L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione di Consiglio del 6 febbraio 2002;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la  direttiva  n.  95/46/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  del  24  ottobre  1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche  con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675, recante "Tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  15  dicembre  1997 sul trattamento dei dati e sulla tutela della
vita privata nel settore delle telecomunicazioni;
  Vista  la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una
rete  aperta  (ONP)  alla  telefonia vocale e sul servizio universale
delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  maggio  1998,  n. 171, recante
"Disposizioni  in  materia  di  tutela della vita privata nel settore
delle  telecomunicazioni,  in attuazione della direttiva 97/66/CE del
Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  ed  in  tema  di  attivita'
giornalistica";
  Visto   il   decreto   ministeriale  10  marzo  1998,  relativo  al
finanziamento    del    servizio   universale   nel   settore   delle
telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318,  recante  "Regolamento  recante norme per l'individuazione delle
misure  minime  di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a
norma  dell'articolo  15,  comma  2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675";
  Vista  la propria delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante
"Regole  per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori
(Service  Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
  Vista  la  propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante
"Piano   di   numerazione   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e
disciplina  attuativa",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  466/00/CONS  del  18 luglio 2000,
recante "Parere all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
in   merito  alla  comunicazione  dell'operazione  di  concentrazione
Telecom Italia Seat Pagine Gialle";
  Vista  la  propria  delibera n. 8/00/CIR del 1 agosto 2000, recante
"Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio universale per l'anno 1999", ed, in particolare, l'art. 5;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/1.0./CE,  in  materia  di  telecomunicazioni", ed, in particolare,
l'art. 20;
  Vista  la  propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante
"Disposizioni  in  tema  di portabilita' del numero tra operatori del
servizio   di   comunicazione   mobile  e  personale  (Mobile  Number
Portabilita)",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 143 del 22 giugno 2001;
  Vista la propria delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001, recante
"Modifica  alle  condizioni  economiche  di  offerta  del servizio di
informazione  abbonati  di  Telecom  Italia S.p.a.", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 177 del 1 agosto
2001;
  Vista  la propria delibera n. 14/01/CIR del 12 luglio 2001, recante
"Consultazione   pubblica   concernente   una   indagine  conoscitiva
sull'introduzione  di  meccanismi concorrenziali per la fornitura del
servizio  universale",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana  n.  183  del  8  agosto  2001  e  le  relative
risultanze;
  Vista la propria delibera n. 332/01/CONS del 1 agosto 2001, recante
"Consultazione  pubblica  concernente  un'indagine  conoscitiva sulle
regole  e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di
un servizio di elenco telefonico generale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001, e le
relative risultanze;
  Vista  la  propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante
"Modalita'  operative per la portabilita' del numero tra operatori di
reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number
Portability)",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 197 del 25 agosto 2001;
  Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante
"Risorse  di  numerazione  per  lo  svolgimento  del  servizio  della
portabilita'  del  numero  tra  operatori  di  reti  per i servizi di
comunicazione   mobili   e   personali",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;
  Vista  la  propria  delibera  n.  23/01/CIR  del  21 novembre 2001,
recante   "Servizio  Universale:  applicabilita'  del  meccanismo  di
ripartizione   e  valutazione  del  costo  netto  per  l'anno  2000",
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 4 gennaio 2002;
  Vista  la nota del Garante per la protezione dei dati personali del
28 gennaio 2002, prot. n. 986/16395, avente ad oggetto il trattamento
dei  dati  personali con riferimento alla pubblicazione degli elenchi
abbonati in attuazione dell'art. 20 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
  Considerato quanto segue:
    1. Le disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei
servizi  di  telecomunicazione,  recepite  dal decreto del Presidente
della  Repubblica n. 318/1997, hanno sancito, a partire dal 1 gennaio
1998,  l'abolizione  di  ogni  diritto  di esclusiva, anche di quelli
relativi   alla   predisposizione  ed  alla  prestazione  di  servizi
concernenti  gli  elenchi telefonici e di servizi di ricerca, nonche'
alla  pubblicazione degli elenchi stessi, considerando tali attivita'
come  centrali  in relazione all'uso dei servizi di telecomunicazioni
in  un contesto di mercato liberalizzato, anche in considerazione del
fatto  che  ad  essi  sono  legati  l'effettivo  sviluppo commerciale
