IL MINISTRO DELLA SALUTE ed IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI ed IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina; Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del 21 gennaio 1999 recante modifica del regolamento 2630/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini; Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano e, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione delle tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinino le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, nonche' per la trasmissione informatica dei dati; Ritenuta la necessita' di determinare le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 dinanzi citato; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 dicembre 2001 e 31 gennaio 2002; Decretano: Art. 1. Definizioni 1) Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) anagrafe bovina: il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina; b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento; c) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in una azienda come unita' epidemiologica e, in caso di piu' allevamenti in un'azienda, questi ultimi devono formare un'unita' distinta avente la medesima qualifica sanitaria; d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali; anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo e' individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'azienda; e) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus; f) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato ad essere condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potra' essere avviato solamente alla macellazione; g) stabilimento di macellazione: stabilimento autorizzato dall'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, identificato da un codice univoco e dal codice fiscale; h) autorita' competente: il Ministero della salute, in quanto autorita' competente ai sensi della normativa comunitaria, e, ciascuno per la propria competenza, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende unita' sanitarie locali, l'AGEA e gli organismi pagatori; i) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato e' accettato e registrato nella Banca dati nazionale (BDN) secondo quanto stabilito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2; j) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dalla autorita' competente al fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in anagrafe con quanto rilevabile ad un controllo; k) certificato elettronico di identita': l'abilitazione per l'accesso alla BDN.