IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34,
comma 8-bis;
  Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;
  Vista  l'istanza presentata dal legale rappresentante dalla Harding
University;
  Rilevato  che  la  Harding  University  ha  deliberato di aprire in
Italia una filiazione in Scandicci (Firenze), via Triozzi, 57 - 50018
Scandicci (Firenze);
  Considerato che la Harding University e' ente senza scopo di lucro;
  Rilevato  che  lo  scopo della filiazione e' lo studio in Italia di
materie  che  fanno  parte  di programmi didattici o di ricerca della
casa-madre americana;
  Rilevato  che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti
effettivamente    iscritti    presso   l'Universita'   americana   di
provenienza;
  Visto  il  conferimento  dei  poteri  di  legale  rappresentante al
sig. Robert Earl Shackelford nato a Napoli il 16 ottobre 1957;
  Considerato   che   la   Harding   University   aveva  ottenuto  il
riconoscimento  per  l'esenzione  fiscale  con decreto ministeriale 1
marzo 1990;
  Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;
                              Decreta:
  1. E'  autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio
1999,  l'attivita'  svolta  in  Italia dalla filiazione della Harding
University  avente  sede  in  Scandicci,  via  Triozzi,  57  -  50018
Scandicci (Firenze);
  2. L'autorizzazione  comporta  l'esenzione  fiscale di cui all'art.
34, comma 8-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154.
  3. La   presente  autorizzazione  non  comporta  il  riconoscimento
giuridico  della  filiazione  per  i fini di cui all'art. 2, comma 5,
lettera c)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
  4. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 marzo 2002
                                                 Il Ministro: Moratti