IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  8  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
dei   lavori  pubblici,  ora  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione  nelle  piccole  isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  del  commissario  straordinario  del comune di
Ischia  in  data  30  gennaio  2002, n. 21, concernente il divieto di
afflusso  e  di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone  residenti nel
territorio della regione Campania;
  Vista  la  delibera  della giunta comunale di Lacco Ameno in data 7
febbraio  2002,  n.  22,  concernente  il  divieto  di  afflusso e di
circolazione  sull'isola  di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,  appartenenti  a  persone residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la  deliberazione  commissariale  del comune di Casamicciola
Terme  in  data  5  febbraio  2002,  n. 15, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio della regione Campania;
  Vista  la  delibera  della giunta municipale del comune di Forio in
data  16  gennaio 2002, n. 1, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di  Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la deliberazione del consiglio comunale del comune di Barano
d'Ischia  in  data  18  gennaio 2002, n. 6, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli
appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrano di
soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto  di  affitto  o quindici giorni in un albergo del comune di
Barano  d'Ischia  limitatamente  ad  un  solo autoveicolo per ciascun
nucleo  familiare  e  che  consente  la  circolazione per i cittadini
residenti   nel  comune  stesso  di  un  solo  automezzo  per  nucleo
familiare, previo rilascio di apposito bollino da parte della polizia
urbana, limitando tale limitazione con apposita ordinanza;
  Vista  la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara
Fontana  in  data  8  gennaio  2002,  n. 3, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli
appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrano di
soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto  di  affitto  o quindici giorni in un albergo del comune di
Serrara  Fontana  limitatamente  ad  un  solo autoveicolo per ciascun
nucleo  familiare  e  che  consente  la  circolazione per i cittadini
residenti   nel  comune  stesso  di  un  solo  automezzo  per  nucleo
familiare, previo rilascio di apposito bollino da parte della polizia
urbana, limitando tale limitazione con apposita ordinanza;
  Vista  la  deliberazione del commissario straordinario dell'Azienda
autonoma  di  cura,  soggiorno  e  turismo delle isole di Ischia e di
Procida,  datata  8 gennaio  2002,  n.  2,  concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione  sulle  isole  di Ischia e di Procida a
persone residenti nel territorio della regione Campania;
  Vista  la nota della prefettura di Napoli in data 19 febbraio 2002,
n.  10016-Gab. con la quale si conferma il parere favorevole espresso
nello  scorso  anno al divieto di circolazione nel periodo estivo dei
veicoli nell'isola di Ischia;
  Vista  la  nota  n.  5934  del  26  settembre  2001 con la quale si
chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
  Vista  l'ordinanza  del  tribunale  amministrativo regionale per il
Lazio - Sez. 3a - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola
di  Ischia,  come facenti parte della "popolazione stabile dell'isola
stessa";
  Vista  l'ordinanza  del  tribunale  amministrativo regionale per la
Campania  - Sez. 1a - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che
la  soluzione  di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione
residente,  proposta  dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                               Divieto

  Dal 28 marzo 2002 al 30 settembre 2002 sono vietati l'afflusso e la
circolazione  sull'isola  di  Ischia,  comuni  di Casamicciola Terme,
Barano  d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli
autoveicoli,   motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone
residenti  nel  territorio  della  regione  Campania,  o  condotti da
persone   residenti   sul  territorio  della  regione  Campania,  con
esclusione  di  quelli  appartenenti  a  persone  facenti parte della
popolazione stabile dell'isola.