonoma dei rappresentanti dell'Ateneo da parte
del senato accademico.
  7.  L'Universita'  dell'Aquila,  in collaborazione con gli enti che
operano nel territorio, puo' partecipare alla promozione, definizione
e  gestione  di  progetti e servizi a carattere culturale, formativo,
scientifico, tecnologico, socio-sanitario.
  8.  L'Universita' dell'Aquila ha altresi' per compito istituzionale
l'assistenza   sanitaria   finalizzata  alla  compiuta  realizzazione
dell'attivita'  didattica  e  di ricerca della facolta' di medicina e
chirurgia,  ivi  compresa  la formazione del personale sanitario e la
formazione   specialistica   nell'area  medica.  Per  tali  fini,  lo
svolgimento  dell'attivita' assistenziale avviene per convenzioni con
strutture  pubbliche  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  private
accreditate;  mediante  attivita'  di tipo clinico, laboratoristico e
strumentale,   ambulatoriale;   mediante   strutture  policliniche  a
gestione   diretta,   ove   esistenti.   Da   parte  dell'Universita'
dell'Aquila  verranno  identificati,  e preferenzialmente utilizzati,
modelli   gestionali,   amministrativi   e  sanitari  che  consentano
un'attivita'  assistenziale  altamente  qualificata e coerente con le
proprie funzioni istituzionali.
  9.  L'Universita' dell'Aquila prevede che una quota degli eventuali
utili derivanti dalle attivita' indicate nel primo comma possa essere
destinata  alla  promozione  ed  al  sostegno  di ricerche di base di
particolare  rilevanza,  con  modalita'  fissate  dal  regolamento di
Ateneo e su parere del senato accademico.
  10.  La  licenza  a qualsiasi titolo del logo dell'Ateneo, ferma la
salvaguardia  del  suo  prestigio,  deve  essere  oggetto di apposita
autorizzazione   da   parte  del  consiglio  di  amministrazione.  Il
corrispettivo  della  licenza  onerosa  costituisce forma autonoma di
autofinanziamento  ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n.
168.".
                             "Titolo II
            STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA SCIENTIFICA
                               Art. 9.
                          Principi generali
  l.   L'Universita'   dell'Aquila   e'  organizzata  in  facolta'  e
dipartimenti. La facolta' e' sede dell'insegnamento universitario; il
dipartimento e' sede della ricerca scientifica.
  La  facolta'  si  articola in corsi di studio. Il dipartimento puo'
articolarsi in sezioni.
  La facolta' dispone di una propria dotazione organica di professori
e ricercatori.
  Al  dipartimento  afferiscono  professori  e ricercatori in base ad
affinita' disciplinari, tematiche e metodologiche.
  2.    L'Universita'    dell'Aquila,   in   relazione   all'ottimale
raggiungimento   delle   proprie   finalita',   puo'  svolgere  parte
dell'attivita'  in  sedi  decentrate,  nel  rispetto  della normativa
vigente.
  3.  Nel  rispetto  dei  propri  compiti  e  della propria autonomia
facolta'  e  dipartimenti  collaborano  nella  programmazione e nello
sviluppo dell'attivita' didattica e scientifica dell'Ateneo.
  4. Le facolta' individuano le strutture scientifiche di riferimento
(dipartimenti  o loro sezioni) che forniranno supporto organizzativo,
tecnico  e  scientifico  alle attivita' didattiche. I rapporti tra le
facolta' e le strutture scientifiche di riferimento sono definiti con
regolamento appositamente concordato.
                              Art. 10.
                             La facolta'
  1. La facolta' promuove, organizza e svolge le attivita' didattiche
e  di  formazione  dei  corsi  di  studio  necessari  per acquisire i
seguenti titoli:
    a) laurea;
    b) laurea specialistica;
    c) diploma di specializzazione;
    d) dottorato di ricerca;
    e) master universitario di primo livello;
    f) master universitario di secondo livello.
