L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta
sulla  vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in  particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11,  che  prevede  nuovi  termini  per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il   provvedimento  dell'ISVAP  del  29  novembre  1996  di
autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I,
V  e  VI di cui all'allegato I - tabella A) al decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  174,  ed  il  successivo provvedimento ISVAP del 24
gennaio    2002    di   autorizzazione   ad   estendere   l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  nel ramo III di cui al citato allegato,
rilasciate a SASA Vita S.p.a.;
  Viste  le  delibere  assunte  in data 31 marzo 2001 e 4 maggio 2001
dalle assemblee straordinarie degli azionisti della SASA Vita S.p.a.,
che  hanno  approvato le modifiche apportate ad alcuni articoli dello
statuto  sociale,  nonche', da ultimo, la delibera assunta in data 25
luglio  2001,  che  ha condotto all'adozione di un intero nuovo testo
statutario   (perfezionato   nella   redazione   sotto   il   profilo
tecnico-giuridico   ed  aggiornato  alle  piu'  recenti  disposizioni
legislative);
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;


                              Dispone:

  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello statuto sociale di SASA Vita
S.p.a.,  con  sede  in  Trieste,  con  le  modifiche  apportate  agli
articoli:
                               Art. 1.


                            Denominazione

  Riformulazione  dell'articolo  in tema i denominazione sociale: "E'
costituita  una  societa'  per  azioni con la denominazione SASA Vita
S.p.a., senza vincoli di rappresentazione grafica";
                               Art. 2.


                               S e d e

  Trasferimento  della  sede  sociale da Roma, via Lucullo n. 14/16 a
Trieste,  Riva  Tommaso  Gulli  n. 12, con conseguente riformulazione
dell'articolo in tema di sede sociale: "La societa' ha sede legale in
Trieste, Riva Tommaso Gulli n. 12".
  Soppressione  del  riferimento  alle  sedi secondarie dell'impresa,
gia'  site  in Milano (piazza Meda n. 3), Trieste (Riva Tommaso Gulli
n. 12) e Genova (piazza Borgo Pila n. 40, torre A),
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  tema  di
istituzione  di  ulteriori  strutture, in aggiunta alla sede, in capo
all'impresa:  "Nei modi di legge possono essere istituite, modificate
o  soppresse  sedi  secondarie, succursali, filiali, rappresentanze e
uffici".
                               Art. 3.


                            O g g e t t o

  Riformulazione dell'articolo in materia di:
    a)   esercizio   dell'attivita':  "La  societa'  ha  per  oggetto
l'esercizio  delle  attivita'  indicate nel punto A) della tabelle di
cui  all'allegato  I  al  decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174, e
successive    modificazioni    ed    integrazioni,   della   relativa
riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', nonche'
l'esercizio delle assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2
(malattia)  indicati  nel  punto A) della tabella allegata al decreto
legislativo  n. 175 del 17 marzo 1995, della relativa riassicurazione
e  delle  operazioni  connesse.  La  societa' puo' inoltre gestire le
forme  di  previdenza  complementare  in  conformita'  all'art. 6 del
decreto   legislativo   n.  124  del  21  aprile  1993  e  successive
modificazioni  ed  integrazione,  nonche'  costituire  fondi pensione
aperti  ai  sensi  dell'art.  9 del citato decreto e compiere per gli
stessi quanto consentito dalla legge";
    b)  operazioni  connesse  all'attivita' assicurativa: "Ai fini di
cui   sopra   la   societa'  puo'  compiere  operazioni  commerciali,
industriali,  finanziare,  mobiliari e immobiliari, di investimento e
di disinvestimento, consentite dalla vigente normativa";
                               Art. 4.


                             D u r a t a

  In  relazione  alla durata della societa', soppressione, dal testo,
della seguente espressione: "... e potra' essere prorogata una o piu'
volte con deliberazione dell'assemblea degli azionisti";
                               Art. 5.


