Nei riferimenti normativi relativi agli articoli 124, secondo comma, e 138, terzo comma, del codice penale militare di guerra, riportati in calce allo "Art. 9. Disposizioni processuali" del testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002, alla pag. 29, la parte riportante l'applicazione della "pena di morte mediante fucilazione nel petto", va interpretata alla luce dell'art. 1, comma 1, della legge 13 ottobre 1994, n. 589, che stabilisce: "1. Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.".