  La   facolta'   sviluppa  iniziative  di  orientamento  agli  studi
universitari  ed alle attivita' professionali. Puo' inoltre istituire
corsi   di   perfezionamento,   di  aggiornamento  professionale,  di
formazione permanente.
  2.  La  facolta' garantisce la qualita' della formazione attraverso
la  programmazione  ed  il  coordinamento  dei  corsi,  la  razionale
utilizzazione delle risorse e l'analisi degli esiti didattici.
  3.  Le  facolta'  istituite  presso  l'Universita' dell'Aquila sono
elencate nella tabella 1.
  4. Sono organi di facolta':
    a) il preside;
    b) il consiglio di facolta';
    c) le giunte di classe;
    d) i consigli didattici di corsi di studio.
                              Art. 11.
                             Il preside
  1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta',  convoca  e presiede il
consiglio  di facolta', ne attua le deliberazioni, convoca e presiede
la  giunta  di facolta' (ove costituita). Il preside cura il regolare
svolgimento  delle attivita' didattiche della facolta', e' membro del
senato   accademico,  esercita  tutte  le  attribuzioni  demandategli
dall'ordinamento   universitario,   dal   presente   statuto   e  dai
regolamenti.
  Il  preside  inoltre  ha  la  responsabilita'  dei servizi generali
didattici ed organizzativi della facolta'.
  2.  Il  preside  viene  eletto tra i professori di prima fascia dal
consiglio  di  facolta'  nella composizione di cui al successivo art.
12,  comma  1,  ed  e'  nominato con decreto rettorale. L'elezione si
svolge  a  scrutinio  segreto  ed  in  prima  votazione a maggioranza
assoluta  degli  aventi  diritto  al voto. Per le eventuali votazioni
successive e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi.
  3.  Il preside dura in carica tre anni e di norma e' immediatamente
rieleggibile  una  sola  volta. Eventuali rielezioni successive hanno
durata  biennale  e  possono  avvenire  solo  in prima votazione ed a
maggioranza assoluta degli aventi diritto.
  4. Le ulteriori modalita' di elezione del preside sono disciplinate
dal regolamento generale di Ateneo.
  5.  La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore, di
direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione
e con la posizione di professore a tempo definito.
                              Art. 12.
                      Il consiglio di facolta'
  l.  Il  consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori   ruolo  della  facolta',  dai  ricercatori  confermati,  dagli
assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento,  da una rappresentanza degli
studenti  pari  alla somma del 5% del numero degli altri componenti e
dell'1 % del numero degli studenti iscritti alla facolta'.
  I  professori  fuori  ruolo  concorrono  alla formazione del numero
legale solo se presenti alle sedute.
  Per  ogni argomento attinente all'utilizzazione dei posti di ruolo,
alla loro destinazione, alla attivazione delle procedure concorsuali,
alle  chiamate  ed  alle  persone  di professori e di ricercatori, il
consiglio  di  facolta'  si  riunisce  e  delibera nella composizione
corrispondente alla fascia interessata ed a quelle superiori.
  L'elettorato  passivo  degli  studenti  e' consentito agli iscritti
sino  al  secondo  anno  fuori corso. I rappresentanti degli studenti
durano  in  carica  due  anni  e sono rieleggibili una sola volta. Le
norme  per  l'elezione dei rappresentanti degli studenti sono fissate
dal regolamento di Ateneo.
  2.  I  consigli  di  facolta'  stabiliscono  nei propri regolamenti
didattici   le   ulteriori   competenze,  oltre  quelle  fissate  dal
regolamento didattico di Ateneo e le modalita' di funzionamento delle
giunte  di  classe  e  dei  relativi  consigli  didattici di corso di
studio.
  La  verifica  almeno  quadriennale  da  parte del senato accademico
della  situazione  dipartimentale e la distribuzione delle risorse ai
dipartimenti  debbono  avvenire  anche allo scopo di favorire le piu'
ampie  sinergie  sul  piano  scientifico  e  la massima efficienza su
quello economico-organizzativo.
