IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                  e degli incentivi all'occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3  e  4,  relativi  alla  disciplina dei contratti di solidarita'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  Mauro Benedetti S.p.a. inoltrata
presso   il   competente   ufficio  della  Direzione  generale  degli
ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi all'occupazione, come da
protocollo  dello  stesso,  in data 8 gennaio 2002, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del predetto provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 28 novembre 2001
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 3 dicembre 2001,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore cartarie
e  cartotecniche  applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 40 unita', su un organico
complessivo di 79 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Mauro Benedetti
S.p.a.,  con sede in Perugia, unita' di Perugia, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 40 unita', su un organico complessivo di 79 unita'.