IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Dipartimento per gli affari di giustizia Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Ulmer Alexandra Monica, nata a Meyrin (Ginevra) il 25 aprile 1974, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che e' in possesso di un titolo accademico professionale Licence en Psychologie conseguito presso l'Universita' di Ginevra il 22 ottobre 1998; Considerato che la richiedente ha documentato di avere maturato esperienza professionale nel settore; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 25 settembre 2001; Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria di ottobre 2001; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 novembre 2001, con cui viene modificata l'entita' della misura compensativa applicata nella seduta precedente, alla luce della nuova documentazione presentata; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Firenze in data 5 marzo 2001 per lavoro subordinato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Ulmer Alexandra Monica, nata a Meyrin (Ginevra) il 25 aprile 1974, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.