IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante criteri di riparto e riparto dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria; Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, a ciascuna regione e ai propri enti locali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998; Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato; Considerato che gli indennizzi di cui alla legge n. 210, del 1992 ineriscono a spese obbligatorie per le quali si e' ritenuto necessario procedere alla riderminazione delle risorse finanziarie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, sulla base dei dati relativi alle pratiche per indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992; Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla rideterminazione delle risorse in materia di salute umana e sanita' veterinaria; Acquisito, in data 8 agosto 2001, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali; Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito, in data 29 novembre 2001, il parere delle commissioni riunite V e XII del Senato della Repubblica e in data 29 novembre 2001, il parere della commissione XII della Camera dei deputati; Sentiti il Ministro della sanita', il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1. Ambito operativo 1. Fermo restando quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, del 13 novembre 2000 e del 22 dicembre 2000 citati in premessa, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di salute umana, sono integrate e trasferite ai sensi del successivo art. 2.