L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 febbraio 2002;
  Premesso che:
    l'art.  23,  comma  2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
17  maggio  1999,  n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00)
stabilisce  che  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas (di
seguito:   l'Autorita)   determina   le  tariffe  per  lo  stoccaggio
minerario,  strategico  e  di  modulazione, in modo da assicurare una
congrua remunerazione del capitale investito;
    l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che
le  tariffe  per  lo stoccaggio tengono conto della necessita' di non
penalizzare  le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali,
ed  in  particolare  le  aree  del  Mezzogiorno;  e che le tariffe di
stoccaggio  devono  anche  permettere  lo  sviluppo dello stoccaggio,
incentivando  gli  investimenti per il potenziamento delle capacita',
tenendo  conto  del  particolare  rischio  associato  alle  attivita'
minerarie  e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare
le prestazioni di punta;
    l'art.  11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce
che l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita'
geologiche  profonde  e'  svolta sulla base di concessione, di durata
non  superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  (ora  Ministero  delle attivita'
produttive)  ai  richiedenti  che  abbiano  la  necessaria  capacita'
tecnica,  economica  ed  organizzativa  e  che  dimostrino  di  poter
svolgere,   nel   pubblico  interesse,  un  programma  di  stoccaggio
rispondente alle disposizioni del decreto sopracitato;
    l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che
il  soggetto  titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo
di  gestire  in  modo  coordinato  e  integrato  il  complesso  delle
capacita'  di  stoccaggio  di  working gas di cui dispone, al fine di
garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse;
    l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che
alle imprese che svolgono attivita' di stoccaggio deve essere versato
da  parte  dei  soggetti  che  effettuano  l'attivita'  di vendita un
corrispettivo  ai  fini  del  bilanciamento  del  sistema  o  per  la
tempestiva reintegrazione degli stoccaggi;
  Premesso  che  la  delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 147/00
(di   seguito:   delibera  n.  147/00)  ha  disposto  l'avvio  di  un
procedimento  per la formazione di provvedimenti in tema di accesso e
utilizzo  delle  attivita'  di  stoccaggio,  delle relative tariffe e
obblighi  e  di  definizione  di  criteri  per la predisposizione del
codice  di  stoccaggio,  allo  scopo  di  definire  le condizioni del
servizio  a  cui  l'utente accede a fronte della corresponsione delle
tariffe di stoccaggio;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 164/00;
  Visti:
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  (ora  Ministro  delle  attivita'  produttive) del 6
agosto  1991,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  223  del  23  settembre  1991 (di seguito: decreto ministeriale 6
agosto 1991);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  (ora  Ministro  delle  attivita' produttive) del 27
marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
97  del  27  aprile  2001  (di seguito: decreto ministeriale 27 marzo
2001);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  (ora  Ministro  delle  attivita'  produttive) del 9
maggio  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  128  del 5 giugno 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio
2001);
    il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  del  26
settembre  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  235  del  9  ottobre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26
settembre 2001);
  Viste:
    la   deliberazione  dell'Autorita'  22  dicembre  1999,  n.  193,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28
dicembre 1999;
    la  delibera  dell'Autorita'  3  agosto  2000,  n.  146/2000  (di
seguito: delibera n. 146/2000);
    la delibera n. 147/2000;
    la  delibera  dell'Autorita'  3  agosto  2000,  n.  150/2000  (di
seguito: delibera n. 150/2000);
    la   deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  2000,  n.  237,
pubblicata  nel supplemento ordinario, n. 2 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30  maggio  2001, n. 120/2001,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27
giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/2001);
    la  delibera  dell'Autorita' 3 ottobre 2001, n. 217/2001, recante
parere al Ministro delle attivita' produttive sullo schema di decreto
in  materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni
