L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11,  che  prevede  nuovi  termini  per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1986  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  rilasciata  alla  Multiass  Assicurazioni S.p.a., con
sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Viste  le  delibere  assunte  in data 19 ottobre 2001 e 19 febbraio
2002  dalle  assemblee  straordinarie  degli azionisti della Multiass
Assicurazioni  S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli
articoli 1, 3, 5, 7, 12, 13 e 17 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;


                              Dispone:

  E'  approvato  il  nuovo testo dello statuto sociale della Multiass
Assicurazioni  S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate
agli articoli:
                               Art. 1.


                            Denominazione

  Nuova  denominazione  sociale  dell'impresa:  "NewWin Assicurazioni
S.p.a.",   in  forma  abbreviata  "NewWin  S.p.a."  (in  luogo  della
precedente: "Multiass Assicurazioni S.p.a.");
                               Art. 3.


                               S e d e

  Nuova  sede  legale  della  societa':  Milano,  piazza Missori n. 2
(trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, via Ripamonti n.
89);
                               Art. 5.


                          Capitale sociale

  Nuovo  ammontare  del  capitale  sociale  con  conversione  in euro
5.200.000  (in  luogo  del  precedente  importo di L. 10.000.000.000)
diviso  in  10.000 azioni del valore nominale di euro 520 ciascuna [a
seguito  di  aumento del capitale, al servizio della conversione, per
L. 68.604.000,   mediante   parziale  utilizzo  delle  altre  riserve
patrimoniali risultanti dalla relazione semestrale al 30 giugno 2001;
conversione del capitale, cosi' aumentato, da lire in euro];
                               Art. 7.


                            Convocazione

  Previsione  del potere, in capo al consiglio di amministrazione, di
convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario.
  Introduzione  dei  termini di convocazione dell'assemblea ordinaria
ai  fini  dell'approvazione  del bilancio: entro il 30 aprile di ogni
anno,  con  possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno,
qualora  particolari  esigenze  lo  richiedano  o  quando l'attivita'
riassicurativa sia esercitata in maniera rilevante ovvero negli altri
casi previsti dalla legge;
                              Art. 12.


                            Convocazione

  Soppressione  dell'espressione  "o  dal  Collegio  dei  sindaci" in
relazione alla possibilita' di attivare la convocazione del consiglio
di  amministrazione,  da  parte  del  Collegio  stesso,  a seguito di
richiesta.
  Sostituzione   dell'espressione  "audiovideoconferenza"  (in  luogo
della  precedente  "tele  o  videoconferenza")  con  riferimento alle
modalita' di tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione;
                              Art. 13.


                            Attribuzioni

  Introduzione  dell'espressione  "o  da  societa'  controllate"  con
riferimento  all'obbligo  di  informativa  al  Collegio sindacale, da
parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo effettuate;
                              Art. 17.


                    Composizione ed attribuzioni

  Nuova disciplina in materia di:
    a) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
    b) in  relazione  ai  requisiti  di professionalita' dei sindaci,
individuazione  delle materie e dei settori di attivita' strettamente
attinenti a quello dell'impresa;
    c) sostituzione  del Presidente del collegio sindacale in caso di
cessazione dalla carica.
  Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di:
    a) criteri  e  modalita'  di  nomina  del Presidente del Collegio
sindacale:   "Il   Presidente  del  Collegio  sindacale  e'  nominato
dall'assemblea,  con  delibera a maggioranza dei presenti, tra coloro
che  ricoprano  la  carica  di  sindaco  effettivo anche presso altra
societa'  in  cui, in virtu' di disposizioni di legge, l'attivita' di
revisione  contabile sia svolta da una societa' di revisione iscritta
nell'albo speciale" (in luogo della precedente previsione statutaria:
"Il  Presidente e' eletto dall'assemblea e deve possedere i requisiti
di onorabilita' e professionalita' stabiliti dalla legge");
    b) poteri  di  convocazione  in  capo  ai  sindaci:  "Il Collegio
sindacale, ovvero ..., possono convocare l'assemblea, il consiglio di
amministrazione,  nonche'  il Comitato esecutivo, se nominato, previa
apposita  comunicazione  da  inviare  ...  rispettivamente  almeno 30
giorni  prima  ..." (in luogo della precedente previsione statutaria:
"Il  Collegio  sindacale, ovvero ..., possono convocare l'assemblea e
il  consiglio  di  amministrazione,  previa apposita comunicazione da
inviare ... almeno 30 giorni prima ...");
    c) compenso  e  rimborso  spese  dei  sindaci: "Oltre al compenso
annuo,  determinato  dall'assemblea all'atto della nomina, ai sindaci
spetta   il   rimborso   delle   spese  a  pie'  di  lista  sostenute
nell'esercizio  delle  loro  funzioni"  (in  luogo  della  precedente
previsione    statutaria:   "Il   compenso   annuo   e'   determinato
dall'assemblea all'atto della nomina").
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 marzo 2002
                                             Il presidente: Manghetti