IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
1. Adempimenti dei soggetti erogatori.
  1.1.  I  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali ai sensi del
decreto  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali 11 aprile
2001,  sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello
di   riferimento,  a  comunicare,  per  via  telematica,  al  sistema
informativo   dell'Agenzia  delle  entrate  le  proprie  generalita',
comprensive  dei  dati  fiscali,  i dati relativi all'ammontare delle
erogazioni  effettuate  nel  periodo  d'imposta ed i dati relativi ai
soggetti  beneficiari dell'erogazione, in conformita' alle specifiche
tecniche indicate nell'allegato A al presente provvedimento.
2. Adempimenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
  2.1.  In applicazione dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 5, comma 2,
del  decreto  11  aprile 2001, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali  trasmette, entro i termini di seguito specificati, per via
telematica,  al  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle  entrate i
seguenti  dati,  in  conformita'  alle  specifiche  tecniche indicate
nell'allegato B al presente provvedimento:
    a) entro   il   31   marzo   dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,   l'elenco   nominativo   dei  soggetti  che  effettuano
elargizioni in denaro e il relativo ammontare;
    b) entro   il   30   aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2, comma
1,  lettera b), del decreto 11 aprile 2001, per ciascuno dei soggetti
beneficiari,   l'ammontare   delle   erogazioni  ricevute,  la  quota
spettante e la conseguente somma da versare all'erario.
3. Modalita' di trasmissione.
  3.1. I dati di cui ai punti 1 e 2 sono trasmessi per via telematica
al  sistema  informativo  dell'Agenzia delle entrate con le modalita'
previste  dall'art.  3,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, per la
presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e
di I.R.A.P.
  3.2.  I  soggetti  che  procedono  direttamente  alla  trasmissione
telematica  dei dati di cui ai punti 1 e 2 devono essere abilitati al
servizio  telematico  Entratel  o  Internet determinato sulla base di
quanto  previsto  dal  citato  art.  3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
  Non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione i soggetti gia'
autorizzati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
4. Software di controllo.
  4.1.  Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni
di  cui  ai punti 1 e 2, e' necessario utilizzare i prodotti software
di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al
fine  di  verificare  la  congruenza  dei  dati comunicati con quanto
previsto dalle rispettive specifiche tecniche.
  4.2.  I  file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il
servizio  telematico Internet devono avere dimensioni non superiori a
3 Megabyte.
5. Ricevute.
  5.1.  La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e'
completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i
casi previsti al punto 5.4.
  5.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle
comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del
codice  di  autenticazione  per  il servizio Entratel e del codice di
riscontro  per  il  servizio  Internet  generati secondo le modalita'
descritte,  rispettivamente,  al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed
al  paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni.
  In essa sono indicati i seguenti dati:
    a) la data e l'ora di ricezione del file;
    b) l'identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua
la trasmissione telematica;
    c) il  protocollo  attribuito dall'Agenzia delle entrate al file,
all'atto della ricezione dello stesso;
    d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
  5.3. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta e' resa disponibile
per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello
del  corretto  invio  del  file  all'Agenzia  delle  entrate e per un
periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
  5.4.  La ricevuta non e' rilasciata e la comunicazione si considera
non  presentata,  qualora il file venga scartato per uno dei seguenti
motivi:
    a) mancato  riconoscimento  del  codice  di autenticazione per il
servizio  Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet
di cui al punto 5.2;
    b) codice  di autenticazione per il servizio Entratel o codice di
riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello
stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
    c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo di cui al punto 4.1;
    d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni,
nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario.
  Tale  circostanza  e'  comunicata  sempre  per  via  telematica  al
soggetto  che  ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua
volta e' tenuto a riproporre la trasmissione, purche' corretta, entro
i termini previsti dal presente provvedimento.
6. Disposizioni transitorie.
  6.1.  Le  comunicazioni oggetto del presente provvedimento relative
al  periodo  d'imposta  2001  sono  trasmesse  per  via telematica al
sistema  informativo  dell'Agenzia  delle  entrate dal 1 luglio al 30
settembre 2002.
Motivazioni.
  L'emanazione  del  presente provvedimento ha lo scopo di consentire
al  Ministero  per i beni e le attivita' culturali ed ai soggetti che
effettuano   le   erogazioni  liberali  per  progetti  culturali,  di
trasmettere  le comunicazioni, di cui alle disposizioni contenute nel
decreto   ministeriale   11   aprile  2001,  al  sistema  informativo
dell'Agenzia delle entrate.
  Questo   provvedimento   stabilisce   le   modalita'   tecniche  di
trasmissione  del  flusso  di  comunicazione  dati, utili agli uffici
competenti   dell'Agenzia  delle  entrate,  per  poter  effettuare  i
successivi  controlli  derivanti  dall'applicazione  del  sistema  di
agevolazioni fiscali, introdotte al fine di incentivare le erogazioni
liberali a favore di iniziative di interesse culturale.
Riferimenti normativi del presente provvedimento.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo  1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
    regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
  Legge  21  novembre  2000, n. 342, ed in particolare l'art. 38, che
integrando,  con l'aggiunta della lettera c-nonies), l'art. 65, comma
2,  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
successive   modificazioni,  prevede  la  concessione  di  erogazioni
liberali  in  denaro  a favore dello Stato, delle regioni, degli enti
locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e di
associazioni  legalmente  riconosciute,  per  lo svolgimento dei loro
compiti  istituzionali  e per la realizzazione di programmi culturali
nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
  Decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali 11 aprile
2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001,
riguardante  l'individuazione  dei soggetti beneficiari di contributi
in  denaro  e  l'introduzione  di  modalita' di comunicazione poste a
carico  sia del Ministero per i beni e le attivita' culturali che dei
soggetti che effettuano le erogazioni liberali.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  208 del 7 settembre 1998,
recante  modalita'  per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
  Decreto  dirigenziale  21  dicembre  2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  3  del  4 gennaio 2001 riguardante l'individuazione di
altri   soggetti   incaricati  della  trasmissione  telematica  delle
dichiarazioni.
  Circolare  n. 107/E del 31 dicembre 2001 emanata congiuntamente con
il  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali, riguardante le
erogazioni liberali per progetti culturali, nella quale si fa riserva
di  fissare  le  modalita'  di  trasmissione, per via telematica, con
successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 marzo 2002
                                                Il direttore: Ferrara