di  coltivazione  o  stoccaggio  ai  sensi dell'art. 13, comma 9, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  Visto  il  documento  per  la  consultazione  del  24 ottobre 2000,
recante  "Tariffe  per  l'utilizzo  delle  attivita'  di  trasporto e
dispacciamento,  di  stoccaggio  e  dei  terminali di Gnl del sistema
nazionale  del  gas"  (di  seguito: documento per la consultazione 24
ottobre 2000);
  Considerato  che gli elementi acquisiti nel corso delle sopraddette
consultazioni   hanno   posto   in  evidenza  le  caratteristiche  di
specificita'  e  di non agevole riproducibilita' delle infrastrutture
di stoccaggio, nonche' il fatto che l'approntamento a regime di nuovi
campi  richiede  un  periodo  di  tempo  lungo e investimenti a costi
marginali crescenti;
  Considerato che:
    anche  in  accordo  con  quanto  e'  stato  segnalato  da diversi
operatori  e  tenuto  conto  della  metodologia  cui sono ispirate le
disposizioni   adottate   con   la   deliberazione  n.  120/2001  per
l'attivita' di trasporto, la specificita' delle condizioni geologiche
e  operative  delle  infrastrutture  di  stoccaggio  determina  costi
diversi,  poco prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni
che consentano di adottare il criterio del costo standard;
    l'analisi  dei  campi  di stoccaggio presenti in Italia evidenzia
che i campi operanti con una pressione massima pari o superiore al 90
per  cento della pressione iniziale hanno prestazioni sostanzialmente
non  difformi  da  quelle  tipiche dei campi a regime, essendo questi
ultimi  caratterizzati  da  una pressione massima pari o superiore al
100 per cento della pressione iniziale;
    le osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento
per la consultazione 24 ottobre 2000, nonche' gli elementi emersi nel
corso  della  attivita' del gruppo di lavoro istituito ai sensi delle
delibere  n.  146/2000 e n. 150/2000 consentono di determinare in via
transitoria   modalita'   semplificate   e   urgenti  in  materia  di
conferimento delle capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento
del sistema e la reintegrazione degli stoccaggi;
  Considerato  che  la  finalita'  prevista dall'art. 23, comma 3 del
decreto  legislativo n. 164/2000 di non penalizzare le aree del Paese
con  minori  dotazioni  infrastrutturali  sia  stata realizzata dalle
disposizioni  contenute  nella  deliberazione  n.  120/2001, le quali
prevedono, fra l'altro, un unico punto di accesso alla rete nazionale
per ciascuna impresa di stoccaggio;
  Ritenuto  che sia necessario,nelle more dell'adozione del codice di
stoccaggio  di  cui  all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n.
164/2000:
    prevedere  modalita' semplici e flessibili di accesso al servizio
di  stoccaggio,  in  modo  da  favorire l'adeguamento delle imprese e
degli  utenti del sistema al nuovo ordinamento tariffario, attraverso
la  verifica  degli  effetti della loro applicazione e la progressiva
armonizzazione delle regole del sistema;
    garantire  lo  sviluppo  di un mercato secondario del servizio di
stoccaggio,  assicurandone  la  concorrenzialita'  e  vigilando sulla
trasparenza e parita' delle condizioni di accesso al sistema;
  Ritenuto che sia opportuno:
    prevedere   un   ordinamento   tariffario   per  il  servizio  di
stoccaggio,  definito  in funzione dei costi, indipendentemente dalla
destinazione  mineraria,  strategica  o  di  modulazione dello stesso
servizio;
    definire  criteri  per  la  determinazione del capitale investito
netto  delle  imprese  di  stoccaggio, attraverso il metodo del costo
storico  rivalutato,  al netto degli ammortamenti economico-tecnici e
al netto dei contributi versati da pubbliche amministrazioni;
    definire  i  costi  riconosciuti per l'erogazione del servizio di
stoccaggio  con  riferimento  a  ciascuna  impresa, in relazione alla
specificita'  delle infrastrutture di stoccaggio e alla necessita' di
favorirne  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  da parte delle imprese
esistenti  e  di  nuove  imprese,  qualora necessario per lo sviluppo
delle capacita' di stoccaggio;
    riconoscere  alle  imprese  di  stoccaggio un tasso di rendimento
medio ponderato reale, per tasse, pari all'8,33 per cento;
    prevedere  un  periodo  di regolazione di durata di quattro anni,
all'interno  del  quale  le  tariffe di stoccaggio vengano aggiornate
annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di obiettivi
di  efficienza  nelle attivita' delle imprese che erogano il servizio
di stoccaggio (di seguito: imprese di stoccaggio);
    prevedere  un  recupero  di  produttivita'  sulla  base del quale
aggiornare   annualmente   le   tariffe,  in  modo  da  stimolare  il
raggiungimento  di  maggiore  efficienza  e  in  modo  da favorire la
