IL DIRETTORE GENERALE
                del servizio inquinamento atmosferico
                        e rischi industriali
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
  Vista   la   legge  3 marzo  1987,  n.  59,  recante  modifiche  ed
integrazioni   alla   legge   suddetta,  ampliando  e  precisando  le
competenze  attribuite  al Ministero dell'ambiente con riferimento ai
diversi settori della tutela ambientale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306,   recante   Regolamento   per   l'organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
309,  recante  Regolamento  per  l'organizzazione del Servizio per la
tutela  delle  acque,  la  disciplina dei rifiuti, il risanamento del
suolo  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  di  natura fisica e del
Servizio  per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie
a rischio del Ministero dell'ambiente;
  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le  competenze  attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento
ai diversi settori della tutela ambientale;
  Vista  la  legge  9 dicembre  1998, n. 426, che ha integrato talune
disposizioni  della legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' ivi
previste;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro  della  sanita'  in  data  20 maggio  1991 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  126 del 31 maggio 1991) recante "Criteri per
l'elaborazione  dei  piani  regionali  per il risanamento e la tutela
della  qualita' dell'aria", con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d),
si  dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate
o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;
  Visto   il   decreto   interministeriale  in  data  28 maggio  1999
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999), con
cui  sono  stati  stabiliti  i  criteri  di erogazione dei contributi
previsti dall'art. 4, comma 19, della citata legge n. 426/1998;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 agosto  1999, n. 351, con cui e'
stata  recepita  la direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e
gestione della qualita' dell'aria ambiente;
  Vista  la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui e' stata ratificata
la  convenzione  quadro  sui  cambiamenti  climatici  e  il  relativo
protocollo  redatto  a  Kyoto,  nonche' le delibere C.I.P.E., in data
3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le
linee  guida  per  la  predisposizione  dei programmi attuativi degli
impegni derivanti dal protocollo;
  Vista  la  legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione
dal benzene;
  Visto  il  decreto  interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998)
con  cui  e'  affidato  agli  enti  locali il compito di progettare e
realizzare  servizi  di  car  sharing  e  di  taxi  collettivo  e  di
organizzare   una   struttura   di   supporto   e  coordinamento  tra
responsabili  della mobilita' aziendale e le amministrazioni comunali
e  con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di
prevedere  una  quota  di  veicoli  a  minimo  impatto ambientale nel
rinnovo annuale del proprio parco veicolare;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  21 aprile 1999, n. 163,
recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari,
in  base  ai  quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle
emissioni  della  circolazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i
sindaci   dei   comuni   oggetto   del   decreto   devono  provvedere
all'effettuazione  della  valutazione della qualita' dell'aria e alla
predisposizione di un rapporto annuale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 33 del
10 febbraio  2000),  con  il  quale e' stato definito un programma di
cofinanziamenti  a  supporto  dell'iniziativa "Domeniche ecologiche",
durante  le quali nei comuni che hanno aderito e' stato interdetto il
traffico privato;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in
data  21 settembre  2000,  registrato  alla  Corte  dei conti in data
24 ottobre  2000,  con  cui  sono  state  assegnate  al direttore del
servizio  I.A.R.  le  risorse  per  il finanziamento di interventi di
promozione della mobilita' sostenibile nelle aree urbane;
  Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate
dal  direttore  del  servizio  inquinamento  atmosferico,  acustico e
rischi industriali;
  Visto  il  decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" supplemento ordinario
n. 162/L (Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2000);
  Considerato che il Ministero intende promuovere progetti volti alla
realizzazione  di  interventi  strutturali finalizzati alla riduzione
dell'impatto   ambientale  e  dei  consumi  energetici  derivanti  al
traffico   urbano,  tramite  l'attuazione  di  politiche  volte  alla
sostituzione  dei  carburanti  a  maggiore  impatto  con  altri  piu'
rispettosi dell'ambiente;
  Considerato  che l'alimentazione a gas metano consente di abbattere
pressoche'  completamente  le  emissioni  di  benzene  e di materiale
