Nei  riferimenti  normativi  relativi  agli articoli 124, secondo
comma,  e  138,  terzo  comma,  del codice penale militare di guerra,
riportati  in calce allo "Art. 9. Disposizioni processuali" del testo
coordinato  citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n. 28 del 2 febbraio 2002, alla pag. 29, la parte
riportante  l'applicazione  della "pena di morte mediante fucilazione
nel  petto",  va  interpretata  alla luce dell'art. 1, comma 1, della
legge  13 ottobre  1994,  n.  589,  che stabilisce: "1. Per i delitti
previsti  dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari
di  guerra,  la  pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena
massima prevista dal codice penale.".