dell'accesso  disaggregato  alla rete locale e della portabilita' del
numero.  Lo  sviluppo della concorrenza, quindi, nei mercati relativi
ai   servizi  di  informazione  abbonati,  in  quello  degli  annuari
telefonici  e  in  quello  dei  servizi  di  informazione sull'elenco
abbonati  tramite  operatore/risponditore  automatico,  presuppone la
disponibilita'  delle informazioni relative agli abbonati al servizio
telefonico,  informazioni  che  si  rivelano  essenziali anche per lo
svolgimento di una serie di altri servizi da parte di nuovi e diversi
operatori    (annuari    categorici,    elenchi   on-line,   raccolta
pubblicitaria  sull'annuaristica  telefonica  e  categorica,  servizi
legati  ad  Internet,  ecc).  In  tal  senso  si  e'  espressa  anche
l'Autorita'   garante   della   concorrenza   e   del   mercato,  nel
provvedimento  n. 8545 con il quale e' stata autorizzata l'operazione
di concentrazione Telecom Italia-Seat Pagine Gialle e nel quale, come
condizione  all'operazione,  e'  stata  prevista,  in primo luogo, la
cessione,  da  parte  di Telecom Italia S.p.a., dell'intera base dati
degli  abbonati  al  servizio telefonico - ivi inclusi i dati forniti
dagli  OLO  e relativi ai propri abbonati - a titolo gratuito e senza
vincolo  di  utilizzo  ad  alcuni  soggetti  (OLO,  ISP, fornitori di
servizi  di directory assistance, soggetti operanti nel settore degli
annuari  telefonici  e  nel  commercio  elettronico) e a pagamento ai
restanti  soggetti  interessati. La base dati relativa agli abbonati,
comprendente,   tra   le   altre,   informazioni  inerenti  l'accesso
telefonico,  la  localita',  i  dati  anagrafici  e i dati accessori,
costituisce  innanzitutto  una  risorsa  chiave per ogni operatore di
telecomunicazioni,  in  quanto  parte  di  un  sistema  integrato  di
prestazioni  e  funzioni  sottostanti allo specifico servizio fornito
(ad  es.  numerazione,  segnalazione,  fatturazione)  ed  e' anche il
principale  fattore  produttivo  comune  dei  servizi di informazione
abbonati. D'altronde, la conoscenza dell'elenco di tutti gli abbonati
al servizio telefonico, indipendentemente dall'operatore che offre il
servizio  stesso, e' uno strumento indispensabile sia per l'effettivo
utilizzo  dei  servizi  telefonici  da parte degli utenti, sia per la
garantire  l'efficienza  delle  reti  attraverso  lo  sviluppo  delle
necessarie  esternalita'.  Inoltre,  si  tratta di un elemento la cui
disponibilita'  ha  acquisito  notevole  importanza  anche per quanto
concerne  i servizi offerti dagli operatori mobili, in considerazione
della sempre maggiore diffusione dell'utilizzo del numero mobile come
numero  primario di contatto. Con riferimento al citato provvedimento
n.   8545  va,  peraltro,  rilevato  che  l'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del  mercato ha altresi' prescritto "[..] che Telecom
metta  a  gara  la  raccolta  pubblicitaria  per  l'elenco  ufficiale
abbonati  al  telefono  di Telecom Italia a partire dal primo gennaio
2008",   aggiungendo   poi   che  "tale  impegno  non  pregiudica  le
determinazioni   che  potrebbero  essere  assunte  dall'Autorita'  di
settore  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  regolamentari,  in
conformita'  alla  normativa  comunitaria  e  nazionale in materia di
liberalizzazione  del  settore  delle  telecomunicazioni,  al fine di
anticipare l'apertura del mercato";
    2.  La necessita' di rendere disponibile un elenco generale degli
abbonati al servizio telefonico, accessibile anche tramite operatore,
ed  il diritto degli abbonati stessi di essere inseriti negli elenchi
telefonici  a  disposizione  del pubblico, nel rispetto della vigente
normativa  in  materia  di protezione dei dati personali e della vita
privata  nel  settore  delle  comunicazioni,  sono  stati  piu' volte
evidenziati  dal  legislatore comunitario e nazionale. Il decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 318/1997 e il decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  77/2001  recano specifiche disposizioni in tal
senso:  l'art.  17,  comma  1, lettera a), del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  318/1997,  dispone  che  "L'Autorita' provvede
affinche' l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia
reso  disponibile,  in  uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla
rete  urbana  di  appartenenza,  su supporto cartaceo o elettronico a
richiesta,  e  lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente", e, il
comma  2  del  medesimo  articolo,  dispone  che  "Ogni  organismo di
telecomunicazioni   deve   rendere   disponibili   ed  accessibili  a
condizioni  eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le
basi  dei  dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al
servizio   di  telefonia  vocale  anche  al  fine  di  consentire  la
realizzazione  di  elenchi  telefonici generali". L'art. 20, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, in attuazione
della   direttiva   98/10/CE,   integra  le  disposizioni  succitate,
prevedendo  la necessita' di armonizzare le disposizioni del medesimo
articolo  con  le garanzie che il legislatore ha introdotto con fonte
primari  attraverso  il  decreto  legislativo n. 171/1998 a tutela di
diritti  fondamentali  delle  persone interessate, in particolare del
diritto  alla  riservatezza  nel  settore  delle  comunicazioni. Tali
garanzie  dovranno  essere  specificate  in un apposito provvedimento
integrativo,  da  adottare  nel  quadro  di  una  cooperazione con il
Garante per la protezione dei dati personali anche ai sensi dell'art.
