Nel  decreto-legge  citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta
Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
      all'art.  2,  comma 1,  dove  e' scritto: "1. Il recupero delle
somme  di  cui all'art. 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti
in  base  agli  atti  comunitari  di  cui all'articolo 1, comma 2, e'
effettuata  nei  confronti dei loro beneficiari ...", leggasi: "1. Il
recupero  delle  somme  di  cui all'art. 1, comma 1, maggiorate degli
interessi  dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1,
comma 2, e' effettuato nei confronti dei loro beneficiari ...";
      all'art.  3, comma 1, secondo periodo, dove e' scritto: "... il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede,  senza
indugio,  alla  notificazione  dell'ordinanza  -  ingiunzione  per il
recupero  degli  import  residui.",  leggasi: "... il Ministero delle
infrastrutture   e   dei  trasporti  provvede,  senza  indugio,  alla
notificazione  dell'ordinanza  -  ingiunzione  per  il recupero degli
importi residui.".