IL MINISTRO DELLA SALUTE
                                 ed
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                 IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI
                                 ed
            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

  Vista  la  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3, recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317,  recante  norme  per  l'attuazione  della  direttiva  92/102/CEE
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
  Visto  il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente
attuazione  della  direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna la
direttiva  64/432/CEE  relativa  ai  problemi di polizia sanitaria in
materia  di  scambi  intracomunitari di animali della specie bovina e
suina;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  132/99  della  Commissione del 21
gennaio  1999  recante  modifica  del  regolamento 2630/97 per quanto
riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del
sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio   del   17  luglio  2000,  che  istituisce  un  sistema  di
identificazione    e    registrazione    dei    bovini   e   relativo
all'etichettatura  delle  carni  bovine  e  prodotti  a base di carni
bovine,  e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in
particolare il titolo I;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n.  437,  recante  modalita' per l'identificazione e la registrazione
dei bovini;
  Visto   il   decreto-legge   22   ottobre  2001,  n.  381,  recante
disposizioni   urgenti  concernenti  l'Agenzia  per  l'erogazione  in
agricoltura  (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano
e,  in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della salute
ed  il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il  Ministro  degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione
delle tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, determinino le modalita'
e  le  procedure  operative  per  la gestione e l'aggiornamento della
banca  dati  nazionale  di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  437/2000, nonche' per la trasmissione informatica dei
dati;
  Ritenuta  la  necessita' di determinare le modalita' e le procedure
operative   per  la  gestione  e  l'aggiornamento  della  banca  dati
nazionale  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
437/2000 dinanzi citato;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute
del 20 dicembre 2001 e 31 gennaio 2002;
                             Decretano:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1)   Ai   fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    a) anagrafe bovina: il sistema di identificazione e registrazione
degli animali della specie bovina;
    b) azienda:  qualsiasi  stabilimento,  costruzione e, nel caso di
una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati
o governati animali oggetto del presente regolamento;
    c) allevamento:  un  animale  o  l'insieme degli animali che sono
tenuti  in  una azienda come unita' epidemiologica e, in caso di piu'
allevamenti  in  un'azienda,  questi  ultimi devono formare un'unita'
distinta avente la medesima qualifica sanitaria;
    d) detentore:  qualsiasi  persona fisica o giuridica responsabile
di animali; anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel
mercato  individuata  mediante  il codice fiscale correlato al codice
dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso
in   cui  il  detentore  non  coincida  con  il  proprietario,  anche
quest'ultimo  e'  individuato con il proprio codice fiscale correlato
al codice dell'azienda;
    e) animale:  un  animale  della specie bovina, comprese le specie
Bison bison e Bubalus bubalus;
    f) animale  da  macello: un animale della specie bovina, comprese
le  specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato ad essere condotto
ad  un  macello  o  ad un centro di raccolta, dal quale potra' essere
avviato solamente alla macellazione;
    g)    stabilimento   di  macellazione:  stabilimento  autorizzato
dall'autorita'  competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;
    h) autorita'  competente:  il  Ministero  della salute, in quanto
autorita'   competente  ai  sensi  della  normativa  comunitaria,  e,
ciascuno  per la propria competenza, le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano, le Aziende unita' sanitarie locali, l'AGEA e gli
organismi pagatori;
    i) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il
dato  e'  accettato  e  registrato  nella  Banca dati nazionale (BDN)
secondo  quanto  stabilito  dal  manuale operativo di cui all'art. 6,
comma 2;
    j) certificazione:  l'esito dei procedimenti di controllo attuati
dalla  autorita'  competente  al  fine  di  garantire  la  congruenza
dell'informazione  pervenuta  in anagrafe con quanto rilevabile ad un
controllo;
    k) certificato   elettronico  di  identita':  l'abilitazione  per
l'accesso alla BDN.