31, commi 5 e 6, della legge n. 675/1996;
    3.  Pertanto, per realizzare gli obiettivi sopra evidenziati, gli
operatori  devono  rendere  disponibili le proprie base dati relative
agli  abbonati, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
Diviene  prioritaria, conseguentemente, la creazione di un'unica base
di  dati,  anche  al  fine di evitare una frammentazione delle stesse
base  dati,  in  considerazione  dell'evoluzione del mercato rispetto
alla  situazione in cui l'unico operatore telefonico provvedeva anche
alla  pubblicazione  degli  elenchi  e alla fornitura del servizio di
informazione  abbonati ed in cui, quindi, esisteva un'unica base dati
degli  abbonati.  Tale  frammentazione costituirebbe, in primo luogo,
una  forte barriera all'accesso per i soggetti nuovi entranti che, in
assenza  di  una base dati unica, si vedrebbero costretti a negoziare
una  molteplicita'  di  accordi  bilaterali  per  essere  in grado di
offrire  un  servizio  completo  e  renderebbe,  i  secondo luogo, di
difficile  realizzazione un servizio di informazione abbonati con una
accettabile   qualita'   del  servizio  per  gli  utenti  finali,  in
particolare   in   termini   di   tempi   previsti  per  accedere  ad
un'informazione  completa.  Una  base dati unica consente, invece, di
prevedere una strutturazione dei dati univoca, con soluzioni tecniche
omogenee  e flessibili che possano eventualmente consentire, anche in
relazione  al mutare delle esigenze, l'inserimento di nuove categorie
di  dati,  garantendone,  altresi',  la completezza, la correttezza e
l'aggiornamento.   L'esistenza   di   un'unica  base  dati,  inoltre,
garantisce  gli  operatori  e gli stessi utenti in merito al rispetto
della  sicurezza  dei  dati  ed alla gestione degli stessi secondo le
attuali  previsioni  normative  in  materia  di  protezione  dei dati
personali  e  della  vita privata nel settore delle comunicazioni. Le
garanzie  di cui sopra sussistono nel caso di un'unica base dati, sia
"fisica",  sia  "logica"  intesa, nel primo caso, come infrastruttura
che  raccoglie  fisicamente  in  un  unico luogo i dati forniti dagli
operatori  e, nel secondo caso, come interconnessione delle base dati
degli  operatori.  Al riguardo, va peraltro evidenziato che la scelta
di  una  base  dati  "fisica"  risulta piu' efficace e garantisce una
maggiore  semplicita'  di  realizzazione  e mantenimento per il minor
impatto sull'adeguamento tecnologico dei processi e dei sistemi degli
operatori. A favore di un'unica base dati "fisica" si puo' facilmente
argomentare  che  il  rischio  di  accessi non autorizzati aumenta in
proporzione   al   numero  delle  base  dati  fisiche  esistenti.  La
definizione  delle  modalita'  di  gestione della base dati unica, le
modalita'   di   accesso,   a  condizioni  eque,  ragionevoli  e  non
discriminatorie, e l'eventuale individuazione dell'organismo al quale
ne  e' affidata la gestione si ritiene debbano realizzarsi attraverso
la stipula di un accordo quadro tra i soggetti titolari di servizi di
telecomunicazioni,   ai   quali   risultino   assegnate   risorse  di
numerazione effettivamente utilizzate;
    4.  Gli  elementi  e  le  caratteristiche  della  base dati sopra
indicati,  relativi  alla sua natura di principale fattore produttivo
comune  dei  servizi  di  informazione abbonati, ne evidenziano anche
l'importanza in relazione alle condizioni di accesso e utilizzo delle
informazioni  ivi  contenute  da  parte  degli abbonati stessi, quale
condizione  di  garanzia  di  un  servizio  di  natura  pubblica e di
utilita'   sociale.   Le   medesime   disposizioni   in   materia  di
liberalizzazione  dei  servizi  in  oggetto  non escludono che alcuni
elenchi  telefonici  e  servizi di informazione elenco abbonati siano
forniti  in  modo  da  risultare  soggettivamente senza costi per gli
utenti,  evidenziando in tal modo il particolare valore sociale degli
stessi.   Tenuto   conto   inoltre  del  fatto  che  l'apertura  alla
concorrenza  non  implica  l'universalita' del servizio, tali servizi
sono  inseriti  nell'ambito  di quell'insieme di servizi, di una data