  3.  Il  dipartimento  ha autonomia finanziaria, amministrativa e di
spesa.
  4. Il dipartimento garantisce agli afferenti la liberta' di ricerca
e  l'accesso  alle  risorse comuni. Provvede inoltre alla definizione
del  piano annuale delle ricerche ed all'analisi dei relativi esiti e
fornisce  gli  elementi  di  verifica  alle  strutture  cui competono
compiti di valutazione.
  5.  Il  dipartimento  puo'  svolgere  attivita'  di  ricerca  e  di
consulenza  finanziata  mediante  contratti  e  convenzioni  con enti
pubblici  e  privati;  puo'  altresi' avvalersi di collaborazioni con
soggetti esterni.
  6.  Il dipartimento, compatibilmente con le esigenze di adempimento
dei propri compiti istituzionali, collabora con le facolta', ai sensi
del comma 4 dell'art. 9, allo svolgimento dell'attivita' didattica.
  7. Il dipartimento e' sede dell'attivita' dei dottorati di ricerca,
provvede   alle   relative  esigenze  ed  e'  responsabile  del  loro
svolgimento.
  8.  Il  dipartimento  puo'  essere  articolato in sezioni, prive di
autonomia  finanziaria  ed  amministrativa,  costituite sulla base di
omogeneita' scientifiche o di comuni obiettivi di ricerca.
  9.  Il  dipartimento  concorre  con i propri fondi e con il proprio
personale   al   finanziamento   ed   al   funzionamento  dei  centri
interdipartimentali di servizio.
  10. Il dipartimento e' costituito dai professori, dai ricercatori e
dagli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento afferenti, nonche' dal
personale tecnico, amministrativo ed ausiliario ad esso assegnato. Il
numero   minimo   di   professori   e  ricercatori  afferenti  ad  un
dipartimento di norma non deve essere inferiore a 25 unita'.
  11.  Il consiglio di dipartimento esprime parere obbligatorio sulle
richieste  di  afferenza  e  lo trasmette al senato accademico per la
relativa  delibera.  Le richieste di trasferimento da un dipartimento
ad  un  altro  sono  deliberate  dal senato accademico, su parere dei
dipartimenti interessati.
  12.  Il  consiglio di dipartimento, sulla base del proprio piano di
sviluppo e nell'ambito dei propri settori di competenza disciplinare,
formula alle facolta':
    a) richieste di nuovi posti di professore e ricercatore;
    b) proposte di destinazione dei posti di professore e ricercatore
resisi vacanti;
    c) pareri in ordine alle chiamate dei professori.
  13.  Il  dipartimento,  in accordo con criteri generali fissati nel
regolamento di Ateneo, puo' sostenere finanziariamente l'attivita' di
studenti che collaborano con il dipartimento stesso.
  14.  Il  dipartimento  puo' attivare borse di studio per laureati e
contratti   di   carattere  privato  con  soggetti  esterni,  per  la
collaborazione allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
  15. Sono organi del dipartimento:
    a) il direttore;
    b) il consiglio di dipartimento;
    c) la giunta di dipartimento.
