IL PRESIDENTE
  Visto  l'art.  1,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992,   n.  545,  che  ha  riordinato  gli  organi  di  giurisdizione
tributaria  previsti  dal  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636;
  Visto, in particolare, il comma 1-bis del citato art. 1 del decreto
legislativo  n.  545 del 1992, introdotto dall'art. 35 della legge 18
febbraio 1999, n. 28;
  Visto  il  decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale
sono state istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie
regionali  e,  per  quanto  inerisce  questa  Commissione  tributaria
regionale, la sezione staccata di Pescara;
  Viste  le  risoluzioni  del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria n. 3 del 18 maggio 1999, e n. 4 del 13 novembre 2000;
  Vista  la  relazione  del dirigente della segreteria concernente la
situazione  organizzativa  e  strutturale  della  sezione staccata di
Pescara;
  Ritenuto   che   puo'   fissarsi  per  il  giorno  15  aprile  2002
l'attivazione della segreteria della sezione staccata di Pescara, che
risultera' composta dalle sezioni IX e X di questa Commissione;
  Vista  la  delibera  di  questo presidente in data 30 dicembre 2000
relativa all'assegnazione dei membri della sezione staccata;
  Considerato   che,   dalla   predetta  data,  la  sezione  staccata
espletera'  il  servizio  di ricezione degli appelli, costituzioni in
giudizio,  atti  e documenti relativi ai procedimenti ricadenti nella
competenza  della  stessa,  mentre ogni altro servizio amministrativo
inerente  il  personale  in  servizio presso la suddetta sezione ed i
giudici    tributari    ad    essa   assegnati,   salvo   l'ordinaria
amministrazione,  sara' interamente gestito ed organizzato dalla sede
principale dell'Aquila;
  Ritenuto  che  l'individuazione  dei procedimenti da assegnare alla
sezione  staccata  dovra'  avvenire  sulla  base  dei  principi e del
criterio  territoriale  espressi  dalle  menzionate  risoluzioni  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
  Ritenuto   che  la  data  di  insediamento  dei  giudici  tributari
assegnati alla sezione staccata di Pescara puo' essere fissata per il
giorno  15  aprile  2002,  presso  i  locali  siti in Pescara, piazza
Italia, 1;
  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere,  anche  al  fine  di  adeguare
l'organizzazione  della  sede  principale dell'Aquila, alle modifiche
strutturali  necessarie  a  seguito  dell'attivazione  della  sezione
staccata;
                              Decreta:
  Dal giorno 15 aprile 2002 sono attivate le segreterie della sezione
staccata  di  questa  Commissione  tributaria  regionale  ubicata  in
Pescara, piazza Italia, 1, con ingresso da via Firenze.
  Da  tale  data  gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico
dalle  ore  9  alle  ore  13  di  ogni giorno feriale e nei giorni di
martedi' e giovedi' anche in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore
16,30.
  Dalla  stessa  data  la predetta segreteria espletera' i servizi di
ricezione  degli  appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti
relativi  ai  procedimenti destinati ad essere trattati dalle sezioni
della sede staccata, mentre, fatta salva l'ordinaria amministrazione,
ogni  altro servizio amministrativo inerente il personale in servizio
ed  i  giudici  tributari  assegnati  sara'  interamente  gestito  ed
organizzato dalla sede principale dell'Aquila.
  La  costituzione  delle  parti  ed  il deposito di atti e documenti
potranno,  comunque,  avvenire  anche presso la segreteria della sede
principale dell'Aquila.
  L'insediamento   dei  giudici  tributari,  assegnati  alla  sezione
staccata  di  questa Commissione avverra', nei locali predisposti per
la sezione il giorno 15 aprile 2002.
  La  sezione staccata trattera', in via esclusiva: i procedimenti di
appello  avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali
comprese  nella propria circoscrizione; i procedimenti di revocazione
di  proprie  sentenze;  i  giudizi  di  rinvio dalla Corte suprema di
cassazione  o  dalla  Commissione  tributaria  centrale  relativa  ai
procedimenti  che  in  primo  grado sono stati radicati nella propria
circoscrizione.
  Alla  sede  principale dell'Aquila restano assegnati solo i giudizi
di  appello,  revocazione e rinvio relativi a controversie decise, in
primo  grado,  dalle commissioni tributarie provinciali dell'Aquila e
di Teramo.
  I   giudizi   di  ottemperanza  saranno  distribuiti  tra  la  sede
principale  e  la  sezione  staccata in relazione alla circoscrizione
territoriale che ha deciso il ricorso in primo grado.
  I  procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione, ex art.
19  del  decreto  legislativo  n.  472/1997,  seguiranno  il criterio
territoriale stabilito per i giudizi di merito.
  Il  calendario  delle  udienze,  predisposto  dai  presidenti delle
sezioni, verra' trasmesso al presidente della Commissione, al fine di
verificare   la  compatibilita'  del  numero  delle  udienze  con  la
situazione strutturale ed organizzativa della sezione staccata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicato:
    1)  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse;
    2) al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
    3) all'Agenzia delle entrate - Direzione regionale dell'Abruzzo;
    4)  ai  giudici  tributari  assegnati  alla  sezione  staccata di
Pescara;
    5)  al  dirigente  della  segreteria della Commissione tributaria
regionale per l'Abruzzo.
      L'Aquila, 11 marzo 2002
                                         Il presidente f.f.: Piccioli