IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Vista  la  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive modifiche,
recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
    Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
maggio   2000,   recante   "Individuazione   delle   risorse   umane,
finanziarie,  strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni
in  materia  di  funzioni  di concessione dei trattamenti economici a
favore  degli  invalidi  civili,  ai  sensi dell'art. 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
novembre 2000, recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le
regioni   per   l'esercizio  delle  funzioni  conferite  dal  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, in materia di concessione dei
trattamenti economici a favore degli invalidi civili";
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre  2000,  recante  "Trasferimento  dei  beni  e  delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni  conferite  dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
alla regione Calabria e agli enti locali della regione";
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre  2000,  recante  "Trasferimento  dei  beni  e  delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni  conferite  dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
alla regione Marche e agli enti locali della regione";
    Visto  l'art.  80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che riconosce alle regioni la possibilita' di attribuire all'I.N.P.S.
l'esercizio  della potesta' concessiva dei trattamenti di invalidita'
civile,  sulla  base  di  specifici  accordi stipulati tra le regioni
stesse e l'I.N.P.S.;
    Vista  la  legge  regionale  7  maggio 2001, n. 11, della regione
Marche, recante "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica
di   leggi  regionali  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)";
    Visto,  in  particolare  l'art.  1, comma 2, della predetta legge
regionale n. 11/2001 con la quale si stabilisce che la regione Marche
si avvale dell'I.N.P.S. per lo svolgimento delle funzioni concessorie
degli emolumenti in favore degli invalidi civili;
    Vista  la  legge  regionale 19 ottobre 2001, n. 20, della regione
Calabria   recante  "Affidamento  all'I.N.P.S.  dell'esercizio  delle
funzioni  di  concessione  dei  nuovi  trattamenti economici a favore
degli invalidi";
    Visto,  in  particolare, l'art. 51, comma 1, della predetta legge
regionale  n.  20/2001  con  la  quale  si  stabilisce che la regione
Calabria   si  riserva  le  funzioni  amministrative  concernenti  lo
svolgimento  delle  funzioni  concessorie  degli emolumenti in favore
degli invalidi civili;
    Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  22  dicembre  2000,  il  quale  stabilisce  che entro il 31
dicembre   2001  alle  eventuali  modifiche  nell'attribuzione  delle
risorse   finanziarie  tra  le  regioni,  le  province  e  i  comuni,
conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1 gennaio
2001,  per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo n.
112  del  1998,  si provvede, su proposta della Conferenza unificata,
con   decreti   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'interno;
    Vista  la  proposta  della  Conferenza  unificata del 22 novembre
2001,   di   modificare   l'attribuzione  delle  risorse  finanziarie
trasferite  per  l'esercizio delle funzioni in materia di concessione
degli emolumenti a favore degli invalidi civili, sulla base di quanto
disposto  dalle  leggi  regionali n. 11 e 20 del 2001 rispettivamente
della regione Marche e della regione Calabria;
    Acquisita  l'intesa del Ministro dell'interno, prevista dall'art.
8  del  predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. Per l'esercizio delle funzioni di concessione degli emolumenti
agli  invalidi  civili  le risorse finanziarie riferite alle province
della  regione  Marche, pari a lire 118.087.018, e quelle riferite ai
comuni  della  regione  Calabria, pari a lire 210.510.711, cosi' come
individuate  nelle  tabelle A ed E allegate ai decreti del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recanti per le medesime
regioni  ed  i relativi enti locali il trasferimento dei beni e delle
risorse   finanziarie,   umane,   strumentali   e  organizzative  per
l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  conferite  dal  decreto
legislativo n. 112 del 1998, sono assegnate direttamente alle regioni
Marche e Calabria che, secondo quanto previsto dalle rispettive leggi
regionali  n.  11/2001  e  n.  20/2001,  hanno  stabilito, per quanto
riguarda  la  regione  Marche,  di riservarsi le funzioni concessorie
degli  emolumenti  in  favore  degli  invalidi  civili  e, per quanto
concerne   la  regione  Calabria,  di  riservarsi  l'esercizio  della
funzione  concessoria  degli  emolumenti  in  favore  degli  invalidi
affidandola in convenzione all'I.N.P.S.
    2.  A  seguito  della  modifica  dell'attribuzione  delle risorse
finanziarie  disposta  dal  comma 1, le tabelle A, allegate ai citati
decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000
sono, relativamente alle regioni Marche e Calabria, sostituite con le
tabelle  allegate  al  presente  decreto.  Sono eliminati i prospetti
relativi  all'assegnazione  delle  risorse  finanziarie alle province
della  regione  Marche  ed  ai  comuni  della regione Calabria per la
materia relativa agli invalidi civili, di cui alle tabelle E allegate
ai  predetti  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2000.
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto
alle necessarie variazioni di bilancio.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 31 dicembre 2001
                                                Il Ministro: Tremonti