                         Misura del capitale

  Nuova  determinazione del capitale sociale in euro 6.120.000 diviso
in  6.120.000  azioni  da  euro  1  nominali  cadauna  [a  seguito di
conversione   in   euro   del  capitale  sociale  di  L. 12.000.000].
Introduzione   del  seguente  comma  "L'assemblea  straordinaria  del
25 luglio  2001  ha deliberato di aumentare a pagamento anche in piu'
rate,  entro  il 31 dicembre 2002, il capitale sociale a massimi euro
7.500.000;
  Abrogazione  dell'art.  6  in  tema di domicilio dei soci in quanto
confluito,  con  modifiche,  nell'attuale  art.  27  (Domicilio degli
azionisti);
  Inserimento di un nuovo art. 6 (Aumento del capitale).
    Possibilita'  di  creazione,  oltre  che  di azioni ordinarie, di
azioni  aventi  diritti  diversi, a loro volta convertibili in azioni
ordinarie;
  Inserimento di un nuovo art. 7 (Azioni).
    Disciplina  delle  azioni:  nominative quando cio' sia prescritto
dalle  leggi  vigenti  ovvero,  in  caso diverso, qualora interamente
liberate,   nominative   o   al   portatore,   a  scelta  e  a  spese
dell'azionista;
  Ex art. 7, rinumerato art. 8 (Assemblee degli azionisti).&.D;
    Riformulazione   dell'articolo:   "Le   assemblee,   regolarmente
convocate  e  costituite,  rappresentano l'universalita' di tutti gli
azionisti,  e  le  loro  deliberazioni  obbligano anche gli assenti o
dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto";
                               Art. 9.


             Intervento e rappresentanza nell'assemblea

  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
diritto  di  intervento e rappresentanza in assemblea: "Hanno diritto
di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti che abbiano depositato,
almeno  cinque  giorni  prima  del giorno fissato per l'assemblea, le
loro azioni presso la sede sociale o gli istituti o gli enti indicati
nell'avviso  di convocazione. Ogni azionista puo' farsi rappresentare
nell'assemblea nei modi di legge";
  Ex art. 8, rinumerato art. 10 (Convocazione).
    Riformulazione dell'articolo in materia di:
      a) luoghi   di  convocazione  dell'assemblea:  "L'assemblea  e'
convocata  dall'organo  amministrativo sia presso la sede sociale sia
altrove, purche' in Italia ...";
      b) modalita' di convocazione: "L'assemblea e' inoltre convocata
sia  in  via  ordinaria  sia  in via straordinaria ogni qualvolta sia
ritenuto  opportuno  dagli  amministratori  e nei casi previsti dalla
legge";
      c) termini  di  convocazione  dell'assemblea  ordinaria ai fini
dell'approvazione  del bilancio: "L'assemblea e' convocata ... in via
ordinaria  per  l'approvazione  del  bilancio almeno una volta l'anno
entro il 30 aprile ...".
    Nuova disciplina in materia di:
      a) proroga   del   termine   di   approvazione   del  bilancio:
possibilita'  di  prorogare  il termine ordinario di approvazione del
bilancio sino al 30 giugno, nel rispetto delle prescrizioni di legge,
quando  particolari  esigenze lo richiedano ovvero quando l'attivita'
riassicurativa  sia  esercitata in misura rilevante [gia' ex art. 25,
periodo finale, quivi confluito con integrazioni e modifiche];
      b) convocazione  dell'assemblea  a cura del collegio sindacale:
possibilita'  di  convocazione dell'assemblea anche da pane di almeno
due  sindaci,  previa  comunicazione  al  presidente del consiglio di
amministrazione;
                              Art. 11.


                 Assemblea ordinaria e straordinaria

  Riformulazione   dell'articolo   in   materia   di   validita'   di
costituzione  dell'assemblea  e  delle  sue  deliberazioni:  "Per  la
validita'  della  costituzione  e delle deliberazioni dell'assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge".
  Soppressione  dell'ex periodo finale in tema di verbale assembleare
in quanto confluito, con modifiche, nell'attuale art. 12;
  Abrogazione dell'ex art. 13 (Assemblea).
    Competenze del presidente dell'assemblea;
                              Art. 12.


                      Presidenza dell'assemblea

  Riformulazione dell'articolo in materia di:
    a) soggetto  preposto  a  presiedere  l'assemblea, in assenza deI
presidente   del   consiglio   di  amministrazione:  "L'assemblea  e'
presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso
di assenza di questo, dal vice presidente piu' anziano di nomina e, a
parita',  da quello piu' anziano di eta'; in mancanza e presieduta da
altra persona che sia stata designata dalla assemblea";
    b) nomina  del  segretario  e  redazione del verbale assembleare:
"L'assemblea,  su  proposta  del presidente, nomina il segretario che
puo' essere scelto anche tra i non azionisti ... Nei casi di legge, o
quando  cio'  e' ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il
verbale  e'  redatto  da un notaio designato dallo stesso presidente,
nel qual caso non e' necessaria la nomina del segretario";
    c) sottoscrizione  del  verbale  assembleare:  "Le  deliberazioni
dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente
e dal notaio o dal segretario".
  Nuova  disciplina  in  tema di nomina di scrutatori: "... lo stesso
presidente, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli anche
al  di  fuori  degli  azionisti  o  dei  rappresentanti di azionisti"
[disciplina  in parte traslata, con modifiche, dall'ex art. 14, quivi
confluito];
                              Art. 13.


                              Votazioni

  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  tema  di
modalita' di votazione:
  "Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano";
  Ex art. 15 rinumerato art. 14 (Consiglio di amministrazione).
    Riformulazione dell'articolo in materia di:
    a) composizione del consiglio di amministrazione: "la societa' e'
amministrata  da  un  consiglio  formato  di  un numero di componenti
variabile da cinque a nove, secondo la determinazione che viene fatta
dall'assemblea";
    b) mancanza  di uno o piu' amministratori in corso di esercizio -
effetti:  "Se  nel  corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu'
amministratori  si  provvede  secondo  le  norme  relative del codice
civile";
    c) mancanza della maggioranza degli amministratori: "Qualora, per
dimissione  od  altre  cause,  venisse a mancare la maggioranza degli
amministratori,  l'intero  consiglio si intendera' dimissionario e si
dovra' convocare l'assemblea per le nuove nomine";
    d) durata in carica degli amministratori e nuove nomine nel corso
del  triennio:  "Gli  amministratori  durano in carica tre esercizi e
sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono
con quelli gia' in carica all'atto della loro nomina";
  Ex art. 16 rinumerato art. 15 (Cariche sociali).
    Riformulazione dell'articolo in tema di nomina del presidente del
consiglio,  del/dei  vice presidente e del segretario: "Il consiglio,
ove  l'assemblea  non  vi  abbia  gia'  provveduto, nomina fra i suoi
componenti  un  presidente.  Puo'  inoltre  nominare  uno o piu' vice
presidenti  ...  Puo'  infine  designare  un segretario, scegliendolo
anche fra estranei al consiglio stesso".
    Nuova  disciplina in tema di possibilita' di nomina di uno o piu'
amministratori  delegati,  a  cura  del  consiglio [trasposizione, in
merito,  della  preesistente  disciplina di cui all'ex art. 21, quivi
confluita con modifiche].
    Soppressione dell'ex comma finale relativo all'individuazione dei
soggetti  preposti  al  rilascio,  agli effetti di legge, di copie ed
estratti di atti sociali, e relative modalita';
  Ex art. 17 rinumerato art. 16 (Riunioni del consiglio).
    Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
      a) modalita'  e tempi di raduno del consiglio: "Il consiglio si
aduna presso la sede della societa' o altrove, purche' in Europa, con
periodicita' almeno trimestrale ...
    Inoltre il consiglio si aduna ogni qualvolta la maggioranza degli
amministratori  in  carica  o  un vice presidente o un amministratore
delegato ne facciano richiesta";
      b) soggetti  preposti  alla  convocazione  del  consiglio:  "La
convocazione  deve essere effettuata dal presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, da un vice presidente ...";
      c) soggetti   preposti   alla  presidenza  del  consiglio:  "Le
adunanze  sono  presiedute  dal  presidente  o, in caso di assenza di
questo,  dal  vice presidente piu' anziano di nomina e, a parita', da
quello   piu'   anziano   di   eta'.   In  assenza,  sono  presiedute
dall'amministratore  delegato piu' anziano di nomina e, a parita', da
quello piu' anziano di eta'. In mancanza, la presidenza e' assunta da
altro amministratore designato dal consiglio";
      d) modalita'  e tempi di convocazione anche in caso di urgenza:
"La  convocazione  deve  essere effettuata ... mediante comunicazione
scritta  inviata  almeno  cinque  giorni  prima di quello fissato per
l'adunanza,  salvo i casi di urgenza per i quali sara' sufficiente il
preavviso di un giorno".
    Nuova disciplina in materia di:
      a) obbligo  di  informativa al collegio sindacale, da parte del
consiglio   di   amministrazione,   sull'attivita'   svolta  e  sulle
operazioni  di  maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,   su   quelle  in  potenziale  conflitto  di  interesse.
Modalita'   dell'informativa,   anche   in  presenza  di  particolari
circostanze;
    b) possibilita'  di convocazione del consiglio di amministrazione
anche  da  parte  di  almeno  due  sindaci,  previa  comunicazione al
presidente del consiglio medesimo;
    c) possibilita'  di tenuta delle adunanze del consiglio anche per
audiovideoconferenza:   condizioni   ed   effetti  [traslazione,  con
riformulazione  ed integrazioni, della preesistente disciplina di cui
all'ex art. 18, commi finali];
  Ex art. 18 rinumerato art. 17 (Deliberazioni del consiglio).
    In   tema   di   validita'  delle  deliberazioni  del  consiglio,
sostituzione della parola "amministratori" nonche' introduzione delle
parole  "la  seduta"  dopo  la  seguente espressione: "... in caso di
parita', prevale il voto di chi presiede ...".
    Traslazione,  con  riformulazione e modifiche, della preesistente
disciplina  di  cui  all'ex  art. 19 in tema di verbali del Consiglio
[articolo pertanto ora abrogato];
  Abrogazione dell'ex art. 19 (Amministrazione - Rappresentanza).
    Verbali del consiglio [disciplina ora confluita nell'attuale art.
17, comma finale, con riformulazione e modifiche];
  Ex art. 20, rinumerato art. 18 (Poteri del consiglio).
    Riformulazione  dell'articolo  in  tema  di  poteri attribuiti al
consiglio  per  l'amministrazione  ordinaria  e  straordinaria  della
societa';
  Ex art. 21, rinumerato art. 19 (Comitato esecutivo).
