IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                   DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

   Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.300 "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n.59";
   Vista  la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n.323, con il quale e' stato emanato il regolamento applicativo della
legge 10 dicembre 1997 n. 425;
   Visto il D.M. n. 2 del 9/1/2002, prot.311, con il quale sono state
indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
   Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la  formazione  dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2002)",  che  all'art.22,  comma  7, introduce modifiche
all'art.4 della citata legge n. 425/1997, prevedendo:
   -  la  composizione  delle commissioni di esame con gli insegnanti
delle   classi   interessate   e  con  il  solo  Presidente  esterno,
relativamente alle scuole statali e paritarie;
   -  la  composizione  delle  commissioni  di  esame  con commissari
interni designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei
commissari  esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali
delle  scuole  statali  e paritarie alle quali le classi delle scuole
legalmente  riconosciute  o  pareggiate  siano  state preventivamente
abbinate;
   - la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di
esame,   con   decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'Istruzione, Universita' e Ricerca:
   -  la  nomina,  da  parte  dei Dirigente Regionale competente, dei
Presidente  delle  commissioni,  tra il personale docente e dirigente
delle scuote secondarie superiori per ogni sede di esame;
   Visto  il  decreto  ministeriale 25 gennaio 2001,n.104, recante le
modalita'  e  i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami  di  Stato  ai  commissari  esterni  e  le modalita' di nomina,
designazione  e  sostituzione  dei componenti delle commissioni degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria  superiore,  con  riguardo  alle  parti compatibili con le
modifiche previste dal comma 7 dell'art. 22 della citata legge n.448;
   Ritenuto  che  la  determinazione  del numero dei componenti delle
commissioni  di esame deve rispondere all'esigenza, in conformita' di
quanto previsto dall'art.1 del citato D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, di
assicurare  un'ampia  verifica  della  preparazione  dei candidati in
relazione ai programmi d'insegnamento;

                               DECRETA
                               Art. 1
        Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici
                       e relative designazioni

   1.  Il  numero  di  commissari,  per  ciascuno  degli indirizzi di
studio,   di   ordinamento   e   sperimentali,   e'  quello  indicato
nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto.
   2.  I  commissari  sono  i  docenti delle materie oggetto di esame
della  classe  del  candidato,  designati  dai competenti consigli di
classe,  in  modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie
oggetto  della  prima e della seconda prova scritta e, un'equilibrata
presenza  delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di
favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle
lingue straniere.

                                Art.2
             Composizione delle commissioni nelle scuole
                legalmente riconosciute e pareggiate

   1.  Le  classi  terminali  delle  scuole legalmente riconosciute e
pareggiate  sono  abbinate,  a  cura  dei  Dirigenti  regionali, agli
istituti  statali  o paritari, di norma, di corrispondente indirizzo,
o,  nel caso non possa assicurarsi corrispondenza di indirizzo, anche
ad   istituti   di   indirizzo   diverso.   Il  dirigente  scolastico
dell'istituto  statale  o  paritario  provvede  all'abbinamento delle
suddette classi a classi funzionanti nell'istituto medesimo.
   2.  Le  commissioni  relative  alle classi delle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate, costituite nel rispetto del numero fissato
nella  tabella di cui all'art.1, sono composte per il 50 per cento da
docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli' di'
classe,  e per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla
classe  della  scuola  statale  o  paritaria  alla  quale  la  classe
legalmente riconosciuta o pareggiata e' stata abbinata.
   3.  Nel  caso di abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, il
consiglio  della  classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa
il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto di
esame  gia'  individuate  nella  commissione  della  classe statale o
paritaria  di  abbinamento.  Nella  designazione deve comunque essere
assicurata  la  presenza  del  docente  della  materia  oggetto della
seconda  prova  scritta,  indicata nella tabella allegata al D.M. n.2
del 9.1.2002.
   4.  Nel  caso  di  abbinamento  tra  classi  di indirizzo diverso,
qualora  non sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui al
comma   3,  il  consiglio  della  classe  legalmente  riconosciuta  o
pareggiata  designa  il  50  per cento dei commissari' tra i docenti,
delle materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione
del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, di cui
al  precedente  comma;  il  restante  50  per  cento e' designato dal
dirigente  della  scuola  statale  o  paritaria  di  abbinamento, con
riferimento  alle  materie  dell'indirizzo  della  classe  legalmente
riconosciuta  o  pareggiata  e con l'obbligo di garantire la presenza
del  docente  della  materia  oggetto della prima prova scritta. Tale
designazione tiene conto del seguente ordine di precedenza:

   a) docenti della classe statale o paritaria;
   b) docenti dell'istituto;
   c)  docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
   d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali. .br,

     II  presente  decreto  sara' inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione

       Roma, 25 gennaio 2002
                                                 Il Ministro: Moratti

   Registrato alla Corte dei conti il 21febbraio 2002
   Ufficio  di  controllo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 126