concorrenza  tra  il  servizio di stoccaggio e altre forme di servizi
alternativi;
    prevedere  che le imprese di stoccaggio negozino direttamente con
gli  utenti  le  condizioni  per  la  fornitura  di eventuali servizi
speciali  offerti,  nel  rispetto  della  trasparenza  e  assicurando
parita' di trattamento tra gli utenti;
    prevedere  nel primo periodo di regolazione una tariffa unica per
ogni  impresa  di stoccaggio, a prescindere dal numero di concessioni
di  cui  l'impresa  e'  titolare,  al  fine  di  favorire la gestione
coordinata  e  integrata del complesso di giacimenti di stoccaggio di
cui dispone ogni impresa;
    riconoscere  alle  imprese che gestiscono campi di stoccaggio non
ancora  a regime e alle imprese che avviano il servizio di stoccaggio
attraverso  nuovi  campi,  la  facolta'  di  optare  per  la liberta'
tariffaria,   al   fine   di  incentivare  l'approntamento  di  nuovi
giacimenti di stoccaggio e di tipologie innovative di servizio;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n. 164, di
attuazione  della  direttiva  98/30/CE,  recante  norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio  1999,  n.  144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000),
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  30  maggio 2001, n. 120, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di
seguito:   deliberazione   n.   120/2001)  e  le  seguenti  ulteriori
definizioni:
    a) anno  termico  e' il periodo che intercorre tra il 1 aprile di
ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;
    b) capacita'  conferita  e' la capacita' di stoccaggio in termini
di  spazio  e/o  di disponibilita' di punta giornaliera di erogazione
della  quale  sono  titolari  gli utenti a seguito della procedura di
conferimento;
    c) conferimento  e'  l'esito del processo di impegno di capacita'
di stoccaggio;
    d) costi di abbandono sono i costi di smantellamento, dismissione
e chiusura degli impianti;
    e) erogazione  e'  la  fase  di  svuotamento  dei  giacimenti  di
stoccaggio;
    f) immobilizzazioni  poste  in  superficie  sono  i  cespiti  che
rientrano  nelle  categorie  relative  a:  centrali  di compressione,
condotte, terreni e altre immobilizzazioni materiali;
    g) immobilizzazioni  poste  nel  sottosuolo  sono  i  cespiti che
rientrano nelle categorie relative ai pozzi;
    h) impresa  di  stoccaggio e' l'impresa che svolge il servizio di
stoccaggio,   gestendo   in   maniera  integrata  le  concessioni  di
stoccaggio di cui e' titolare;
    i) iniezione  e'  la  fase  di  immissione  del  gas naturale nei
giacimenti di stoccaggio;
    j) periodo  di  regolazione  e' il periodo intercorrente tra il 1
aprile 2002 e il 31 marzo 2006;
    k) pseudo-working  gas  e'  il  quantitativo di gas necessario al
sito  di  stoccaggio  per  garantire  una  determinata  capacita'  di
erogazione;
    l) RS  sono  i  ricavi  di  riferimento  complessivi per ciascuna
impresa derivanti dalle attivita' di stoccaggio;
    m) RS  elevato  a  D  e'  la  quota  parte dei ricavi relativa al
servizio  di  stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di
gas   detenuti  dall'impresa  ai  fini  di  stoccaggio  strategico  e
risultanti dal bilancio di chiusura del 2001;
    n) RS  elevato  a  E  e'  la  quota  parte dei ricavi relativa al
servizio   di   stoccaggio  di  gas  naturale,  imputata  all'energia
associata ai volumi iniettati ed erogati;
    o) RS  elevato  a  N  e'  la  quota  parte dei ricavi relativa al
servizio  di  stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di
gas  acquisiti  dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico dopo la
data di entrata in vigore del presente provvedimento;
    p) RS  elevato  a  P  e'  la  quota  parte dei ricavi relativa al
servizio  di  stoccaggio di gas naturale imputata alla disponibilita'
di punta giornaliera;
    q) RS  elevato  a  S  e'  la  quota  parte dei ricavi relativa al
servizio  di  stoccaggio  di  gas  naturale  imputata  alla spazio di
stoccaggio;
    r) servizio   di  stoccaggio  e'  il  complesso  delle  attivita'
finalizzate ad assicurare lo stoccaggio di modulazione, lo stoccaggio
minerario e lo stoccaggio strategico;
    s) utente   e'   l'utilizzatore  del  sistema  gas  che  acquista
capacita' di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri;
    t) decreto  ministeriale 6 agosto 1991 e' il decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle
attivita'  produttive)  del  6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1991;
    u) decreto  ministeriale 9 maggio 2001 e' il decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle
attivita'  produttive)  del  9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001.