IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  26 settembre 2000, n. 265, recante misure
urgenti  per  i settori dell'autotrasporto e della pesca, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343;
  Visto  l'art. 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 265/2000, con
il   quale,   al   fine  di  attenuare  l'impatto  sociale  derivante
dall'aumento  dei  costi dei prodotti petroliferi e' stata istituita,
per  l'anno  2000  e  per  periodi  diversi  da  quelli  previsti per
l'emergenza  ambientale  in  Adriatico e per le interruzioni tecniche
nel  Tirreno  e  nello  Ionio,  una misura sociale di accompagnamento
diretta  ad  assicurare  il  mantenimento  dei livelli occupazionali,
anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito
agli imbarcati a bordo delle navi da pesca;
  Considerato  che,  il  citato  articolo  dispone,  altresi', che la
misura  puo'  essere  fruita  con  indennita' compensativa ovvero con
sgravio   contributivo   e   credito  d'imposta  nel  limite  massimo
percentuale previsto, per la pesca mediterranea, dal decreto-legge 30
dicembre  1997,  n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
del   settore   dei   trasporti   e   l'incremento  dell'occupazione,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
  Visto  l'art.  6-bis del citato decreto-legge n. 457/1997 che fissa
nel limite massimo del 70 per cento i benefici di cui agli articoli 4
e  6  dello  stesso  provvedimento  legislativo  da  riconoscere alle
imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea;
  Vista la circolare serie XII n. 12 del 20 aprile 1998, con la quale
il  Ministero  dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
del  lavoro  marittimo  e  portuale,  ha  emanato le disposizioni per
l'attuazione del richiamato art. 6-bis del decreto-legge n. 457/1997;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  luglio 1995 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995), recante disciplina del
rilascio  delle  licenze  di  pesca,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  l'accordo  15  novembre  2000 concluso tra le organizzazioni
professionali  e  sindacali  della  pesca,  al cui contenuto si fara'
riferimento  anche  ai  fini  della  messa  a punto del provvedimento
previsto dall'art. 3, comma 2, del presente decreto;
  Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed
il  Comitato  nazionale  per  la  conservazione  e  la gestione delle
risorse  biologiche  del  mare  che,  nella riunione dell'11 dicembre
2000, hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   La   misura   sociale  di  accompagnamento  istituita  con  il
decreto-legge   26   settembre   2000,   n.   265,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2000,  n. 343, al fine di
attenuare  l'impatto  sociale  derivante  dall'aumento  dei costi dei
prodotti petroliferi, e' determinata in misura forfetaria in:
    a) L. 1.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di
pesca con potenza motrice fino a 25 kw;
    b) L. 1.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di
pesca con potenza motrice con piu' di 25 kw e fino a 50 kw;
    c) L. 2.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di
pesca con potenza motrice con piu' di 50 kw e fino a 100 kw;
    d) L. 3.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di
pesca con potenza motrice con piu' di 100 kw e fino a 200 kw;
    e) L. 5.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di
pesca con potenza motrice con piu' di 200 kw e fino a 300 kw;
    f) L. 8.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita' di
pesca con potenza motrice con piu' di 300 kw e fino a 400 kw;
    g) L.  13.500.000,  per le imbarcazioni autorizzate all'attivita'
di pesca con potenza motrice con piu' di 400 kw e fino a 500 kw;
    h) L.  16.000.000,  per le imbarcazioni autorizzate all'attivita'
di pesca con potenza motrice con piu' di 500 kw e fino a 600 kw;
    i) L.  19.000.000,  per le imbarcazioni autorizzate all'attivita'
di pesca con potenza motrice con piu' di 600 kw e fino a 700 kw;
    l)  L.  22.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attivita'
di pesca con potenza motrice con piu' di 700 kw.