IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge  7  marzo  1996,  n.  108, recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale  "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi
titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi  e  dalla  Banca  d'Italia ai sensi degli articoli 106 e107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura";
  Visto  il  proprio  decreto  del  20  settembre  2001,  recante  la
"classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
  Visto da ultimo il proprio decreto del 14 dicembre 2001, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  20  dicembre  2001  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e
all'Ufficio  italiano  dei  cambi  il  compito  di  procedere  per il
trimestre  1 ottobre 2001-31 dicembre 2001 alla rilevazione dei tassi
effettivi  globali  medi  praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari;
  Avute   presenti  le  "istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura" emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n.  195  del  23  agosto  2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
  Visto  l'art.  2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in
base al quale "a decorrere dal 1 gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia
determina  periodicamente  un  tasso la cui misura sostituisce quella
della  cessata  ragione  normale  dello  sconto  (tasso  ufficiale di
sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che
vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";
  Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento al periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001 e tenuto conto
della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
  Vista  la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione   del   decreto  legislativo  n.  29/1993  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   in   ordine   alla  delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello
amministrativo;
  Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2
della  legge  n.  108/1996 rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati
dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre  1  ottobre  2001-31 dicembre 2001, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
  2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo
scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.