IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza; Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha confermato fino al 31 dicembre 2002 la validita' delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 60.000 abitanti; Considerato che ai sensi dei commi 5, 6 e 12 del predetto art. 66 della legge n. 388 del 2000, le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1 marzo 2001, nelle contabilita' speciali infruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, e, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sui rispettivi conti di tesoreria centrale dello Stato; Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997, come integrato dal citato comma 1 dell'art. 66 della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; Ravvisata l'opportunita' di stabilire per entrambe le predette categorie di enti il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del significativo ridimensionamento dei trasferimenti statali registrato, dalle province, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni e dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, dai comuni, per effetto dell'attribuzione della compartecipazione al gettito Irpef disposta per gli anni 2002 e 2003 dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Ravvisata l'opportunita', al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica; Ravvisata l'opportunita' di escludere dai limiti di giacenza i pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario considerato che le predette assegnazioni fanno riferimento, prevalentemente, all'attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale; Ravvisata l'opportunita', al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2002 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esclusivamente dall'amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilita' di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2001 sempre dall'amministrazione centrale vigilante; Considerato che per le regioni a statuto speciale e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; Ravvisata altresi' la necessita' di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilita' degli enti; Visti i propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999, 10 febbraio 2000 e 27 febbraio 2001 con i quali sono stati fissati per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997; Visto l'art. 10, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, riguardante "Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Considerata l'opportunita' di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione per l'anno 2002, dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997; Decreta: Art. 1. Regioni a statuto speciale e province autonome 1. Il limite di giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e' stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria centrale alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio dello Stato. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'unita' previsionale di base n. 4.1.2.12 con riferimento ai capitoli da numero 2790 a 2796 e numero 2798 (devoluzione tributi). 2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sui capitoli richiamati al comma 1.