Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
   settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22
   dicembre 1986, n.917, recante l'approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi;
   Visto  l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
   Visto  il  medesimo articolo 62-bis del citato decreto-legge n.331
del  1993  che  prevede  che  gli studi di settore sono approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
   Visto  l'articolo  10,  della  legge  8  maggio  1998, n. 146, che
individua  le  modalita'  di  utilizzazione degli studi di settore in
sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
   1999,  n.  195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore;
   Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
   dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse  cause  di  non
applicabilita' degli studi di settore;
   Visto  il  proprio  decreto  10 novembre 1998, che ha istituito la
Commissione  di  esperti  prevista  dall'articolo  10, comma 7, della
legge   n.   146   del  1998,  integrata  e  modificata  dal  decreto
ministeriale 24 ottobre 2000;
   Visto   il   proprio   decreto   12   giugno   1997,   concernente
l'approvazione  di  questionari  per gli studi di settore relativi ad
attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi,
del commercio e ad attivita' professionali;
   Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,
che  ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro
e  della  programmazione  economica  e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
   Visto  l'articolo  57  del  medesimo decreto legislativo n.300 del
1999 che ha istituito le Agenzie fiscali;
   Visto  il  decreto  del  Direttore generale del Dipartimento delle
Entrate  24  dicembre  1999,  concernente le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
   Acquisito  il parere della predetta Commissione di esperti in data
7 febbraio 2002;
                              DECRETA:
                               Art. 1
                (Approvazione degli studi di settore)
   1. E' approvata , in base all'articolo 62-bis del decreto legge
   30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29  ottobre  1993 n. 427, l'evoluzione dello studio di settore SG68U,
Trasporto  di merci su strada, codice di attivita' 60.25.0, approvato
con decreto del Ministro delle Finanze 30 marzo 1999.
   2.  Gli  elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi
relativi   allo   al   predetto  studioo  di  settore  indicato  sono
determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione  dello  studio,  contenuti all'allegato 1nell'allegato
.1;
   3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
   4.Lo studio di settore si applica ai contribuenti che svolgono
   in maniera prevalente l'attivita' indicata nel comma 1, nonche'
   ai  contribuenti  che  svolgono  la  predetta attivita' in maniera
secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata.
   5.Lo  studio  di  settore  approvato  con  il  presente decreto e'
utilizzabile  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 2001.