L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 marzo 2002,
Premesso che:
  l'art.  2,  comma  8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31
marzo  1999  (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che
l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita)
definisce le condizioni alle quali la produzione combinata di energia
elettrica  e  calore  e'  riconosciuta come cogenerazione, e che tali
condizioni  devono  garantire  un  significativo risparmio di energia
rispetto alle produzioni separate;
  l'art.  3,  comma  3,  ultimo  periodo,  del decreto legislativo n.
79/1999 stabilisce che l'Autorita' prevede, nel fissare le condizioni
atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso
a  parita'  di  condizioni,  l'imparzialita'  e  la  neutralita'  del
servizio di trasmissione e dispacciamento, l'obbligo di utilizzazione
prioritaria   dell'energia   elettrica  prodotta  a  mezzo  di  fonti
energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione;
  l'art.  11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che
i   titolari   degli   impianti   di   cogenerazione  sono  esonerati
dall'obbligo  di immettere nel sistema elettrico nazionale, a partire
dall'anno  2002, energia elettrica prodotta da impianti alimentati da
fonti  rinnovabili  entrati  in  esercizio  dopo  il  31  marzo 1999,
gravante  sui  produttori e sugli importatori di energia elettrica da
fonti non rinnovabili con produzioni e importazioni annue eccedenti i
100 GWh;
  l'art. 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo dispone che la
societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. assicura
la   precedenza   all'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  che
utilizzano,  nell'ordine,  fonti  energetiche rinnovabili, sistemi di
cogenerazione e fonti nazionali di energia combustibile primaria;
  l'art.  22,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 maggio
2000,  n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  142  del  20  giugno  2000  (di  seguito:  decreto legislativo n.
164/2000)  prevede  l'attribuzione  della qualifica di cliente idoneo
alle  imprese  che  acquistano il gas per la cogenerazione di energia
elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale,
e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;
Visti:
  il decreto legislativo n. 79/1999;
  il decreto legislativo n. 164/2000;
  il   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  11
novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 292 del 14 dicembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
  il   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato   9  maggio  2001  recante  disciplina  del  mercato
elettrico,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 134 alla Gazzetta
Ufficiale  -  serie ordinaria - n. 127 del 4 giugno 2001 (di seguito:
decreto ministeriale 9 maggio 2001);
Visti:
  il documento per la consultazione recante criteri e proposte per la
definizione  di  cogenerazione  e  per  la  modifica delle condizioni
tecniche  di  assimilabilita'  degli  impianti  che  utilizzano fonti
energetiche assimilate a quelle rinnovabili diffuso dall'Autorita' il
3 agosto 2000;
  il  documento  per  la  consultazione  recante  condizioni  per  il
riconoscimento  della  produzione  combinata  di  energia elettrica e
calore come cogenerazione diffuso dall'Autorita' il 25 luglio 2001;
  le  osservazioni  e  le  proposte  inviate dai soggetti interessati
all'Autorita'  in  seguito  alla  diffusione  di  due soprarichiamati
documenti per la consultazione;
Considerato che:
  l'Autorita'  intende  definire  le  condizioni  tecniche che devono
essere  soddisfatte  dagli  impianti  per  la produzione combinata di
energia  elettrica e calore affinche' tali impianti possano avvalersi
dei  benefici  e  dei diritti descritti in premessa come previsti dai
decreti legislativi n. 79/1999 e n. 164/2000;
  il   risparmio  di  energia  conseguibile  mediante  la  produzione
combinata  di  energia elettrica e di calore deve essere valutato con
riferimento  a  soluzioni  tecnologiche  caratterizzate da specifiche
taglie di impianto e tipi di combustile utilizzati;
  l'evoluzione tecnologica dei componenti termici ed elettromeccanici
utilizzati   nella   realizzazione   degli  impianti  con  produzione
combinata   di  energia  elettrica  e  calore  richiede  che  vengano
periodicamente    aggiornati   i   parametri   che   individuano   le
soprarichiamate condizioni tecniche;
Ritenuto che:
  gli  impianti di cogenerazione contribuiscano alla promozione della
concorrenza  nell'attivita'  di generazione elettrica, assicurando un