qualita', a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla
localizzazione  geografica,  e  offerti ad un prezzo abbordabile, che
compongono  il  servizio universale. Il citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  318/1997  all'art. 3, comma 1, lettera b) e c)
indica,  quali  componenti  del  servizio  universale  "[.....].b) la
fornitura  dell'elenco  degli abbonati limitatamente alla rete urbana
di appartenenza; c) i servizi di informazione abbonati". Tale elenco,
che  attualmente  deve  essere  fornito dall'operatore incaricato del
servizio   universale,  deve  avere  specifiche  caratteristiche.  Il
richiamato  art.  17  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997 prevede, infatti, che l'elenco riporti i numeri di tutti gli
abbonati  al  servizio di telefonia vocale, qualunque sia l'operatore
fornitore  del  servizio  stesso: cio' comporta, necessariamente, che
sia  rispettato il principio di non discriminazione nel trattamento e
nella presentazione delle informazioni e, quindi, che tale elenco non
rechi  il  marchio  di un singolo operatore, ma tutte le informazioni
relative  ai  servizi  degli  operatori  i  cui  utenti sono inseriti
nell'elenco.  Tale  elenco  deve  essere  reso  disponibile,  in  uso
gratuito,   agli   utenti,   limitatamente   alla   rete   urbana  di
appartenenza,  su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e deve
essere   aggiornato   periodicamente.   L'art.  20  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  77/2001  -  collocato nel capo IV,
sezione  II  "Fornitura di un insieme definito di servizi che possono
essere  finanziati  nel contesto del servizio universale" - specifica
ulteriormente  le  caratteristiche  degli  elenchi  che devono essere
messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico,
o  su  entrambi, in una forma approvata dall'Autorita', includendovi,
oltre  ai  numeri  dei  telefoni  fissi,  anche  i mobili ed i numeri
personali  degli  abbonati, apportando quindi una modifica all'ambito
oggettivo  del  contenuto  del servizio universale. La medesima norma
dispone,   inoltre,   che  almeno  un  servizio  informazioni  elenco
abbonati, che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco, sia
a  disposizione  di  tutti  gli  utenti,  anche  dai posti telefonici
pubblici a pagamento;
    5.  Il  sistema attuale di fornitura del servizio universale, pur
presentando il vantaggio relativo allo sfruttamento delle economie di
scala  e  di scopo realizzate dall'unico operatore che serve l'intero
mercato,  presenta  alcuni  limiti,  quali,  ad  esempio,  la  scarsa
presenza  di  incentivi  per  l'unico  fornitore  a  ridurre il costo
complessivo  del  servizio e adeguare l'offerta alle preferenze degli
utenti,  le  difficolta'  nella  realizzazione  della stima del costo
netto a causa delle asimmetrie informative presenti tra regolatore ed
imprese,  le  contestazioni,  da  parte  degli  operatori  chiamati a
contribuire  al  pagamento del costo netto di erogazione del servizio
universale,  dei  risultati che determinano la ripartizione del costo
suddetto.   Tali   limiti   potrebbero   essere   in  parte  superati
introducendo  meccanismi  alternativi  di fornitura che facciano leva
sulla   partecipazione   di   diversi   soggetti.  Sulla  base  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997,
a  partire  dal  1  gennaio  1998 possono essere, infatti, incaricati
della  fornitura  del  servizio  universale  anche altri organismi di
telecomunicazioni,  previo  conseguimento di licenza individuale o di
autorizzazione  generale, anche in relazione a singoli servizi ovvero
per  ambiti  diversi  dall'intero  territorio nazionale. A tale fine,
occorre  precisare  che  il  paniere  dei  servizi  facenti parte del
servizio   universale   puo'   evolvere   sulla  base  del  progresso
tecnologico e dello sviluppo dei singoli mercati di riferimento e che
la  valutazione  del  contenuto  del  servizio  universale  e  la sua
eventuale  revisione  sono  effettuate,  almeno  ogni  due  anni, dal
