L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 febbraio 2002; Premesso che: l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) stabilisce che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determina le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito; l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno; e che le tariffe di stoccaggio devono anche permettere lo sviluppo dello stoccaggio, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacita', tenendo conto del particolare rischio associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta; l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attivita' produttive) ai richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto sopracitato; l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che il soggetto titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse; l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che alle imprese che svolgono attivita' di stoccaggio deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attivita' di vendita un corrispettivo ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi; Premesso che la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 147/00 (di seguito: delibera n. 147/00) ha disposto l'avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti in tema di accesso e utilizzo delle attivita' di stoccaggio, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di stoccaggio, allo scopo di definire le condizioni del servizio a cui l'utente accede a fronte della corresponsione delle tariffe di stoccaggio; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 164/00; Visti: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1991 (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 1991); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto ministeriale 27 marzo 2001); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001); il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001); Viste: la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1999, n. 193, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999; la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/2000 (di seguito: delibera n. 146/2000); la delibera n. 147/2000; la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/2000 (di seguito: delibera n. 150/2000); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001; la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/2001); la delibera dell'Autorita' 3 ottobre 2001, n. 217/2001, recante parere al Ministro delle attivita' produttive sullo schema di decreto in materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni di coltivazione o stoccaggio ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visto il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000, recante "Tariffe per l'utilizzo delle attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del gas" (di seguito: documento per la consultazione 24 ottobre 2000); Considerato che gli elementi acquisiti nel corso delle sopraddette consultazioni hanno posto in evidenza le caratteristiche di specificita' e di non agevole riproducibilita' delle infrastrutture di stoccaggio, nonche' il fatto che l'approntamento a regime di nuovi campi richiede un periodo di tempo lungo e investimenti a costi marginali crescenti; Considerato che: anche in accordo con quanto e' stato segnalato da diversi operatori e tenuto conto della metodologia cui sono ispirate le disposizioni adottate con la deliberazione n. 120/2001 per l'attivita' di trasporto, la specificita' delle condizioni geologiche e operative delle infrastrutture di stoccaggio determina costi diversi, poco prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni che consentano di adottare il criterio del costo standard; l'analisi dei campi di stoccaggio presenti in Italia evidenzia che i campi operanti con una pressione massima pari o superiore al 90 per cento della pressione iniziale hanno prestazioni sostanzialmente non difformi da quelle tipiche dei campi a regime, essendo questi ultimi caratterizzati da una pressione massima pari o superiore al 100 per cento della pressione iniziale; le osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento per la consultazione 24 ottobre 2000, nonche' gli elementi emersi nel corso della attivita' del gruppo di lavoro istituito ai sensi delle delibere n. 146/2000 e n. 150/2000 consentono di determinare in via transitoria modalita' semplificate e urgenti in materia di conferimento delle capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema e la reintegrazione degli stoccaggi; Considerato che la finalita' prevista dall'art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 164/2000 di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali sia stata realizzata dalle disposizioni contenute nella deliberazione n. 120/2001, le quali prevedono, fra l'altro, un unico punto di accesso alla rete nazionale per ciascuna impresa di stoccaggio; Ritenuto che sia necessario,nelle more dell'adozione del codice di stoccaggio di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000: prevedere modalita' semplici e flessibili di accesso al servizio di stoccaggio, in modo da favorire l'adeguamento delle imprese e degli utenti del sistema al nuovo ordinamento tariffario, attraverso la verifica degli effetti della loro applicazione e la progressiva armonizzazione delle regole del sistema; garantire lo sviluppo di un mercato secondario del servizio di stoccaggio, assicurandone la concorrenzialita' e vigilando sulla trasparenza e parita' delle condizioni di accesso al sistema; Ritenuto che sia opportuno: prevedere un ordinamento tariffario per il servizio di stoccaggio, definito in funzione dei costi, indipendentemente dalla destinazione mineraria, strategica o di modulazione dello stesso servizio; definire criteri per la determinazione del capitale investito netto delle imprese di stoccaggio, attraverso il metodo del costo storico rivalutato, al netto degli ammortamenti economico-tecnici e al netto dei contributi versati da pubbliche amministrazioni; definire i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di stoccaggio con riferimento a ciascuna impresa, in relazione alla specificita' delle infrastrutture di stoccaggio e alla necessita' di favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte delle imprese esistenti e di nuove imprese, qualora necessario per lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio; riconoscere alle imprese di stoccaggio un tasso di rendimento medio ponderato reale, per tasse, pari all'8,33 per cento; prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni, all'interno del quale le tariffe di stoccaggio vengano aggiornate annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nelle attivita' delle imprese che erogano il servizio di stoccaggio (di seguito: imprese di stoccaggio); prevedere un recupero di produttivita' sulla base del quale aggiornare annualmente le tariffe, in modo da stimolare il raggiungimento di maggiore efficienza e in modo da favorire la concorrenza tra il servizio di stoccaggio e altre forme di servizi alternativi; prevedere che le imprese di stoccaggio negozino direttamente con gli utenti le condizioni per la fornitura di eventuali servizi speciali offerti, nel rispetto della trasparenza e assicurando parita' di trattamento tra gli utenti; prevedere nel primo periodo di regolazione una tariffa unica per ogni impresa di stoccaggio, a prescindere dal numero di concessioni di cui l'impresa e' titolare, al fine di favorire la gestione coordinata e integrata del complesso di giacimenti di stoccaggio di cui dispone ogni impresa; riconoscere alle imprese che gestiscono campi di stoccaggio non ancora a regime e alle imprese che avviano il servizio di stoccaggio attraverso nuovi campi, la facolta' di optare per la liberta' tariffaria, al fine di incentivare l'approntamento di nuovi giacimenti di stoccaggio e di tipologie innovative di servizio; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/2001) e le seguenti ulteriori definizioni: a) anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1 aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo; b) capacita' conferita e' la capacita' di stoccaggio in termini di spazio e/o di disponibilita' di punta giornaliera di erogazione della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento; c) conferimento e' l'esito del processo di impegno di capacita' di stoccaggio; d) costi di abbandono sono i costi di smantellamento, dismissione e chiusura degli impianti; e) erogazione e' la fase di svuotamento dei giacimenti di stoccaggio; f) immobilizzazioni poste in superficie sono i cespiti che rientrano nelle categorie relative a: centrali di compressione, condotte, terreni e altre immobilizzazioni materiali; g) immobilizzazioni poste nel sottosuolo sono i cespiti che rientrano nelle categorie relative ai pozzi; h) impresa di stoccaggio e' l'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui e' titolare; i) iniezione e' la fase di immissione del gas naturale nei giacimenti di stoccaggio; j) periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1 aprile 2002 e il 31 marzo 2006; k) pseudo-working gas e' il quantitativo di gas necessario al sito di stoccaggio per garantire una determinata capacita' di erogazione; l) RS sono i ricavi di riferimento complessivi per ciascuna impresa derivanti dalle attivita' di stoccaggio; m) RS elevato a D e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001; n) RS elevato a E e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata all'energia associata ai volumi iniettati ed erogati; o) RS elevato a N e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas acquisiti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento; p) RS elevato a P e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla disponibilita' di punta giornaliera; q) RS elevato a S e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla spazio di stoccaggio; r) servizio di stoccaggio e' il complesso delle attivita' finalizzate ad assicurare lo stoccaggio di modulazione, lo stoccaggio minerario e lo stoccaggio strategico; s) utente e' l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacita' di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri; t) decreto ministeriale 6 agosto 1991 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1991; u) decreto ministeriale 9 maggio 2001 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive) del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001.