IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la  legge  29 dicembre  1993, n. 580, recante "Riordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
  Vista  la  legge  20 marzo  1913,  n.  272,  recante  "Approvazione
dell'ordinamento  delle  Borse  di  commercio,  dell'esercizio  della
mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa";
  Vista  la  legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente la facolta' di
istituire   borse  merci  su  proposta  delle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n.  513:  Regolamento  recante criteri e modalita' per la formazione,
l'archiviazione   e   la  trasmissione  di  documenti  informatici  e
telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
8 febbraio  1999,  recante  le  regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione,  anche  temporale,  dei  documenti  informatici ai sensi
dell'art.  3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513;
  Vista  la  legge  5 marzo  2001,  n.  57,  recante "Disposizioni in
materia  di apertura e regolazione dei mercati" ed in particolare gli
articoli  7 ed 8 che rispettivamente concernono l'ambito della delega
concessa    al   Governo   per   la   modernizzazione   nei   settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura ed i
principi e criteri direttivi;
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - "Orientamento
e  modernizzazione  del  settore  agricolo, a norma dell'art. 7 della
legge  5 marzo  2001,  n.  57"  ed  in particolare l'art. 30 che reca
disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;
  Preso   atto  che  l'Unione  italiana  delle  Camere  di  commercio
(Unioncamere)  ha  promosso,  unitamente  ad  altri enti camerali, la
costituzione  della  societa'  Meteora S.p.a., con i requisiti di cui
all'art.  2,  comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, avente ad
oggetto  la  realizzazione e la gestione di un mercato telematico dei
prodotti agricoli, ittici e agroalimentari;
  Visto  il decreto ministeriale 20 dicembre 2000 che ha impegnato le
Camere di commercio a dotarsi di norme tecniche idonee a stabilire le
modalita' di gestione e di vigilanza delle negoziazioni delle merci e
delle  derrate  di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, per una fase
sperimentale  attraverso  l'utilizzazione  di  strumenti informatici,
avvalendosi  del  coordinamento  dell'Unione italiana delle Camere di
commercio (Unioncamere);
  Considerato  che  a  norma  del  comma  2  dell'art. 30 del decreto
legislativo  n.  228/2001 occorre stabilire la decorrenza del periodo
sperimentale  di dodici mesi durante il quale le contrattazioni delle
merci  e  delle  derrate  di  cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive  modificazioni,  sono  svolte  anche  attraverso strumenti
informatici o per via telematica;
  Vista la lettera 16 novembre 2001, prot. 8950 con cui l'Unioncamere
ha comunicato che le Camere di commercio interessate hanno provveduto
a  deliberare  l'adozione delle norme tecniche di funzionamento delle
negoziazioni  per  l'avvio  sperimentale  del  mercato telematico dei
prodotti agroalimentari;
  Vista  la  successiva  lettera  17 dicembre  2001,  prot. 9878,  di
risposta   alla   richiesta  di  questo  Ministero  prot. 515276  del
29 novembre  2001, con la quale l'Unioncamere precisa le modalita' di
svolgimento   delle   negoziazioni   telematiche,   con   particolare
riferimento  alle  caratteristiche di standardizzazione dei prodotti,
alla  formazione del prezzo unico e di riferimento, alle modalita' di
accesso  ai  dati  ed  alla  loro conservazione, alla tutela dei dati
sensibili,  alla sicurezza del sistema, ai criteri di interdizione di
operazioni   di  mera  speculazione  finanziaria,  all'organizzazione
predisposta dal gestore della piattaforma telematica, alla formazione
del personale addetto, ai criteri di informazione al pubblico;
  Considerato  che, stante quanto precede, appaiono sussistere idonee
condizioni  atte  a  rendere  uniformi  le  modalita' di gestione, di
vigilanza  e di accesso alle negoziazioni telematiche, nonche' atte a
garantire  la  trasparenza  del  mercato  nella  fase di osservazione
sperimentale  delle contrattazioni delle merci e delle derrate di cui
alla legge 20 marzo 1913, n. 272, al fine di pervenire alla revisione
della  predetta  legge ed adeguare il funzionamento delle borse merci
alle nuove tecnologie informatiche e telematiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Decorrenza sperimentale delle contrattazioni
  L'inizio  del  periodo  sperimentale,  della durata di dodici mesi,
delle  contrattazioni  delle  merci e delle derrate di cui alla legge
20 marzo  1913, n. 272, svolte anche attraverso strumenti informatici
o   per   via  telematica,  decorre  dal  quindicesimo  giorno  dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.