IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  20  della  legge  11  marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni  e  integrazioni,  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge
23  dicembre 2000, n. 388 che eleva tale importo a 34.000 miliardi di
lire;
  Visto  l'art.  28,  comma  12,  legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
autorizza  la spesa di 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001
e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;
  Visto  l'art.  96,  comma  1,  legge  23 dicembre 2000, n. 388, che
riserva  20  miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 nell'ambito
dei  programmi ex art. 20 (a valere sull'incremento di 4.000 miliardi
da  ripartire  al  netto  di circa 1.600 gia' assegnati per la libera
professione);
  Acquisita  l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
data  1  febbraio  2001,  con  la quale la conferenza ha approvato la
ripartizione delle risorse finanziarie, per lire 30 miliardi;
  Vista la nota prot. 100/SCPS/6.4036 del 14 marzo 2001, con la quale
il Ministero della sanita' ha fornito alle regioni indicazioni per la
presentazione  dei  programmi  per  la  realizzazione delle strutture
sanitarie destinate al potenziamento delle strutture di radioterapia;
  Ritenuto  necessario  procedere  al  riparto  formale  delle  somme
assegnate  a  ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di poter
autorizzare la spesa a favore delle regioni e delle province autonome
che  abbiano presentato i programmi, come richiesto con la nota sopra
citata:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per le finalita' indicate in premessa, e' assegnata alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva
di  lire 28.213.382.039, pari a Euro 14.570.995,80, ripartita secondo
gli  importi  indicati nell'allegata tabella, che fa parte integrante
del presente decreto ministeriale.
  2.   E'   accantonata   la   somma   di  L. 1.786.617.961,  pari  a
Euro 922.711,17,  riservata  agli  IRCCS  e ai Policlinici a gestione
diretta, da ripartire con successivo provvedimento.