IL DIRETTORE GENERALE
   della giustizia civile Dipartimento per gli affari di giustizia

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza della sig.ra Ulmer Alexandra Monica, nata a Meyrin
(Ginevra) il 25 aprile 1974, cittadina svizzera, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale  di  cui e' in
possesso   ai   fini   dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di psicologo;
  Preso atto che e' in possesso di un titolo accademico professionale
Licence  en Psychologie conseguito presso l'Universita' di Ginevra il
22 ottobre 1998;
  Considerato  che  la  richiedente  ha documentato di avere maturato
esperienza professionale nel settore;
  Viste   le  determinazioni  della  conferenza  di  servizi  del  25
settembre 2001;
  Visto  il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria di ottobre 2001;
  Viste  le determinazioni della conferenza di servizi del 9 novembre
2001,  con  cui  viene modificata l'entita' della misura compensativa
applicata   nella   seduta   precedente,   alla   luce   della  nuova
documentazione presentata;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra debba essere composta da un esame orale e
rivestire  carattere  specificamente  professionale  in relazione, in
special  modo,  a  quelle  materie  che  non hanno formato oggetto di
studio  e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e
tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti  gli  articoli 6  del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e
39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
per  cui  la  verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato  dalla  questura di Firenze in data 5 marzo 2001 per lavoro
subordinato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Ulmer  Alexandra  Monica,  nata a Meyrin (Ginevra) il
25 aprile   1974,  cittadina  svizzera,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione
in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di
soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.