Ministero  delle  comunicazioni,  sentita l'Autorita'. In relazione a
quanto  previsto  dalla  legge  n.  249/1997, l'Autorita' individua i
soggetti  tenuti  all'adempimento  degli  obblighi  di  fornitura del
servizio universale secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea;
    6.  Con  riferimento  ai  servizi  qui  considerati,  il  mercato
rilevante  nel  quale  si  colloca  il  servizio di elenco telefonico
generale, come gia' anticipato, e' quello dei servizi di informazione
abbonati  generale.  Le aspettative dell'utenza sono progressivamente
divenute   piu'   sofisticate  in  relazione  alla  disponibilita'  e
specialita'  delle  informazioni  reperibili  tramite  il servizio di
informazione  abbonati,  garantendo  quindi  una  domanda sufficiente
anche  per servizi differenziati sia per contenuto, sia per modalita'
di  accesso.  Per  quanto  concerne  il servizio di elenco telefonico
generale,  sebbene il formato cartaceo continui, anche per il futuro,
ad  essere  quello  maggiormente  diffuso,  in  particolare in ambito
residenziale, la distribuzione elettronica, sia on line sia off-line,
risulta  particolarmente  interessante  anche per i suoi bassi costi,
soprattutto   in   ambito   business,  e  sara'  quella  maggiormente
interessata  dagli  sviluppi  connessi  alla  diffusione  di massa di
Internet. Attualmente, all'interno del mercato rilevante del servizio
di  informazioni  abbonati  generale  sono  offerte  due tipologie di
servizi  che presentano un alto grado di sostituibilita': il servizio
di  informazione abbonati tramite operatore o risponditore automatico
(Servizio  12)  e  il  servizio  di  fornitura  dell'elenco  abbonati
cartaceo  (Pagine  Bianche).  La  base  dati  e', come gia' detto, il
principale  fattore  produttivo comune per la realizzazione, da parte
del  soggetto  incaricato  del  servizio  universale, sia dell'elenco
cartaceo   sia  del  servizio  informazione  abbonati.  Tuttavia,  il
finanziamento  di  tali  servizi  e'  soggetto  a  diversi  regimi di
controllo  dei  ricavi.  Il  servizio informazione abbonati associato
alla numerazione 12 e' fruibile dall'utente finale di telefonia fissa
dietro  il  pagamento  di una tariffa controllata, fissata, fino al 4
luglio  2001,  dal  provvedimento  del  Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  del 28 marzo 1992 e successivamente dalla delibera
dell'Autorita'  n.  271/01/CONS.  Il  servizio  di  fornitura elenchi
abbonati   e'   finanziato   principalmente  attraverso  la  raccolta
pubblicitaria,  che  non e' soggetta ad alcun limite tariffario. Come
evidenziato  nella  citata delibera n. 466/00/CONS con riferimento ai
servizi   di   fornitura   dell'elenco   telefonico   generale  e  di
informazioni  abbonati, "l'evoluzione della regolamentazione da parte
dell'Autorita'  settoriale  e'  finalizzata  a creare la struttura di
incentivi  che  da una parte consenta la realizzazione dell'obiettivo
di  garanzia di un servizio di pubblica utilita' fornito all'utenza a
condizioni   favorevoli,   dall'altra   consenta  di  individuare  le
modalita'  di fornitura piu' efficienti e tali da ridurre i costi del
servizio  (o  ripartirne  i  profitti)  a  carico  del  sistema delle
telecomunicazioni",  con  l'obiettivo  della  minima  distorsione del
mercato  e  della  garanzia  che  le modalita' di copertura del costo
netto   degli   obblighi   di  servizio  universale  complessivamente
considerati   siano   tali  da  permettere  la  riduzione  al  minimo
dell'impatto dell'onere finanziario gravante sugli utenti finali, sia
soggettivamente, sia oggettivamente;
    7.  Nell'ambito  dei  servizi  in questione, l'Autorita', secondo
quanto  previsto  dall'art.  22  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 77/2001, puo' adottare misure specifiche per garantire
che  consumatori  disabili o con particolari esigenze sociali abbiano
accesso  al servizio di informazioni telefoniche. Tali misure possono
prevedere prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali
condizioni di mercato;
  Ritenuta  l'opportunita'  che  la  definizione  delle  modalita' di