significativo  risparmio di energia primaria rispetto alle produzioni
separate  delle  stesse  quantita'  di  energia elettrica e termica e
riducendo  le  conseguenze  ambientali  negative,  a parita' di altre
condizioni;
  le  norme  per  la  produzione  combinata di energia elettrica e di
calore  debbano  favorire  soluzioni  tecnologiche  che comportano un
significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate,
escludendo  soluzioni  orientate  alla  produzione  di  sola  energia
elettrica  o  di  sola  energia  termica  per una quota significativa
dell'anno solare;
  sia  opportuno fare riferimento agli anni solari nel riconoscimento
della  produzione  combinata  di  energia elettrica e di calore, come
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto 11 novembre 1999;
  sia  opportuno  fare  riferimento  alle  sezioni  degli impianti di
produzione  combinata  di  energia  elettrica  e  calore  con potenza
nominale  non  inferiore a 10 MVA, in coerenza con la "Disciplina del
mercato  elettrico"  predisposta  dalla  societa' Gestore del mercato
elettrico S.p.a. e approvata con decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 9 maggio 2001;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
di  cui  all'art.  2  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
all'art.  2,  lettera  g), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, nonche' le seguenti:
    a) Autorita'  e'  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas,
istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;
    b) decreto  legislativo  n.  79/1999 e' il decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79;
    c) decreto  legislativo  n. 164/2000 e' il decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164;
    d) impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore
e'  un  sistema  integrato  che  converte  l'energia  primaria di una
qualsivoglia  fonte  di energia nella produzione congiunta di energia
elettrica e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti
utili,  conseguendo, in generale, un risparmio di energia primaria ed
un  beneficio  ambientale  rispetto  alla  produzione  separata delle
stesse  quantita'  di  energia  elettrica  e  termica. In luogo della
produzione di energia elettrica in forma congiunta alla produzione di
energia termica, e' ammessa anche la produzione di energia meccanica.
La  produzione  di  energia  meccanica  o  elettrica e di calore deve
avvenire  in modo sostanzialmente interconnesso, implicando un legame
tecnico  e di mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in
forma  utile  del  calore,  anche  attraverso sistemi di accumulo. Il
calore generato viene trasferito all'utilizzazione, in forme diverse,
tra  cui  vapore,  acqua calda, aria calda, e puo' essere destinata a
usi  civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o a usi
industriali  in  diversi processi produttivi. Nel caso di utilizzo di
gas  di  sintesi,  il  sistema  di gassificazione e' parte integrante
dell'impianto  di produzione combinata di energia elettrica e calore.
Nel  caso  di  impianto  a  ciclo  combinato con post-combustione, il
post-combustore  e'  parte  integrante  dell'impianto  di  produzione
combinata  di  energia  elettrica  e  calore. Le eventuali caldaie di
integrazione  dedicate  esclusivamente  alla  produzione  di  energia
termica  non  rientrano  nella  definizione di impianto di produzione
combinata di energia elettrica e calore;
    e) sezione   di  impianto  di  produzione  combinata  di  energia
elettrica  e  calore  e'  ogni  modulo  in  cui puo' essere scomposto
l'impianto  di  produzione combinata di energia elettrica e calore in
grado  di  operare  anche  indipendentemente  dalle  altre  sezioni e
composto  da  un  insieme  di componenti principali interconnessi tra
loro  in  grado  di  produrre in modo sostanzialmente autosufficiente
energia  elettrica  e  calore.  Una  sezione puo' avere in comune con
altre  sezioni  alcuni  servizi  ausiliari  o  generali.  Nel caso di
utilizzo  di  gas  di  sintesi, il sistema di gassificazione e' parte
integrante della sezione di produzione combinata di energia elettrica
e calore. Nel caso di sezione a ciclo combinato con post-combustione,
il  post-combustore  e'  parte integrante della sezione di produzione
combinata di energia elettrica e calore;
    f) cogenerazione,   agli  effetti  dei  benefici  previsti  dagli
articoli  3,  comma  3,  4,  comma  2, e 11, commi 2 e 4, del decreto
legislativo  n.  79/1999  e  dell'art.  22,  comma 1, lettera b), del
decreto  legislativo  n.  164/2000,  e'  la  produzione  combinata di
energia elettrica e calore che, ai sensi di quanto previsto dall'art.
