IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto   il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed  in
particolare  l'art.  11,  comma  5,  che  prevede  l'emanazione di un
decreto  con  il  quale  sono  adottate le direttive per disciplinare
l'obbligo  di  immissione  nel sistema elettrico nazionale di energia
elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  11  novembre 1999 "direttive per l'attuazione delle
norme  in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79";
  Ritenuto  di  dover  precisare  taluni aspetti al fine di garantire
l'ottimale funzionamento del meccanismo introdotto con i sopra citati
provvedimenti;
  Considerato  che, a seguito dell'esperienza maturata in merito alla
problematica   dei   rifacimenti   degli   impianti  idroelettrici  e
geotermoelettrici,  si rende necessario introdurre e regolamentare la
categoria dei rifacimenti parziali dei medesimi impianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Definizione di co-combustione

  1.  Il  comma  1,  lettera g), dell'art. 2 del decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e'
sostituito dal seguente:
    "g) co-combustione    e'    la   combustione   contemporanea   di
combustibili  non  rinnovabili  e  di combustibili, solidi, liquidi o
gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili".