IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 11, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale sono adottate le direttive per disciplinare l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"; Ritenuto di dover precisare taluni aspetti al fine di garantire l'ottimale funzionamento del meccanismo introdotto con i sopra citati provvedimenti; Considerato che, a seguito dell'esperienza maturata in merito alla problematica dei rifacimenti degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, si rende necessario introdurre e regolamentare la categoria dei rifacimenti parziali dei medesimi impianti; Decreta: Art. 1. Definizione di co-combustione 1. Il comma 1, lettera g), dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e' sostituito dal seguente: "g) co-combustione e' la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili".