IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, con il quale, in attuazione del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' stato emanato il regolamento che ha, tra l'altro, provveduto alla riorganizzazione ed alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; Ritenuta la urgente necessita' di procedere, anche ai fini di un opportuno riadeguamento operativo in relazione alle sopravvenute innovazioni del quadro normativo, alla individuazione delle unita' dirigenziali nell'ambito dei sopracitati uffici dirigenziali generali ed alla definizione dei relativi compiti, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, sopra enunciato; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante: "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente il nuovo regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'"; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2000 e 11 aprile 2001, relativi alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, relativo all'individuazione delle strutture penitenziarie di livello dirigenziale non generale; Visti i decreti ministeriali in data 23 ottobre 2001, con i quali, ai sensi dell'art. 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' stato rideterminato il quadro dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria elevati a sede di dirigenza generale nonche' sono stati individuati gli ulteriori istituti penitenziari e centri di servizio sociale di livello dirigenziale non generale; Ritenuta la necessita' di procedere, ai sensi dei sopra citati art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, alla individuazione delle unita' dirigenziali non generali anche nell'ambito dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria tenendo conto al riguardo del nuovo assetto funzionale ed operativo introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, sopra citato; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed in particolare l'art. 25 concernente il ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Sentite le organizzazioni sindacali; Ritenuto di adottare i provvedimenti di cui alla lettera e), comma 4-bis, art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come introdotto dall'art. 13 della legge 5 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei principi di invarianza di spesa di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Decreta: Art. 1. Ambito della disciplina 1. Il presente decreto individua e disciplina le articolazioni di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, nonche' presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.