    Riformulazione dell'articolo, con integrazioni e soppressioni, in
tema  di  possibilita'  di  nomina,  da  parte  del  consiglio, di un
comitato  esecutivo,  scelta  dei suoi componenti, determinazione del
loro  numero,  delega di attribuzioni, membri di diritto del predetto
organo, modi e termini di convocazione, validita' delle deliberazioni
e modalita' di redazione dei verbali.
  Soppressione, dal testo di cui all'ex art. 20, del riferimento alla
nomina  del segretario del comitato, alla possibilita' di delega, per
il  consiglio,  di  parte  delle  proprie  attribuzioni  e  poteri al
presidente  e  ad altri suoi membri, alla possibilita' di nominare un
amministratore delegato e un direttore generale nonche' alla facolta'
di  conferire  mandati  e  procure speciali a consiglieri, dipendenti
della  societa'  e terzi per determinati atti o categorie di atti [in
quanto  previsioni  talora confluite, con riformulazioni e modifiche,
in altri articoli del nuovo testo statutario];
  Inserimento nuovo art. 20 (Direttori).
  Disciplina  in materia di competenze del consiglio, con particolare
riferimento  alla  possibilita'  di  nominare  uno  o  piu' direttori
generali,  condirettori  generali  e  vice  direttori  generali,  con
determinazione  dei  loro  poteri,  attribuzioni ed eventualmente dei
compensi;  previsione  della  possibilita',  per  i medesimi soggetti
nominati,  di assistere, su richiesta, alle adunanze del consiglio ed
eventualmente  del  comitato  esecutivo [disciplina in parte mutuata,
con integrazioni, dal testo di cui all'ex art. 20, relativamente alla
possibilita' di nomina, per il consiglio, di un direttore generale];
  Ex art. 22 rinumerato art. 21 (Rappresentanza sociale).
    Riformulazione  dell'articolo  con nuova disciplina in materia di
rappresentanza  legale:  "La  rappresentanza legale della societa' di
fronte  ai  terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di
amministrazione,   oltreche',   se  nominati,  a  ciascuno  dei  vice
presidenti e degli amministratori delegati".
    Nuova  disciplina: possibilita', per ciascuno dei soggetti cui e'
conferita  la  rappresentanza  legale  della  societa',  di  compiere
determinate attivita', individuate in via analitica, senza necessita'
di    alcuna    deliberazione    autorizzativa   del   consiglio   di
amministrazione,  ivi  compreso  l'affidamento  delle responsabilita'
dell'organizzazione  ancora  la destinazione a quegli altri scopi che
essa ritenga conformi agli interessi sociali";
  Inserimento nuovo art. 27 (Domicilio degli azionisti).
    Disciplina  del  domicilio  degli azionisti, quale risultante dal
libro  soci, ai fini di qualsiasi comunicazione sociale [gia' ex art.
6, ora abrogato, in quanto quivi confluito con modifiche];
  Ex art. 27, rinumerato art. 28 (Liquidazione).
    Riformulazione  dell'articolo  in  materia  di liquidazione della
societa': "In caso di scioglimento della societa', si provvede per la
sua  liquidazione  nei modi stabiliti dalla legge. Il liquidatore o i
liquidatori  sono  nominati,  a  norma di legge, dall'assemblea degli
azionisti  che ne determina poteri e compensi"; e della conduzione di
determinati  settori  dell'attivita'  aziendale  a  dipendenti  della
societa', con attribuzione ai medesimi delle necessarie facolta'.
    Soppressione,  dal  testo di cui all'ex art. 22, della disciplina
relativa  agli  effetti della firma del vice presidente nonche' della
possibilita',  per  il  consiglio  di  amministrazione, di conferire,
determinandone  i  limiti,  il  potere  di  rappresentanza e di firma
sociale ad uno o piu' amministratori, a dipendenti della societa' o a
terzi;
  Abrogazione dell'ex art. 23 (Amministrazione - Rappresentanza).
    Competenze  dell'assemblea  in  materia di compenso globale annuo
spettante  ai  membri del consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute dai medesimi
in ragione del loro ufficio: effetti;
  Ex  art.  24,  rinumerato  artt. 22  e  23  (Sindaci)  e  (Nomina e
retribuzione) Riformulazione dell'articolo in materia di:
    a) composizione  e nomina del collegio sindacale, ivi compreso il
presidente,  e retribuzione: "Il collegio sindacale si compone di tre
membri  effettivi  e  due  supplenti  ...  La nomina dei sindaci, ivi
compresa  quella  del  presidente  del  collegio  sindacale  .., e la
determinazione  della  loro  retribuzione  e  fatta  dall'assemblea a
tenore di legge";
    b) durata in carica e rieleggibilita' dei sindaci, attribuzioni e
doveri:  "Essi  restano  in  carica per tre esercizi annuali - quindi
sino  all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio,
salvo  diverse  disposizioni  di  legge  -  e  sono  rieleggibili. Le
attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge".
  Nuova disciplina (art. 23) in materia di:
    a) criteri per la nomina del presidente del collegio sindacale;
    b) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
    c) in  relazione al requisito di professionalita' di cui all'art.
1,  comma  2, lettere b) e c) del decreto ministeriale 30 marzo 2000,
n.  162,  individuazione  delle  materie  e  dei settori di attivita'
strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa;
    d) cause  di  ineleggibilita',  di  decadenza  e limiti al cumulo
degli incarichi per i sindaci:
                              Art. 24.