  3. Il consiglio di facolta':
    a) programma,  coordina  ed organizza le attivita' didattiche dei
corsi  di  studio  della facolta'; in tale ambito, nel rispetto della
liberta'  di  insegnamento dei docenti, definisce i compiti didattici
dei professori di ruolo e dei ricercatori;
    b) provvede  all'attivita'  di  tutorato  e di orientamento degli
studenti;
    c) promuove  la  sperimentazione  e  lo  sviluppo  di metodologie
formative;
    d) analizza,   avvalendosi   di   una  commissione  didattica  di
vigilanza   costituita   da   docenti   e  studenti  secondo  criteri
disciplinati  dal  regolamento didattico di facolta', gli esiti della
didattica  ed  il  funzionamento  del tutorato e fornisce all'Ateneo,
attraverso  una  relazione appositamente predisposta dal preside, gli
elementi utili per la valutazione globale dell'attivita' svolta;
    e) delibera l'ordine annuale degli studi;
    f) definisce  le strutture scientifiche di riferimento, di cui al
comma 4 dell'art. 9;
    g) formula  proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite
le strutture scientifiche di riferimento;
    h) esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse
didattico-scientifico   formulate   anche   da   parte  di  strutture
scientifiche non di riferimento;
    i) delibera sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e
di  ricercatore,  nonche'  sulle richieste di nuovi posti, sentite le
strutture scientifiche di riferimento;
    j)  delibera  sulla  chiamata dei professori di ruolo, sentito il
parere  della  struttura scientifica di riferimento interessata e del
dipartimento competente sul piano disciplinare;
    k) redige il regolamento didattico di facolta';
    l)  cura  la  copertura  degli  insegnamenti  vacanti; formula le
proposte   per   professori   a   contratto,   sentite  le  strutture
scientifiche di riferimento, nel rispetto della normativa vigente;
    m) avanza proposte sulle modifiche di statuto;
    n) adempie  a  tutti  gli  altri compiti previsti dalla normativa
vigente e dal presente statuto.
  4.   Il   consiglio  di  facolta'  puo'  istituire  una  giunta  di
presidenza,  presieduta  dal  preside,  alla  quale  affida  funzioni
istruttorie  ed  esecutive. Composizione, durata, compiti e modalita'
di funzionamento della giunta sono stabiliti dal regolamento generale
di Ateneo.
                              Art. 13.
                           Il dipartimento
  l.    Il    dipartimento   ha   come   finalita'   la   promozione,
l'organizzazione,  l'indirizzo,  il  coordinamento  e  lo svolgimento
dell'attivita'  di ricerca in una o piu' aree omogenee per fini o per
metodo.
  2.  L'istituzione  dei  dipartimenti e le modifiche alla situazione
dipartimentale  sono  deliberate  dal  senato  accademico, sentito il
consiglio  di  amministrazione.  Le  aree  di  attivita'  di  ciascun
dipartimento  sono definite contestualmente alla sua istituzione, nel
rispetto delle finalita' e delle competenze.".
                             "Titolo VI
                 ORGANO VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'
                              Art. 30.
                   Nucleo di valutazione di Ateneo
  1.  Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di valutare la
gestione  delle  attivita'  didattiche,  di ricerca ed amministrative
dell'Ateneo  nonche'  quelle  degli  interventi  di  sostegno  per il
diritto allo studio, procedendo anche alla verifica, mediante analisi
comparative  dei  costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle
risorse   pubbliche,   della  produttivita'  nella  ricerca  e  nella
didattica,   dell'imparzialita'  e  del  buon  andamento  nell'azione
amministrativa.
  2. Al nucleo di valutazione, composto da un minimo di cinque membri
ad un massimo di nove membri, nominati con provvedimento del rettore,
anche in ambito non accademico, viene assicurata autonomia funzionale
con  diritto  di  accesso  ai  dati ed alle innovazioni necessarie. I
nuclei   acquisiscono   periodicamente,  mantenendo  l'anonimato,  le
opinioni   degli   studenti   frequentanti   e  trasmettono  apposita
relazione,   entro   il  30 aprile  di  ciascun  anno,  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed al
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
  3.  Il  rettore  puo'  avvalersi della collaborazione del nucleo di
valutazione   per   la   definizione   degli  indirizzi  di  sviluppo
dell'Ateneo.
  4.   La   nomina   a   componente  del  nucleo  di  valutazione  e'
incompatibile   con   la   carica   di   membro   del   consiglio  di
amministrazione,  del  senato  accademico,  di presidente di corso di
studio, di direttore di dipartimento.
  Ai  componenti  del  nucleo  di  valutazione  viene  corrisposto un
compenso nei limiti delle disponibilita' di bilancio.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    L'Aquila, 1 febbraio 2002
                                                 Il rettore: Bignardi