particolato  dei veicoli a motore ed in modo consistente quelle degli
altri inquinanti;
  Considerato  che  e'  opportuno  promuovere  nei  comuni  di cui al
decreto  del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n. 163 - che
stabilisce,  inoltre,  che  i  sindaci dei comuni oggetto del decreto
devono  provvedere all'effettuazione della valutazione della qualita'
dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale - lo sviluppo
dell'uso  del metano per autotrazione, sia con incentivi ai cittadini
sia  con  interventi  di implementazione della rete di distribuzione,
che di azioni di comunicazione a livello locale e nazionale;
  Considerato  che,  in  particolare  i  veicoli  utilizzati  per  il
trasporto  professionale  di  persone  e  quelli  utilizzati  per  la
distribuzione  delle  merci  nelle  aree  urbane  e  metropolitane, a
seguito  dell'elevata  percorrenza media annuale, sono fra i maggiori
produttori  delle  sostanze  inquinanti  che si registrano nelle aree
urbane;
  Considerato  che  lo  sviluppo  della  rete  di distribuzione e' un
elemento   essenziale   per  lo  sviluppo  dell'utilizzo  di  veicoli
alimentati  a  metano,  nelle aree urbane e metropolitane individuate
nell'accordo di programma;
  Considerato  che risulta essenziale avere un unico referente per la
gestione  del  programma,  il Ministero dell'ambiente individua nello
strumento   della   convenzione   di  cui  all'art.  30  del  decreto
legislativo   18 agosto   2000,  n.  267  "Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali"  il  soggetto  cui affidare il
compito di dare attuazione al decreto in oggetto;
  Considerato  che  occorre  procedere all'assegnazione delle risorse
finanziarie  necessarie  all'attuazione dei programmi cosi' definiti,
ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n.  489,  d'approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro 28 dicembre 1999, di
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno
finanziario 2000;
  Visto  l'accordo  di  programma  con  il  gruppo  Fiat e con Unione
petrolifera,  sottoscritto  dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, in data 5 dicembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio   n.   160/2001   del   23 novembre   2001,  in  corso  di
registrazione presso la Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Finalita' e struttura nazionale di gestione
  1. Con  il  presente  decreto  si  vuole promuovere lo sviluppo del
metano   per   autotrazione,   presso   i  cittadini,  gli  operatori
commerciali  e  gli esercenti di servizi di trasporto persone e cose,
nonche' per lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della
riduzione  strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante
dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.
  2. Per  il  raggiungimento  di  tali obiettivi e l'attuazione delle
politiche  necessarie  e'  indispensabile la costituzione di un unico
referente  che  coordini  in  ambito  nazionale  la  presentazione ed
attuazione  dei  progetti  per  l'utilizzo  del  metano,  che saranno
predisposti  dagli  enti  locali  inseriti  dalle regioni all'interno
delle  zone  a rischio di inquinamento atmosferico, il rapporto con i
produttori  delle  tipologie  dei  veicoli  oggetto  dell'accordo  di
programma  e  con  le  associazioni  dei  gestori  degli  impianti di
distribuzione di metano e con i cittadini e le categorie interessate.
Tale  referente  sara'  costituito  sotto  forma di convenzione, come
previsto  dall'art.  30  del  decreto  legislativo n. 267/2000, e per
poter  dare  avvio  all'attivazione  del progetto ed al trasferimento
delle  risorse,  essere  composta almeno da tre comuni che avranno al
loro  interno  provveduto  a formalizzare lo schema di convenzione, e
che  avranno  individuato  il  comune  incaricato  di provvedere alla
gestione operativa del progetto capofila.
  3. Il   comune  capofila  della  convenzione  dovra'  garantire  il
coordinamento  dell'erogazione  degli  incentivi ai cittadini ed agli
operatori  dei  comuni  collocati  all'interno delle zone individuate
dalle   regioni,  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  351/1999  ed
individuati   nell'accordo   di   programma.   Per   l'adesione  alla
convenzione  i  comuni  collocati  all'interno delle zone individuate
dalle  regioni  dovranno  avere  presentato  la relazione sullo stato
della  qualita'  dell'aria  ed  il  piano  degli  interventi  per  la
riduzione  dell'inquinamento  atmosferico,  come previsto dal decreto
ministeriale  n. 163/1999, avere costituito l'ufficio per il mobility
manager di area ove prescritto dalle vigenti norme.
  4. La convenzione avra' inoltre il compito di:
    promuovere  azioni di divulgazione e promozione dell'utilizzo del
metano per autotrazione in ambito locale e nazionale;
    valutare  l'efficacia  dei programmi di intervento presentati dai
comuni  interessati  e  dai  soggetti  beneficiari,  come individuati
dall'accordo di programma;
    monitorare  gli effetti delle misure attuate, dai singoli comuni,
in termini di riduzione dell'impatto ambientale.