2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 2, lettera
g),  del decreto legislativo n. 164/2000, garantisce un significativo
risparmio  di  energia  rispetto  alle produzioni separate, secondo i
criteri  e  le  modalita' stabiliti nei successivi punti del presente
provvedimento;
    g) potenza  nominale  di  un  generatore  elettrico e' la massima
potenza  ottenibile  in  regime  continuo, come fissata nella fase di
collaudo  preliminare  all'entrata  in  esercizio  o,  in  assenza di
collaudo,   come   certificata   dal   costruttore  o  dal  fornitore
dell'impianto;
    h) potenza  nominale  di  una  sezione  di impianto di produzione
combinata  di energia elettrica e calore e' la somma aritmetica delle
potenze  nominali  dei  generatori  elettrici della sezione destinati
alla produzione di energia elettrica;
    i) potenza  nominale  di  un  impianto di produzione combinata di
energia  elettrica  e  calore  e'  la  somma aritmetica delle potenze
nominali   dei  generatori  elettrici  dell'impianto  destinati  alla
produzione di energia elettrica;
    j)  taglia  di  riferimento  ai  fini  della  determinazione  del
parametro  eta  es  di  cui  all'art.  2,  comma  2.2,  del  presente
provvedimento e':
      i) la  potenza  nominale  del  generatore elettrico di ciascuna
delle turbine a gas nel caso di sezioni a recupero con piu' turbine a
gas operanti in ciclo semplice o di ciascuno dei motori a combustione
interna che alimentano un unico sistema a recupero di calore;
      ii)  la  potenza  nominale del generatore elettrico di ciascuna
delle  turbine  a gas sommata ad una parte della potenza nominale del
generatore   elettrico   della   turbina   a   vapore  della  sezione
proporzionale  al  rapporto tra la potenza nominale di ciascuna delle
turbine a gas e la somma delle potenze nominali di tutte le turbine a
gas  nel caso di sezioni a ciclo combinato costituite da piu' turbine
a  gas che alimentano un ciclo termico a recupero di calore dotato di
turbina a vapore;
      iii)  la  potenza  nominale  della  sezione, come definita alla
precedente lettera h), negli altri casi;
    k)  potere  calorifico  inferiore di un combustibile, a pressione
costante,  e'  la quantita' di calore che si libera nella combustione
completa  dell'unita'  di  peso  o  di  volume  del combustibile, con
l'acqua contenuta nei fumi allo stato di vapore, ovvero con il calore
latente  del  vapor  d'acqua contenuto nei fumi della combustione non
utilizzato a fini energetici;
    l) energia primaria dei combustibili utilizzati da una sezione di
produzione combinata di energia elettrica e calore Ec e' il contenuto
energetico  dei  combustibili utilizzati, pari al prodotto del peso o
del  volume  di  ciascun  tipo  di  combustibile utilizzato nel corso
dell'anno  solare per il rispettivo potere calorifico inferiore, come
definito  alla  precedente  lettera  k).  Nel caso di sezioni a ciclo
combinato  con  post-combustione, l'energia primaria del combustibile
utilizzato  comprende  anche il contenuto energetico del combustibile
che  alimenta  il  post-combustore. Nel caso di sezioni alimentate da
gas  di  sintesi,  l'energia  primaria  del  combustibile  utilizzato
comprende il contenuto energetico di tutti i combustibili utilizzati,
inclusi quelli che alimentano un eventuale sistema di gassificazione;
    m) produzione  di  energia  elettrica  lorda  di  una  sezione di
produzione combinata di energia elettrica e calore e' la quantita' di
energia  elettrica  prodotta nell'anno solare, misurata dai contatori
sigillati  dall'UTF  situati  ai  morsetti  di  uscita dei generatori
elettrici;
    n) produzione  di  energia  elettrica  netta  di  una  sezione di
produzione combinata di energia elettrica e calore Ee e' la quantita'
di  energia  elettrica lorda prodotta dalla sezione nell'anno solare,
diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari della
sezione  e  delle  perdite  nei  trasformatori  principali. I servizi
ausiliari  includono i servizi posti sui circuiti che presiedono alla
produzione  di  energia  elettrica  e di calore, inclusi quelli di un
eventuale sistema di gassificazione, ed escludono i servizi ausiliari
relativi  alla  rete di trasporto e distribuzione del calore, come le
pompe  di  circolazione  dell'acqua  calda. Nel caso in cui i servizi
ausiliari  siano  in  comune tra piu' sezioni, i loro consumi sono da
attribuire  ad  ogni  sezione in misura proporzionale alla rispettiva