                         (Esercizi sociali)

  Riformulazione  dell'articolo  in  materia  di  esercizio  sociale:
"L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno".
  Introduzione  del  soggetto  preposto  alla  redazione del bilancio
annuale.
  Soppressione   dell'ex   periodo  finale  in  tema  di  termini  di
approvazione  del  bilancio di esercizio e relativa proroga in quanto
confluito, con modifiche ed integrazioni, nell'attuale art. 10;
  Inserimento nuovo art. 25 (Acconti dividendi).
    Introduzione  della  possibilita', per la societa', di deliberare
il   pagamento   di   acconti   sul  dividendo,  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge;
  Ex art. 25, rinumerato art. 26 (Ripartizione degli utili).
    Riformulazione  dell'articolo  con nuova disciplina in materia di
ripartizione  degli  utili  di  bilancio:  "Gli  utili risultanti dal
bilancio   approvato  dall'assemblea,  fatta  deduzione  della  quota
assegnata  alla  riserva  legale  nella misura minima stabilita dalla
legge,  saranno  ripartiti come segue: - a disposizione del consiglio
di  amministrazione  il 5% del residuo; - a disposizione del Comitato
esecutivo  il  3%  dell'ulteriore  residuo. La rimanenza alle azioni,
salva la facolta' dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte,
l'assegnazione  a  riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo od
ancora la destinazione a quegli altri scopi che essa ritenga conformi
agli interessi sociali";
  Inserimento nuovo art. 29 (Rinvio alle norme di legge).
    Disciplina  del  rinvio  alle  norme  di  legge  per  quanto  non
espressamente previsto in statuto.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 marzo 2002
                                             Il presidente: Manghetti