IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 29, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che
stabilisce  che  i  datori  di  lavoro esercenti attivita' edile sono
tenuti  a  versare  la  contribuzione  previdenziale ed assistenziale
sull'imponibile   determinato   dalle   ore  previste  dai  contratti
collettivi  nazionali,  con  esclusione  delle assenze indicate dallo
stesso comma 1;
  Visto  il  successivo  comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di
dette  contribuzioni,  diverse  da  quelle  di  pertinenza  del Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  ed  all'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro  gli  infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro
di  40  ore  settimanali,  si  applica  fino  al 31 dicembre 1996 una
riduzione del 9,50 per cento;
  Visto  il comma 5 dell'art. 29, cosi' come modificato dall'art. 45,
comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede che sino al
31 dicembre  2001  il  Governo  proceda ad una verifica degli effetti
delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la
possibilita'  che  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la
riduzione contributiva medesima;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio
1997,  con  il  quale  la riduzione prevista dal comma 2 dell'art. 29
della  legge  8 agosto  1995,  n. 341, e' stata confermata ed elevata
alla  misura  dell'11,50  per  cento  per  il periodo 1 gennaio 1997-
31 dicembre 1998;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 agosto  2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre
2000,  con  il  quale  la predetta riduzione e' stata confermata, per
l'anno 2000, nella misura dell'11,50 per cento;
  Tenuto  conto  della  rilevazione  elaborata  sull'andamento  delle
contribuzioni  nel  settore  edile  nel periodo di applicazione della
disposizione  di  cui  all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341,
dalla cui analisi dei dati si rileva, rispetto al periodo precedente,
un aumento pro-capite del numero medio di giornate retribuite, con un
conseguente  incremento  del gettito contributivo, tale da compensare
la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento;
  Ritenuto  pertanto  di  confermare  la  riduzione di cui al comma 2
dell'art.  29  della  legge  8 agosto  1995,  n.  341,  nella  misura
dell'11,50  per  cento gia' stabilita dal citato decreto ministeriale
17 agosto 2000;
                              Decreta:
  La  riduzione  prevista  dall'art.  29,  comma 2, del decreto-legge
23 giugno  1995,  n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto  1995,  n. 341, e' confermata, per l'anno 2001, nella misura
dell'11,50 per cento.
  Il  presente decreto sara' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 febbraio 2002

                                   Il Ministro del lavoro
                                 e delle politiche sociali
                                            Maroni
   Il Ministro dell'economia
       e delle finanze
          Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 205