quota  parte  di  produzione  di energia elettrica lorda. Nel caso di
produzione   combinata  di  energia  meccanica  e  calore,  l'energia
meccanica   viene  moltiplicata  per  un  fattore  pari  a  1,05  per
convertirla in una quantita' equivalente di energia elettrica netta;
    o) produzione   di  energia  termica  utile  di  una  sezione  di
produzione combinata di energia elettrica e calore Et e' la quantita'
di  energia  termica  utile  prodotta  dalla sezione nell'anno solare
effettivamente  ed utilmente utilizzata a scopi civili o industriali,
pari alla differenza tra il contenuto entalpico del fluido vettore in
uscita  ed  in  ingresso  misurato alla sezione di separazione tra la
sezione di produzione e la rete di distribuzione del calore, al netto
dell'energia    termica   eventualmente   dissipata   in   situazioni
transitorie  o  di emergenza (scarichi di calore). Qualora non esista
fisicamente  una  rete  di utilizzazione del calore, la produzione di
energia  termica  utile puo' essere calcolata con metodi indiretti. I
consumi  specifici  di  calore utile risultanti dalle utilizzazioni a
scopo  civile  o  industriale devono risultare confrontabili a quelli
utilizzati   in   campo   nazionale  per  analoghe  applicazioni  con
produzione  separata  di  calore. La produzione di energia termica di
eventuali   caldaie  di  integrazione  dedicate  esclusivamente  alla
produzione  di energia termica non rientra nella determinazione della
produzione  di  energia  termica  utile  Et.  L'eventuale utilizzo di
vapore  per  iniezione  nelle  turbine  a  gas non e' energia termica
utile. Et e' somma delle due componenti Etciv e Etind definite come:
      energia  termica  utile  per  usi  civili  Etciv e' la parte di
produzione  di  energia  termica  utile  di una sezione di produzione
combinata  di energia elettrica e calore destinata alle utilizzazioni
di   tipo   civile   a   fini   di   climatizzazione,  riscaldamento,
raffrescamento,    raffreddamento,    condizionamento   di   ambienti
residenziali, commerciali e industriali e per uso igienico-sanitario,
con esclusione delle utilizzazioni in processi industriali;
      energia  termica utile per usi industriali Etind e' la parte di
produzione  di  energia  termica  utile  di una sezione di produzione
combinata  di  energia  elettrica e calore destinata ad utilizzazioni
diverse da quelle previste per Etciv;
    p) rendimento  elettrico  netto medio annuo eta es di un impianto
destinato  alla  sola  produzione di energia elettrica e' il rapporto
tra  la  produzione  annua  netta  di  energia  elettrica e l'energia
primaria del combustibile immessa annualmente nell'impianto, entrambe
riferite all'anno solare;
    q) rendimento  termico  netto  medio  annuo eta ts di un impianto
destinato  alla sola produzione di energia termica e' il rapporto tra
la produzione annua netta di energia termica e l'energia primaria del
combustibile  immessa  annualmente  nell'impianto,  entrambe riferite
all'anno solare;
    r) energia  elettrica  autoconsumata  Eeautocons  e'  la parte di
energia  elettrica prodotta, definita alla precedente lettera n), che
non  viene  immessa  nella  rete  di  trasmissione o di distribuzione
dell'energia   elettrica   in   quanto   direttamente   utilizzata  e
autoconsumata nel luogo di produzione;
    s) energia  elettrica  immessa  in  rete  Eeimmessa e la parte di
energia elettrica netta prodotta che non rientra nella definizione di
cui alla precedente lettera r);
    t) indice  di  risparmio  di  energia  IRE  e' il rapporto tra il
risparmio   di   energia   primaria   conseguito   dalla  sezione  di
cogenerazione   rispetto   alla   produzione  separata  delle  stesse
quantita'  di  energia  elettrica  e  termica  e  l'energia  primaria
richiesta dalla produzione separata definito dalla formula:

                       Ec
IRE=1---------------------------------------------
         Ee          Etciv        Etind
     ----------- + ---------- + ----------
      eta es . p   eta ts,civ   eta ts,ind
dove:
  Ec,   Ee,  Etciv  e  Etind  sono  definite,  rispettivamente,  alle
precedenti  lettere  l),  n) e o), espresse in MWh ed arrotondate con
criterio commerciale alla terza cifra decimale;
    eta es e' il rendimento elettrico medio netto, come definito alla
precedente   lettera  p),  della  modalita'  di  riferimento  per  la
produzione di sola energia elettrica;
