IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  15  marzo  1997,  n.  59, e successive modifiche,
recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto,  in  particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi
statuti  si  provvede  a trasferire alle regioni a statuto speciale e
alle  province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia'
attribuite,  le  funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto
legislativo alle regioni a statuto ordinario";
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
maggio  2000  di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane,  strumentali  e  organizzative  da trasferire alle regioni per
l'esercizio  delle funzioni amministrative in materia di salute umana
e sanita' veterinaria;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
novembre  2000  recante criteri di riparto e riparto dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire
alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di salute umana e sanita' veterinaria;
  Visto  i  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre  2000  di trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie,
umane,  strumentali  e  organizzative  da  trasferire per l'esercizio
delle  funzioni  conferite  dal  decreto  legislativo  n. 112/1998, a
ciascuna regione e ai propri enti locali;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
agosto  2001, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per
il  coordinamento  delle  attivita' inerenti l'attuazione del decreto
legislativo n. 112 del 1998;
  Visto  l'accordo  generale  quadro  sancito,  ai sensi dell'art. 9,
comma  2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112 del 1998, dalla
Conferenza  unificata  in  data  22 aprile 1999, come successivamente
modificato ed integrato;
  Considerato  che  gli indennizzi di cui alla legge n. 210, del 1992
ineriscono   a  spese  obbligatorie  per  le  quali  si  e'  ritenuto
necessario  procedere  alla  riderminazione delle risorse finanziarie
individuate  con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  26  maggio 2000,  sulla base dei dati relativi alle pratiche per
indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992;
  Considerati  i  risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti
in  sede  tecnica  tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla
rideterminazione  delle  risorse in materia di salute umana e sanita'
veterinaria;
  Acquisito,  in  data  8  agosto  2001,  il  parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  unificata, ai sensi dell'art. 8 del
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali;
  Sentita  l'Unione  italiana  delle  camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisito,  in  data  29 novembre 2001, il parere delle commissioni
riunite  V  e  XII  del Senato della Repubblica e in data 29 novembre
2001, il parere della commissione XII della Camera dei deputati;
  Sentiti  il  Ministro  della  sanita',  il  Ministro della funzione
pubblica,   il   Ministro  per  gli  affari  regionali,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito operativo
  1.  Fermo  restando  quanto previsto dai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, del 13 novembre 2000 e del
22  dicembre  2000  citati  in  premessa,  le risorse finanziarie per
l'esercizio  delle  funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112
del  1998  in materia di salute umana, sono integrate e trasferite ai
sensi del successivo art. 2.