gestione   della  base  dati  elenco  abbonati  sia  condivisa  dagli
operatori  licenziatari di servizi di telecomunicazioni e considerato
che  le modalita' per la gestione delle basi di dati della rete fissa
risultano  piu'  agevoli  in conseguenza della maggiore maturita' del
mercato,  mentre  nel  caso della rete mobile, stante il carattere di
novita' delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica  n.  77/2001, e' necessario prevedere l'operativita' delle
basi di dati secondo tempi differiti rispetto alla rete fissa;
  Rilevato che il rispetto delle esigenze fondamentali e della tutela
dei dati personali e' condizione necessaria per l'utilizzo delle base
di  dati  degli  abbonati  ai  fini  della  fornitura  di  servizi di
informazione  elenco  abbonati  con  qualunque mezzo realizzata e che
tale  fornitura risulta pertanto soggetta al regime di autorizzazione
generale, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia
di prodotti editoriali;
  Ritenuta altresi' la necessita' di un intervento di adeguamento del
servizio  universale alla luce delle modifiche introdotte dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 77/2001, in adempimento ai compiti
di garanzia demandati da tali norme all'Autorita';
  Ritenuto   altresi',   di   segnalare   al   Governo,   alla   luce
dell'evoluzione del mercato e delle intervenute modifiche legislative
ed  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  e la diffusione dei servizi
elettronici,  l'opportunita'  di  una  revisione  del  contenuto  del
servizio   universale  ricomprendendo  nell'ambito  dei  servizi  ivi
previsti   anche   la   fornitura  dell'elenco  abbonati  in  formato
elettronico;
  Udita  la  relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
           Costituzione degli elenchi telefonici generali
  1.  La  fornitura di elenchi abbonati e dei servizi di informazione
abbonati   di   cui   al   presente   provvedimento   avviene  previo
conseguimento  del  necessario  titolo  abilitativo  e  salvo  quanto
previsto  in  materia  di  prodotti  editoriali  ed e' subordinata al
rispetto  delle  disposizioni  vigenti  e delle altre disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.
  2.  L'elenco telefonico generale include i numeri degli abbonati ai
servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul
territorio  nazionale  ed  i  relativi  elementi  identificativi,  in
conformita'  al  provvedimento  di  cui  al  successivo art. 5, ed in
particolare:
    a) i  numeri  telefonici e di facsimile degli abbonati ai servizi
offerti  dagli operatori titolari di licenze per servizi di telefonia
fissa;
    b) gli  elementi strettamente necessari all'identificazione degli
abbonati di cui alla lettera a);
    c) i  numeri telefonici degli abbonati e degli utenti dei servizi
offerti  dagli operatori titolari di licenze per servizi di telefonia
mobile;
    d) gli  elementi strettamente necessari all'identificazione degli
abbonati e degli utenti di cui alla lettera c);
  3.  In fase di prima attuazione ed ai fini della costituzione degli
elenchi generali, gli operatori titolari di numerazione di rete fissa
e  mobile,  qualora non abbiano gia' provveduto a costituire una base
di dati conforme al presente provvedimento, sono tenuti a:
    a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento
di  cui  al  successivo  art.  5,  adeguare ed integrare la carta dei
servizi e le condizioni contrattuali prevedendo le modalita' relative
all'inserimento degli utenti negli elenchi generali;
    b) comunicare  agli abbonati esistenti le nuove condizioni di cui
al punto a);
  4.  In  caso  di  portabilita'  del  numero  l'operatore  recipient
provvede  a comunicare all'abbonato l'inserimento nella sua base dati
relativa  agli elenchi abbonati al fine di verificare o modificare le
informazioni  che  l'abbonato  intende inserire ovvero per permettere
allo  stesso  di  poter  negare  l'autorizzazione  ad  apparire nella
base-dati  stessa.  L'operatore  donor  provvede  alla  cancellazione
dell'utente  "portato"  dalla propria base dati relativa agli elenchi
abbonati.