IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visti  gli  articoli  86,  88,  89  e 107, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
21  settembre  2001,  con  il  quale  vengono  delegate  al  Ministro
dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
data 21 dicembre 2001 che dichiara lo stato di emergenza in relazione
alla  crisi  di  approvvigionamento  idrico che ha colpito la regione
Basilicata, fino al 31 dicembre 2002;
  Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183  recante  norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Vista  la  legge  5  gennaio  1994,  n.  36 recante disposizioni in
materia di risorse idriche;
  Considerato  che il perdurare di condizioni meteoclimatiche avverse
ha aggravato lo stato di crisi idrica nella regione Basilicata;
  Considerato altresi', che la diminuita piovosita' ed il conseguente
avviarsi   di   processi   di   depauperazione   dei   suoli  fertili
l'accresciuto  deficit  idrico  di  alcuni  territori  della  regione
Basilicata  ed  il  conseguente  incremento dei prelievi in falda, in
particolare a fini irrigui, rendono ineludibile la difesa qualitativa
e quantitativa della falda stessa e l'adozione di misure di risparmio
idrico,  sia  eliminando,  o comunque minimizzando, gli sprechi nelle
reti interne ed esterne, sia sviluppando l'uso di risorse idriche non
convenzionali;
  Vista  la  nota  n.  1726/71  H  del  19  dicembre 2001, con cui il
presidente  della  regione  Basilicata, in qualita' di componente dei
comitato  di  coordinamento,  oltre  a rappresentare la necessita' di
dichiarare  lo  stato di emergenza nella regione Basilicata, esponeva
l'urgenza  di  recuperare  le  fluente  dall'invaso del Cogliandrino,
attualmente  utilizzate a fini e energetici e sversate dal fiume Noce
nel  mare  Tirreno,  a  beneficio  del  fiume  Sinni  e  quindi delle
disponibilita' idriche accumulabili nell'invaso di Monte Cotugno;
  Vista  la  nota  n.  119/71  H  del  31  gennaio  2002,  con cui il
segretario   generale   dell'autorita'  di  Bacino  della  Basilicata
trasmetteva  il  verbale dell'incontro con i rappresentanti dell'Enel
S.p.a.,   in   merito   al   recupero  delle  acque  dell'invaso  del
Cogliandrino  ai  fini  dell'intesa  tra  la regione Basilicata ed il
dipartimento della protezione civile;
  Considerato  che  la  Misura 1.1 dell'asse I "risorse naturali" del
complemento di programmazione della regione Basilicata e' finalizzata
alla  realizzazione  del  servizio  idrico integrato e che l'azione A
"rete  idrica",  e'  in  particolare  destinata  al  completamento ed
all'adeguamento  delle  opere  di  captazione  e  di  adduzione, alla
razionalizzazione  ed  il potenziamento degli acquedotti minori, alla
realizzazione di impianti di potabilizzazione e stoccaggio, oltre che
ad  una  rete  di  monitoraggio  per  l'individuazione  permanente di
eventuali perdite ed errori di gestione;
  Visto l'accordo di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 sottoscritto in Roma il 5 agosto 1999 tra le regioni Basilicata
e  Puglia  ed  il  Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti);
  Ritenuto   quindi,   necessario   disporre   le  necessarie  misure
straordinarie per consentire il superamento dello stato di emergenza;
  Acquisita  l'intesa  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
  Acquisita   l'intesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita l'intesa della regione Basilicata;
  Su proposta del capo diprtimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente della regione Basilicata e' nominato commissario
delegato  per  fronteggiare  lo  stato di emergenza in relazione alla
crisi   di  approvvigionamento  idrico  che  ha  colpito  la  regione
Basilicata.
  2.  Sono  attribuiti  al  commissario  delegato  - Presidente della
regione  Basilicata, i poteri in materia di approvvigionamento idrico
primario  ad  uso  plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile,
agricolo   ed  industriale  su  tutto  il  territorio  della  regione
Basilicata   finalizzati   a  consentire  la  ripresa  delle  normali
condizioni di vita.