IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro, ed, in particolare, gli articoli 12, 13,
15,  16  e  18  -  capo  terzo,  concernenti l'emersione di attivita'
detenute all'estero, ove si prevede, fra l'altro, che:
    nel  periodo  tra  il  1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002, gli
interessati   fiscalmente  residenti  in  Italia  che  rimpatriano  o
regolarizzano,  attraverso gli intermediari, denaro e altre attivita'
detenute  almeno  al  1 agosto 2001 fuori dal territorio dello Stato,
senza  l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167
del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'art. 14 con il
versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato
delle attivita' medesime;
    in  luogo del predetto versamento, nel medesimo periodo di tempo,
gli  interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per
cento  dell'ammontare  delle  attivita'  regolarizzate o rimpatriate,
titoli  di  Stato  con tasso di interesse tale da rendere equivalente
alla  somma  dovuta  il  differenziale  tra  il  valore nominale e la
quotazione di mercato;
    nell'ipotesi  in cui gli interessati optino per la sottoscrizione
di  titoli  di  Stato,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
assegna,  tramite  gli  intermediari, un ammontare di titoli di Stato
pari ai mandati all'investimento conferiti dagli interessati medesimi
con le dichiarazioni riservate;
    per  le  predette  finalita'  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  emettere  titoli di Stato di durata non
inferiore  a  dieci  anni,  le cui caratteristiche, compresi il tasso
d'interesse,  la  durata,  l'inizio  del godimento, le modalita' e le
procedure  di  assegnazione,  sono stabilite con decreto dello stesso
Ministro,  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro la data del 26 ottobre 2001;
    per   l'assegnazione   dei   suindicati   titoli  di  Stato,  gli
intermediari  devono  segnalare  alla  Banca d'Italia gli importi dei
titoli  da  sottoscrivere, nei tempi e con le modalita' contenute nel
suddetto decreto;
    gli  intermediari  versano  alla  Banca  d'Italia,  entro la data
stabilita con il medesimo decreto, le somme corrispondenti ai mandati
alla sottoscrizione dei titoli di Stato di cui trattasi;
    alla  Banca  d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione
dei predetti titoli di Stato;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  12480  in  data  24  ottobre 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001, con
cui  si e' provveduto, in attuazione dell'articolo 18, secondo comma,
del   citato   decreto-legge   n.   350   del  2001,  a  definire  le
caratteristiche dei suddetti titoli di Stato ed a stabilire modalita'
e termini per l'assegnazione dei medesimi;
  Visto   il   decreto-legge   22   febbraio  2002,  n.  12,  recante
disposizioni   urgenti  per  il  completamento  delle  operazioni  di
emersione  di  attivita'  detenute all'estero e di lavoro irregolare,
ed, in particolare l'art. 1, ove si prevede:
    al   comma   1   che   il  termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione  riservata  di cui all'art. 13 del citato decreto-legge
n. 350 del 2001 e' prorogato al 15 maggio 2002;
    al comma 3 che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate,  da  adottare  entro  dieci  giorni dalla data di entrata in
vigore   del  medesimo  decreto-legge,  sono  stabiliti  modalita'  e
contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2;
  Ritenuto, in relazione al disposto del ripetuto decreto-legge n. 12
del  2002, di dover prorogare alla data del 15 maggio 2002 il termine
per  l'espletamento  delle  procedure  di  assegnazione dei titoli di
Stato di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ultimo  periodo  dell'art.  1  del  decreto  ministeriale  del 24
ottobre 2001, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
    "Con  decreto da emanarsi successivamente alla data del 15 maggio
2002,  verra'  accertato,  sulla base di apposita comunicazione della
Banca d'Italia, l'importo complessivo dei titoli assegnati.".