Il  decreto  legislativo 28 luglio 2000, n. 253 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  212  dell'11 settembre  2000) ha recepito la
direttiva   97/5/CE  in  materia  di  bonifici  transfrontalieri.  La
disciplina si applica a tutti i bonifici della specie di importo fino
a  50.000  euro  effettuati da banche o da altri enti abilitati; tale
ultima  categoria  ricomprende,  ai  sensi del decreto legislativo n.
253/2000,  ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che
nell'ambito     della    propria    attivita'    effettua    bonifici
transfrontalieri (art. 1, comma 1, lettera c).
    Gli  articoli 8  e  9  del  decreto legislativo prevedono che gli
enti,  anche  per  il tramite delle associazioni di categoria, devono
assicurare adeguate ed efficaci procedure di reclamo per la soluzione
delle  controversie  con  la clientela. Resta salva la possibilita' -
per  quest'ultima  -  di utilizzare, in qualunque momento, ogni altro
mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
    Con   il   decreto   13   dicembre  2001,  n.  456,  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, in attuazione del citato art. 8 del
decreto  legislativo  n.  253/2000,  ha  dettato  i  criteri  per  lo
svolgimento  delle  procedure  di reclamo, da improntare a rapidita',
economicita'  ed  effettivita'  della  tutela,  e per la composizione
degli  organi  decidenti, in modo da assicurarne l'imparzialita' e la
rappresentativita' dei soggetti interessati.
    Il  decreto  -  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio
2002 - e' entrato in vigore il 18 gennaio scorso.
    Dalla  data  di pubblicazione del decreto ministeriale decorre il
termine  di  centoventi giorni assegnato agli enti per la definizione
delle  procedure in parola, mediante predisposizione di appositi atti
di  autoregolamentazione.  Entro lo stesso termine gli enti, che alla
data  di  pubblicazione  del  regolamento  gia' effettuavano bonifici
transfrontalieri,    devono    trasmettere,   anche   attraverso   le
associazioni  di categoria, l'atto di autoregolamentazione alla Banca
d'Italia,  la  quale e' chiamata, entro trenta giorni dalla ricezione
degli  atti,  a  verificarne  la  coerenza  con i criteri dettati dal
citato  decreto  ministeriale  n.  456.  La mancata definizione delle
procedure  e  l'inosservanza del termine per l'invio - previa diffida
ad  adempiere  da  parte  della  Banca  d'Italia  - o dei criteri del
decreto ministeriale n. 456 sono sanzionati in via amministrativa.
    Analoghi adempimenti sono posti a carico degli enti che intendano
intraprendere    l'effettuazione    di    bonifici   transfrontalieri
successivamente alla data di pubblicazione del decreto.
    Al  riguardo, si comunica che gli atti di autoregolamentazione in
parola  devono  essere  trasmessi  tempestivamente alla filiale della
Banca  d'Italia  sita nella provincia di insediamento della direzione
generale  degli  enti  o  delle  associazioni  di  categoria  che  li
presentano.