    eta  ts,civ  e'  il  rendimento  termico  netto medio annuo, come
definito  alla  precedente lettera q), della modalita' di riferimento
per la produzione di sola energia termica per usi civili Etciv;
    eta  ts,ind  e'  il  rendimento  termico  netto medio annuo, come
definito  alla  precedente lettera q), della modalita' di riferimento
per la produzione di sola energia termica per usi industriali Eind;
    p  e'  un  coefficiente  che  rappresenta  le  minori  perdite di
trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica che gli impianti
cogenerativi  comportano  quando  autoconsumano  l'energia  elettrica
autoprodotta,  evitando  le perdite associate al trasporto di energia
elettrica  fino  al  livello di tensione cui gli impianti stessi sono
allacciati o quando immettono energia elettrica nelle reti di bassa o
media  tensione,  evitando le perdite sulle reti, rispettivamente, di
media  e  alta  tensione.  Il  coefficiente p e' calcolato come media
ponderata  dei  due  valori  di  perdite evitate pimmessa e pautocons
rispetto alle quantita' di energia elettrica autoconsumata Eeautocons
ed  immessa  in  rete  Eeimmessa,  come definite rispettivamente alle
precedenti lettere r) e s), secondo la seguente formula:

     p immessa . Ee immessa + p autocons . Ee autocons
  p= --------------------------------------------------
                 Ee immessa + Ee autocons
  I  valori  di  p  immessa  e  p  autocons  dipendono dal livello di
tensione  cui  e'  allacciata  la  sezione di produzione combinata di
energia elettrica e calore e sono riportati nella seguente tabella:

=====================================================================
Livello di tensione cui รจ allacciata la sezione |p immessa|p autocons
=====================================================================
BT (bassa tensione)....                         |1-4,3/100|1-6,5/100
MT (media tensione)....                         |1-2,8/100|1-4,3/100
AT/AAT (alta e altissima tensione)....          |    1    |1-2,8/100

    u) limite  termico  LT e' il rapporto tra l'energia termica utile
annualmente  prodotta  Et e l'effetto utile complessivamente generato
su  base  annua  dalla  sezione  di  produzione  combinata di energia
elettrica  e  calore,  pari alla somma dell'energia elettrica netta e
dell'energia  termica  utile  prodotte  (Ee + Et),  riferiti all'anno
solare, secondo la seguente formula:

         Et
 LT = --------
       Ee + Et
con il significato dei simboli definito alla precedente lettera t);
    v) data  di  entrata  in  esercizio  di una sezione di produzione
combinata  di  energia  elettrica e calore e' la data in cui e' stato
effettuato  il  primo  funzionamento  in  parallelo  con  il  sistema
elettrico  nazionale  della  sezione,  come  risulta  dalla  denuncia
dell'UTF di attivazione di officina elettrica;
    w)  data  di  entrata  in esercizio commerciale di una sezione di
produzione  combinata  di  energia  elettrica  e calore e' la data di
entrata   in   esercizio   commerciale   della  sezione  fissata  dal
produttore,  considerando  come  periodo  di collaudo e avviamento un
periodo  massimo di 12 (dodici) mesi consecutivi a partire dalla data
in  cui  e'  stato effettuato il primo funzionamento della sezione in
parallelo  con  il  sistema  elettrico  nazionale, come risulta dalla
denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica;
    x)  sezione  esistente  e'  la sezione di produzione combinata di
energia  elettrica  e  calore che, alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, era gia' entrata in esercizio o per la quale,
alla  medesima  data,  erano  state assunte obbligazioni contrattuali
relativamente   alla   maggior   parte,   in  valore,  dei  costi  di
costruzione;
    y)  rifacimento di una sezione di produzione combinata di energia
elettrica  e  calore e' l'intervento su una sezione dell'impianto che
sia  in esercizio, esistente da almeno venti (20) anni, finalizzato a
migliorare  le  prestazioni  energetiche  ed ambientali attraverso la
sostituzione,   il  ripotenziamento  o  la  totale  ricostruzione  di
componenti  che  nel  loro insieme rappresentano la maggior parte dei
costi di investimento sostenuti per la realizzazione della sezione;
    z) sezione  di  nuova  realizzazione  e' la sezione di produzione
combinata  di  energia  elettrica  e  calore  con  data di entrata in
esercizio  commerciale  successiva alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.